Art. 6 Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 1. All'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, , dopo le parole «alla procedura di» sono inserite le seguenti: «concordato minore, di». 2. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola «concorsuale» e' sostituita dalle seguenti: «controllata o giudiziale».
Note all'art. 6: - Si riporta il testo degli articoli 33 e 35 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal presente decreto: «Art. 33. (Cessazione dell'attivita'). - 1. La liquidazione giudiziale puo' essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attivita' del debitore, se l'insolvenza si e' manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. 2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attivita' coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. E' obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione. 3. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, e' fatta comunque salva la facolta' per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attivita' da cui decorre il termine del comma 1. 4. La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese e' inammissibile.» «Art. 35. (Morte del debitore). - 1. Se il debitore muore dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata o giudiziale, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario. 2. Se ci sono piu' eredi, la procedura prosegue nei confronti di quello che e' designato come rappresentante. In mancanza di accordo sulla designazione, entro quindici giorni dalla morte del debitore vi provvede il giudice delegato.».