Art. 7 Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 1. L'articolo 38 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' sostituito dal seguente: «Art. 38. (Iniziativa del pubblico ministero). - 1. Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza. 2. L'autorita' giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero. 3. Il pubblico ministero puo' intervenire in tutti i procedimenti diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza. 4. Il rappresentante del pubblico ministero intervenuto in uno dei procedimenti di cui al comma 3, instaurato dinanzi al tribunale di cui all'articolo 27, puo' chiedere di partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione e' disposta dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale.». 2. L'articolo 39 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e' sostituito dal seguente: «Art. 39. (Obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza). - 1. Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attivita' economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attivita', un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonche' l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti. 2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale. 3. Quando la domanda ha ad oggetto l'assegnazione dei termini di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che con l'indicazione del loro domicilio digitale, se ne sono muniti. L'ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a).». 3. All'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «i documenti di cui all'articolo 39» sono sostituite dalle seguenti: «i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non e' soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata». 4. All'articolo 43 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Sull'estinzione il tribunale provvede con decreto e, su istanza di parte, nel dichiarare l'estinzione, puo' condannare quella che vi ha dato causa alle spese. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero.». 5. L'articolo 44 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e' sostituito dal seguente: «Art. 44. (Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione). - 1. Il tribunale, su domanda del debitore di accedere a una procedura di regolazione concordata, pronuncia decreto con il quale: a) se richiesto, fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicita' dei dati e di fattibilita' e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure gli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1; b) nel caso di domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f); c) dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attivita' compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicita' almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicita', il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, e' iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere; d) in caso di nomina del commissario giudiziale, ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). 2. Il tribunale, su segnalazione del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando vi e' stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c). Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d). 3. I termini di cui al comma 1, lettere a), c) e d) non sono soggetti a sospensione feriale dei termini. 4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, il tribunale puo' nominare un commissario giudiziale; la nomina del commissario giudiziale deve essere disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale. 5. Per le societa', la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti e la domanda di concordato preventivo devono essere approvate e sottoscritte a norma dell'articolo 265. 6. Gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese insieme al piano e all'attestazione e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione.». 6. All'articolo 47, comma 1, alinea, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola: «giuridica» e' soppressa. 7. All'articolo 48 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «creditori dissenzienti» sono sostituite dalle seguenti: «creditori che hanno espresso il loro dissenso»; b) al comma 3, la parola: «giuridica» e' soppressa; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Quando e' depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dall'iscrizione degli accordi, del piano e dell'attestazione nel registro delle imprese. Il termine e' sospeso nel periodo feriale. Il tribunale, sentito il commissario giudiziale, se nominato, e decise le opposizioni in camera di consiglio, provvede all'omologazione con sentenza.»; d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 57, comma 1, 60 comma 1, e 109, comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.». 8. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione e' tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonche' dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se gia' non eseguito a norma dell'articolo 39;». 9. All'articolo 50, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «, ma i termini sono ridotti della meta'» sono soppresse. 10. All'articolo 51, comma 14, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, , dopo le parole «della sentenza» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 52, in quanto compatibile». 11. L'articolo 54 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' sostituito dal seguente: «Art. 54.(Misure cautelari e protettive). - 1. Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione, su istanza di parte, il tribunale puo' emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiono, secondo le circostanze, piu' idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale o che omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti. 2. Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullita', iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. 3. Le misure protettive di cui al comma 2 possono essere richieste dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, e la proposta di accordo corredata da un'attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, e' idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilita' a trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all'articolo 61. 4. Quando le misure protettive di cui al comma 2 o i provvedimenti necessari per condurre a termine le trattative in corso sono richiesti ai sensi dell'articolo 20 dal debitore che ha presentato l'istanza di composizione assistita della crisi o e' stato convocato dall'OCRI, la domanda, su istanza del debitore, puo' essere pubblicata nel registro delle imprese. Il presidente della sezione specializzata competente ai sensi dell'articolo 20 o il giudice da lui designato per la trattazione dell'istanza fissa con decreto l'udienza per l'esame della domanda entro un termine non superiore a trenta giorni dal deposito della stessa. Con provvedimento motivato, il presidente o il giudice da lui designato puo' fissare l'udienza di cui al secondo periodo entro un termine non superiore a quarantacinque giorni dal deposito della domanda. All'esito dell'udienza, il giudice provvede con decreto motivato, fissando anche la durata delle misure, nei limiti di cui all'articolo 20, comma 3. 5. Le misure protettive disposte conservano efficacia anche se il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), deposita domanda di apertura del concordato preventivo in luogo della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione ovvero deposita domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione in luogo della proposta di concordato preventivo. 6. L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, puo' chiedere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 quando nel territorio dello Stato e' stata presentata la domanda di cui all'articolo 40 o, se non risulta depositata la domanda, quando nella richiesta sono indicate le condizioni di effettivo e imminente soddisfacimento non discriminatorio di tutti i creditori secondo la procedura concorsuale aperta.». 12. All'articolo 55 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 3,» e, dopo le parole: «modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto» sono aggiunte le seguenti: «reclamabile ai sensi dell'articolo 124»; b) al comma 3, dopo le parole: «stabilendone la durata,» sono inserite le seguenti: «non superiore a quattro mesi,» e, dopo le parole: «e' trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione» sono inserite le seguenti: «, e' comunicato al debitore»; c) al comma 5 le parole :«nel giudizio di reclamo previsto dall'articolo 50» sono sostituite dalle seguenti: «nei giudizi di reclamo previsti dagli articoli 47, comma 4, e 50». --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 20/11/2020, n. 289 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo degli articoli 41, 43, 47, 48, 49, 50, 51 e 55 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal presente decreto: «Art. 41. (Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale) - 1. Il tribunale con decreto convoca le parti non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso. 2. Tra la data della notifica e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. 3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere abbreviati dal presidente del tribunale o dal giudice relatore da lui delegato con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato puo' disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalita' non indispensabile alla conoscibilita' degli stessi. 4. Il decreto fissa un termine fino a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie o un termine ridotto nel caso di cui al primo periodo del comma 3. Il debitore nel costituirsi, deve depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non e' soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata. 5. L'intervento dei terzi che hanno legittimazione a proporre la domanda e del pubblico ministero puo' avere luogo sino a che la causa non venga rimessa al collegio per la decisione. 6. Il tribunale puo' delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Il giudice puo' disporre la raccolta di informazioni da banche dati pubbliche e da pubblici registri.» «Art. 43. (Rinuncia alla domanda). - 1. In caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il procedimento si estingue. E' fatta salva la legittimazione del pubblico ministero intervenuto. 2. Sull'estinzione il tribunale provvede con decreto e, su istanza di parte, nel dichiarare l'estinzione, puo' condannare quella che vi ha dato causa alle spese. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero. 3. Quando la domanda e' stata iscritta nel registro delle imprese, il cancelliere comunica immediatamente il decreto di estinzione al medesimo registro per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.» «Art. 47. (Apertura del concordato preventivo).- 1. A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, verificata l'ammissibilita' della proposta e la fattibilita' economica del piano ed acquisito, se non disponga gia' di tutti gli elementi necessari, il parere del commissario giudiziale, se nominato ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera b), con decreto: a) nomina il giudice delegato; b) nomina ovvero conferma il commissario giudiziale; c) stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entita' del passivo e alla necessita' di assicurare la tempestivita' e l'efficacia della procedura, la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori, con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori; d) fissa il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera d), pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal tribunale. 2. Il decreto e' comunicato e pubblicato ai sensi dell'articolo 45. 3. Il tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni di ammissibilita' e fattibilita' di cui al comma 1, sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale ed il pubblico ministero, con decreto motivato dichiara inammissibile la proposta e, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale. 4. Il decreto di cui al comma 3 e' reclamabile dinanzi alla corte di appello nel termine di quindici giorni dalla comunicazione. La corte di appello, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. 5. La domanda puo' essere riproposta, decorso il termine per proporre reclamo, quando si verifichino mutamenti delle circostanze.» «Art. 48. (Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti). - 1. Se il concordato e' stato approvato dai creditori, il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento sia iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l'ufficio del luogo in cui la procedura e' stata aperta nonche' notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori che hanno espresso il loro dissenso. 2. Le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato devono essere proposte con memoria depositata nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere almeno cinque giorni prima dell'udienza. Il debitore puo' depositare memorie fino a due giorni prima dell'udienza. 3. Il tribunale verifica la regolarita' della procedura, l'esito della votazione, l'ammissibilita' della proposta e la fattibilita' economica del piano, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale. Assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio e provvede con sentenza sulla domanda di omologazione del concordato. 4. Quando e' depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dall'iscrizione degli accordi, del piano e dell'attestazione nel registro delle imprese. Il termine e' sospeso nel periodo feriale. Il tribunale, sentito il commissario giudiziale, se nominato, e decise le opposizioni in camera di consiglio, provvede all'omologazione con sentenza. 5. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 57, comma 1, 60 comma 1, e 109, comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. 6. La sentenza che omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione e' notificata e iscritta a norma dell'articolo 45 e produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. 7. Se il tribunale non omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, dichiara con sentenza, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale.» «Art. 49. (Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale). - 1. Il tribunale, definite le domande di accesso ad una procedura di regolazione concordata della crisi o dell'insolvenza eventualmente proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e accertati i presupposti dell'articolo 121, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale. 2. Allo stesso modo, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, il tribunale provvede, osservate le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 2, quando e' decorso inutilmente o e' stato revocato il termine di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), quando il debitore non ha depositato le spese di procedura di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d), ovvero nei casi previsti dall'articolo 106 o in caso di mancata approvazione del concordato preventivo o quando il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione non sono stati omologati. 3. Con la sentenza di cui ai commi 1 e 2, il tribunale: a) nomina il giudice delegato per la procedura; b) nomina il curatore e, se utile, uno o piu' esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore; c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione e' tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonche' dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se gia' non eseguito a norma dell'articolo 39; d) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'udienza in cui si procedera' all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centocinquanta giorni in caso di particolare complessita' della procedura; e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione; f) autorizza il curatore, con le modalita' di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. 4. La sentenza e' comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45. La sentenza produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi, fermo quanto disposto agli articoli da 163 a 171, si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese. 5. Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria e' complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo e' periodicamente aggiornato con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).» «Art. 50. (Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale). - 1. Il tribunale, se respinge la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, provvede con decreto motivato. Il decreto, a cura del cancelliere, e' comunicato alle parti e, quando e' stata disposta la pubblicita' della domanda, iscritto nel registro delle imprese. 2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo contro il decreto alla corte di appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. 3. Il debitore non puo' chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilita' aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile. 4. Il decreto della corte di appello che rigetta il reclamo non e' ricorribile per cassazione, e' comunicato dalla cancelleria alle parti del procedimento in via telematica, al debitore, se non costituito, ai sensi dell'articolo 40, commi 5, 6 e 7 ed e' iscritto immediatamente nel registro delle imprese nel caso di pubblicita' della domanda. 5. In caso di accoglimento del reclamo, la corte di appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale, che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3. Contro la sentenza puo' essere proposto ricorso per cassazione. La sentenza della corte di appello e il decreto del tribunale sono iscritti nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere del tribunale. 6. I termini di cui agli articoli 33, 34 e 35 si computano con riferimento alla sentenza della corte di appello.» «Art. 51. (Impugnazioni). - 1. Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l'apertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale puo' essere impugnata anche da qualunque interessato. Il reclamo e' proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della corte di appello nel termine di trenta giorni. 2. Il ricorso deve contenere: a) l'indicazione della corte di appello competente; b) le generalita' dell'impugnante e del suo procuratore e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello; c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni; d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti. 3. Il termine per il reclamo decorre, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese. Si applica alle parti la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile. 4. Il reclamo non sospende l'efficacia della sentenza, salvo quanto previsto dall'articolo 52. L'accoglimento del reclamo produce gli effetti di cui all'articolo 53. 5. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. 6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, e' notificato a cura della cancelleria o in via telematica, al reclamante, al curatore o al commissario giudiziale e alle altre parti entro dieci giorni. 7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. 8. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonche' l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. 9. L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalita' per queste previste. 10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente. 11. La corte, esaurita la trattazione, provvede sul ricorso con sentenza entro il termine di trenta giorni. 12. La sentenza e' notificata, a cura della cancelleria e in via telematica, alle parti, e deve essere pubblicata e iscritta al registro delle imprese a norma dell'articolo 45. 13. Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di trenta giorni dalla notificazione. 14. Il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza , salvo quanto previsto dall'articolo 52, in quanto compatibile. 15. Salvo quanto previsto dall'articolo 96 del codice di procedura civile, con la sentenza che decide l'impugnazione, il giudice dichiara se la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave e, in tal caso, revoca con efficacia retroattiva l'eventuale provvedimento di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato. In caso di societa' o enti, il giudice dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la societa' o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.» «Art. 55. (Procedimento). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 54, il presidente del tribunale o della sezione cui e' assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza designa il magistrato cui e' affidata la trattazione del procedimento, cui procede direttamente il giudice relatore, se gia' delegato dal tribunale per l'audizione delle parti. 2. Il giudice, nei casi di cui all'articolo 54, commi 1 e 3, sentite le parti e omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione alla misura richiesta e, quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti avanti a se', ove gia' non disposta ai sensi dell'articolo 41, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto alle altre parti. All'udienza il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 124. 3. Nel caso previsto all'articolo 54, comma 2, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca con decreto le misure protettive, stabilendone la durata, non superiore a quattro mesi, entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il decreto e' trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione , e' comunicato al debitore ed e' reclamabile ai sensi dell'articolo 124. Se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti protettivi prodottisi ai sensi dell'articolo 54, comma 2. 4. In caso di atti di frode, su istanza del commissario giudiziale, delle parti del procedimento o del pubblico ministero, il tribunale, sentite le parti e omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, revoca o modifica le misure protettive. La disposizione si applica anche quando il tribunale accerta che l'attivita' intrapresa dal debitore non e' idonea a pervenire alla composizione assistita della crisi o alla regolazione della crisi e dell'insolvenza. 5. I provvedimenti di cui all'articolo 54, commi 1 e 2 possono essere emessi anche dalla corte di appello nei giudizi di reclamo previsti dagli articoli 47, comma 4, e 50.».