Art. 6 
 
          Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo III, 
           del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 33, comma 4, del  decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, , dopo le parole «alla procedura di»  sono  inserite  le
seguenti: «concordato minore, di». 
  2. All'articolo 35, comma 1, del  decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, la parola «concorsuale» e'  sostituita  dalle  seguenti:
«controllata o giudiziale». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo degli articoli 33 e 35 del citato
          decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art.  33.  (Cessazione  dell'attivita').  -  1.   La
          liquidazione giudiziale puo' essere aperta  entro  un  anno
          dalla   cessazione   dell'attivita'   del   debitore,    se
          l'insolvenza si e' manifestata anteriormente alla  medesima
          o entro l'anno successivo. 
                2. Per gli imprenditori la cessazione  dell'attivita'
          coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e,
          se  non  iscritti,  dal  momento  in  cui  i  terzi   hanno
          conoscenza   della   cessazione    stessa.    E'    obbligo
          dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio
          elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta
          elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno
          decorrente dalla cancellazione. 
                3. In caso di impresa individuale o di  cancellazione
          di ufficio degli imprenditori collettivi, e' fatta comunque
          salva la facolta'  per  il  creditore  o  per  il  pubblico
          ministero   di   dimostrare   il   momento   dell'effettiva
          cessazione dell'attivita' da cui  decorre  il  termine  del
          comma 1. 
                4. La domanda di accesso alla procedura di concordato
          minore, di concordato preventivo o  di  omologazione  degli
          accordi   di   ristrutturazione   dei   debiti   presentata
          dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese  e'
          inammissibile.» 
                «Art. 35. (Morte del debitore). - 1. Se  il  debitore
          muore  dopo  l'apertura  della  procedura  di  liquidazione
          controllata o giudiziale,  questa  prosegue  nei  confronti
          degli  eredi,  anche  se  hanno  accettato  con   beneficio
          d'inventario. 
                2. Se ci sono piu' eredi, la procedura  prosegue  nei
          confronti di quello che e' designato  come  rappresentante.
          In mancanza di accordo sulla designazione,  entro  quindici
          giorni dalla morte del  debitore  vi  provvede  il  giudice
          delegato.».