Art. 7 
 
Modifiche  alla  Parte  Prima,  Titolo  III,  Capo  IV,  del  decreto
                 legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. L'articolo 38 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 38. (Iniziativa del pubblico ministero). - 1.  Il  pubblico
ministero presenta  il  ricorso  per  l'apertura  della  liquidazione
giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato
di insolvenza. 
    2. L'autorita' giudiziaria che rileva l'insolvenza nel  corso  di
un procedimento lo segnala al pubblico ministero. 
    3. Il pubblico ministero puo' intervenire in tutti i procedimenti
diretti all'apertura di una procedura di regolazione  della  crisi  e
dell'insolvenza. 
    4. Il rappresentante del pubblico ministero  intervenuto  in  uno
dei procedimenti di cui al comma 3, instaurato dinanzi  al  tribunale
di cui all'articolo 27, puo' chiedere di  partecipare  al  successivo
grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso  la
corte di appello.  La  partecipazione  e'  disposta  dal  procuratore
generale presso la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli
avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale.». 
  2. L'articolo 39 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 39. (Obblighi del  debitore  che  chiede  l'accesso  a  una
procedura  regolatrice  della  crisi  o  dell'insolvenza).  -  1.  Il
debitore che chiede l'accesso a una delle  procedure  di  regolazione
della  crisi  o  dell'insolvenza  deposita  presso  il  tribunale  le
scritture contabili e  fiscali  obbligatorie,  le  dichiarazioni  dei
redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero  l'intera
esistenza dell'impresa o dell'attivita' economica o professionale, se
questa ha avuto  una  minore  durata,  le  dichiarazioni  IRAP  e  le
dichiarazioni annuali IVA relative ai  medesimi  periodi,  i  bilanci
relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche  in
formato  digitale,  una   relazione   sulla   situazione   economica,
patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed
estimativo delle sue attivita', un'idonea certificazione  sui  debiti
fiscali, contributivi e per premi assicurativi,  l'elenco  nominativo
dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di
prelazione nonche' l'elenco nominativo di coloro che vantano  diritti
reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle  cose
stesse e del titolo da cui sorge  il  diritto.  Tali  elenchi  devono
contenere l'indicazione del domicilio digitale dei  creditori  e  dei
titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti. 
    2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa  degli
atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo  94,  comma
2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale. 
    3. Quando la domanda ha ad oggetto l'assegnazione dei termini  di
cui all'articolo 44,  comma  1,  lettera  a),  il  debitore  deposita
unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre
esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione  del
bilancio, le  dichiarazioni  dei  redditi  e  le  dichiarazioni  IRAP
concernenti  i  tre  esercizi  precedenti,  l'elenco  nominativo  dei
creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle  cause  di
prelazione, oltre che con l'indicazione del loro domicilio  digitale,
se ne sono muniti. L'ulteriore documentazione prevista dai commi 1  e
2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi
dell'articolo 44, comma 1, lettera a).». 
  3. All'articolo 41, comma 4, del  decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, le parole «i documenti  di  cui  all'articolo  39»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «i  bilanci  relativi  agli  ultimi  tre
esercizi o, se non e' soggetto all'obbligo di redazione del bilancio,
le dichiarazioni dei redditi concernenti i  tre  esercizi  precedenti
ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore
durata». 
  4. All'articolo 43 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,
il comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Sull'estinzione  il
tribunale provvede con decreto e, su istanza di parte, nel dichiarare
l'estinzione, puo' condannare quella che vi ha dato causa alle spese.
Il decreto e' comunicato al pubblico ministero.». 
  5. L'articolo 44 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 44. (Accesso al concordato preventivo  e  al  giudizio  per
l'omologazione degli accordi di ristrutturazione). - 1. Il tribunale,
su domanda del debitore di accedere a una  procedura  di  regolazione
concordata, pronuncia decreto con il quale: 
      a) se  richiesto,  fissa  un  termine  compreso  tra  trenta  e
sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in  presenza  di
giustificati motivi e in assenza  di  domande  per  l'apertura  della
liquidazione giudiziale, fino a ulteriori sessanta giorni,  entro  il
quale il debitore deposita la proposta di concordato  preventivo  con
il piano, l'attestazione di veridicita' dei dati e di fattibilita'  e
la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1  e  2,  oppure  gli
accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di  cui
all'articolo 39, comma 1; 
      b) nel caso di domanda di accesso alla procedura di  concordato
preventivo nomina un commissario giudiziale,  disponendo  che  questi
riferisca immediatamente al  tribunale  su  ogni  atto  di  frode  ai
creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni  circostanza  o
condotta del debitore tali da  pregiudicare  una  soluzione  efficace
della crisi. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f); 
      c) dispone gli obblighi informativi periodici,  anche  relativi
alla gestione finanziaria dell'impresa e  all'attivita'  compiuta  ai
fini della  predisposizione  della  proposta  e  del  piano,  che  il
debitore deve assolvere, con periodicita' almeno mensile e  sotto  la
vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del  termine
fissato  ai  sensi  del  comma  1,  lettera  a).  Con   la   medesima
periodicita', il debitore deposita  una  relazione  sulla  situazione
patrimoniale,  economica  e  finanziaria   che,   entro   il   giorno
successivo, e' iscritta nel registro delle imprese su  richiesta  del
cancelliere; 
      d) in caso di nomina  del  commissario  giudiziale,  ordina  al
debitore il versamento, entro un termine perentorio non  superiore  a
dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura
necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del  comma
1, lettera a). 
    2. Il tribunale, su segnalazione del commissario giudiziale o del
pubblico ministero, con decreto non soggetto a  reclamo,  sentiti  il
debitore e i creditori che  hanno  proposto  ricorso  per  l'apertura
della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalita' non essenziale
al  contraddittorio,  revoca  il  provvedimento  di  concessione  dei
termini quando accerta una  delle  situazioni  di  cui  al  comma  1,
lettera b) o quando vi  e'  stata  grave  violazione  degli  obblighi
informativi di cui al comma 1,  lettera  c).  Nello  stesso  modo  il
tribunale provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma
1, lettera d). 
    3. I termini di cui al comma 1, lettere a),  c)  e  d)  non  sono
soggetti a sospensione feriale dei termini. 
    4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione  di
accordi  di  ristrutturazione,  il   tribunale   puo'   nominare   un
commissario giudiziale; la nomina  del  commissario  giudiziale  deve
essere  disposta  in  presenza  di  istanze  per  la  apertura  della
procedura di liquidazione giudiziale. 
    5. Per le societa', la domanda  di  omologazione  di  accordi  di
ristrutturazione dei debiti e la  domanda  di  concordato  preventivo
devono essere approvate e sottoscritte a norma dell'articolo 265. 
    6. Gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati  nel
registro  delle  imprese  insieme  al  piano  e  all'attestazione   e
acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione.». 
  6. All'articolo 47, comma 1, alinea,  del  decreto  legislativo  12
gennaio 2019, n. 14, la parola: «giuridica» e' soppressa. 
  7. All'articolo 48 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  le  parole:  «creditori   dissenzienti»   sono
sostituite dalle seguenti: «creditori  che  hanno  espresso  il  loro
dissenso»; 
    b) al comma 3, la parola: «giuridica» e' soppressa; 
    c)  il  comma  4  e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  Quando  e'
depositata   una   domanda   di   omologazione    di    accordi    di
ristrutturazione,  i  creditori  e  ogni  altro  interessato  possono
proporre  opposizione  entro  trenta  giorni  dall'iscrizione   degli
accordi, del piano e dell'attestazione nel registro delle imprese. Il
termine e' sospeso nel periodo  feriale.  Il  tribunale,  sentito  il
commissario giudiziale, se  nominato,  e  decise  le  opposizioni  in
camera di consiglio, provvede all'omologazione con sentenza.»; 
    d) il comma 5  e'  sostituito  dal  seguente:  «5.  Il  tribunale
omologa gli accordi di ristrutturazione o  il  concordato  preventivo
anche  in  mancanza  di  adesione   da   parte   dell'amministrazione
finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o  assistenza
obbligatorie  quando  l'adesione  e'   determinante   ai   fini   del
raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 57, comma 1,  60
comma 1, e 109, comma 1, e quando, anche sulla base delle  risultanze
della relazione  del  professionista  indipendente,  la  proposta  di
soddisfacimento della predetta amministrazione o degli  enti  gestori
di forme di  previdenza  o  assistenza  obbligatorie  e'  conveniente
rispetto all'alternativa liquidatoria.». 
  8. All'articolo 49, comma 3, del  decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:  «c)  ordina
al debitore  il  deposito  entro  tre  giorni  dei  bilanci  e  delle
scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato  digitale  nei
casi in  cui  la  documentazione  e'  tenuta  a  norma  dell'articolo
2215-bis del codice civile, dei libri  sociali,  delle  dichiarazioni
dei  redditi,  IRAP  e  IVA  dei  tre  esercizi  precedenti,  nonche'
dell'elenco  dei  creditori  corredato  dall'indicazione   del   loro
domicilio digitale, se gia' non eseguito a norma dell'articolo 39;». 
  9.  All'articolo  50,  comma  5,  secondo  periodo,   del   decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «, ma  i  termini  sono
ridotti della meta'» sono soppresse. 
  10. All'articolo 51, comma 14, del decreto legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, , dopo le  parole  «della  sentenza»  sono  aggiunte  le
seguenti: «,  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  52,  in  quanto
compatibile». 
  11. L'articolo 54 del decreto legislativo 12 gennaio 2019,  n.  14,
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 54.(Misure cautelari e protettive).  -  1.  Nel  corso  del
procedimento per l'apertura della  liquidazione  giudiziale  o  della
procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di
ristrutturazione, su istanza di parte, il tribunale puo'  emettere  i
provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda
o del patrimonio, che appaiono, secondo le circostanze,  piu'  idonei
ad  assicurare  provvisoriamente  gli  effetti  della  sentenza   che
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale o  che  omologa  il
concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti. 
    2. Se il debitore ne ha fatto  richiesta  nella  domanda  di  cui
all'articolo  40,  dalla  data  della  pubblicazione  della  medesima
domanda nel registro delle imprese, i creditori per  titolo  o  causa
anteriore non possono, sotto pena di nullita', iniziare o  proseguire
azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Dalla stessa data le
prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. 
    3. Le  misure  protettive  di  cui  al  comma  2  possono  essere
richieste dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e  prima
del  deposito  della  domanda  di  omologazione  degli   accordi   di
ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all'articolo 39,
comma 1, e la proposta di accordo corredata  da  un'attestazione  del
professionista indipendente che attesta che sulla  proposta  sono  in
corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta
per cento dei crediti e che la stessa, se  accettata,  e'  idonea  ad
assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali  non  sono
in  corso  trattative  o  che  hanno  comunque  negato   la   propria
disponibilita' a trattare. La  disposizione  si  applica  anche  agli
accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di  cui  all'articolo
61. 
    4.  Quando  le  misure  protettive  di  cui  al  comma  2   o   i
provvedimenti necessari per condurre a termine le trattative in corso
sono  richiesti  ai  sensi  dell'articolo  20  dal  debitore  che  ha
presentato l'istanza di composizione assistita della crisi o e' stato
convocato dall'OCRI, la domanda, su istanza del debitore, puo' essere
pubblicata nel registro delle imprese. Il  presidente  della  sezione
specializzata competente ai sensi dell'articolo 20 o  il  giudice  da
lui designato per  la  trattazione  dell'istanza  fissa  con  decreto
l'udienza per l'esame della domanda entro un termine non superiore  a
trenta giorni dal deposito della stessa. Con provvedimento  motivato,
il presidente o il giudice da lui designato puo' fissare l'udienza di
cui  al  secondo  periodo  entro   un   termine   non   superiore   a
quarantacinque  giorni  dal   deposito   della   domanda.   All'esito
dell'udienza, il giudice  provvede  con  decreto  motivato,  fissando
anche la durata delle misure, nei  limiti  di  cui  all'articolo  20,
comma 3. 
    5. Le misure protettive disposte conservano efficacia anche se il
debitore,  prima  della  scadenza  fissata  dal  giudice   ai   sensi
dell'articolo 44, comma 1, lettera a), deposita domanda  di  apertura
del concordato preventivo in  luogo  della  domanda  di  omologazione
degli  accordi  di  ristrutturazione  ovvero  deposita   domanda   di
omologazione  degli  accordi  di  ristrutturazione  in  luogo   della
proposta di concordato preventivo. 
    6. L'amministratore delle procedure di  insolvenza  nominato  dal
giudice  competente  ai  sensi  dell'articolo  3,  paragrafo  1,  del
regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 maggio 2015, puo' chiedere i provvedimenti di cui ai commi 1  e  2
quando nel territorio dello Stato e' stata presentata la  domanda  di
cui all'articolo 40 o, se non risulta depositata la  domanda,  quando
nella richiesta sono indicate le condizioni di effettivo e  imminente
soddisfacimento non discriminatorio di tutti i creditori  secondo  la
procedura concorsuale aperta.». 
  12. All'articolo 55 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  2,  le  parole:  «comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 1 e 3,» e, dopo le  parole:  «modifica  o  revoca  i
provvedimenti  emanati  con  decreto»  sono  aggiunte  le   seguenti:
«reclamabile ai sensi dell'articolo 124»; 
    b) al comma 3, dopo le parole:  «stabilendone  la  durata,»  sono
inserite le seguenti: «non superiore a  quattro  mesi,»  e,  dopo  le
parole: «e' trasmesso al registro  delle  imprese  per  l'iscrizione»
sono inserite le seguenti: «, e' comunicato al debitore»; 
    c) al comma 5  le  parole  :«nel  giudizio  di  reclamo  previsto
dall'articolo 50» sono sostituite dalle  seguenti:  «nei  giudizi  di
reclamo previsti dagli articoli 47, comma 4, e 50». 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 20/11/2020,  n.  289
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo degli articoli 41,  43,  47,  48,
          49, 50, 51 e 55 del citato decreto legislativo  12  gennaio
          2019, n. 14, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  41.   (Procedimento   per   l'apertura   della
          liquidazione giudiziale) -  1.  Il  tribunale  con  decreto
          convoca  le  parti  non  oltre  quarantacinque  giorni  dal
          deposito del ricorso. 
                2. Tra la data della notifica e  quella  dell'udienza
          deve intercorrere  un  termine  non  inferiore  a  quindici
          giorni. 
                3. I termini di cui ai commi 1  e  2  possono  essere
          abbreviati dal  presidente  del  tribunale  o  dal  giudice
          relatore da lui delegato con decreto motivato, se ricorrono
          particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente
          del tribunale o il giudice da lui  delegato  puo'  disporre
          che il ricorso e  il  decreto  di  fissazione  dell'udienza
          siano portati a  conoscenza  delle  parti  con  ogni  mezzo
          idoneo, omessa  ogni  formalita'  non  indispensabile  alla
          conoscibilita' degli stessi. 
                4. Il decreto fissa un termine fino  a  sette  giorni
          prima dell'udienza per la presentazione  di  memorie  o  un
          termine ridotto nel caso di cui al primo periodo del  comma
          3. Il debitore nel costituirsi, deve depositare  i  bilanci
          relativi agli ultimi tre esercizi o,  se  non  e'  soggetto
          all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei
          redditi  concernenti  i  tre  esercizi  precedenti   ovvero
          l'intera esistenza dell'impresa, se  questa  ha  avuto  una
          minore durata. 
                5. L'intervento dei terzi che hanno legittimazione  a
          proporre la domanda e del  pubblico  ministero  puo'  avere
          luogo sino a che la causa non venga rimessa al collegio per
          la decisione. 
                6. Il tribunale puo'  delegare  al  giudice  relatore
          l'audizione delle parti. In tal caso, il  giudice  delegato
          provvede  all'ammissione  ed  all'espletamento  dei   mezzi
          istruttori richiesti dalle parti o disposti  d'ufficio.  Il
          giudice puo' disporre la raccolta di informazioni da banche
          dati pubbliche e da pubblici registri.» 
                «Art. 43. (Rinuncia alla domanda). - 1.  In  caso  di
          rinuncia  alla  domanda   di   cui   all'articolo   40   il
          procedimento si estingue. E' fatta salva la  legittimazione
          del pubblico ministero intervenuto. 
                2. Sull'estinzione il tribunale provvede con  decreto
          e, su istanza di parte, nel dichiarare  l'estinzione,  puo'
          condannare quella che vi  ha  dato  causa  alle  spese.  Il
          decreto e' comunicato al pubblico ministero. 
                3. Quando la domanda e' stata iscritta  nel  registro
          delle imprese, il cancelliere  comunica  immediatamente  il
          decreto di estinzione  al  medesimo  registro  per  la  sua
          iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.» 
                «Art. 47. (Apertura del concordato preventivo).- 1. A
          seguito  del  deposito  del  piano  e  della  proposta   di
          concordato, il tribunale, verificata l'ammissibilita' della
          proposta  e  la  fattibilita'  economica   del   piano   ed
          acquisito, se non  disponga  gia'  di  tutti  gli  elementi
          necessari,  il  parere  del  commissario   giudiziale,   se
          nominato ai sensi dell'art. 44, comma 1,  lettera  b),  con
          decreto: 
                  a) nomina il giudice delegato; 
                  b)   nomina   ovvero   conferma   il    commissario
          giudiziale; 
                  c)  stabilisce,  in   relazione   al   numero   dei
          creditori, alla entita' del passivo e  alla  necessita'  di
          assicurare la tempestivita' e l'efficacia della  procedura,
          la data iniziale e finale per l'espressione  del  voto  dei
          creditori,  con  modalita'  idonee   a   salvaguardare   il
          contraddittorio   e   l'effettiva   partecipazione,   anche
          utilizzando le strutture informatiche messe a  disposizione
          da soggetti terzi e fissa il termine per  la  comunicazione
          del provvedimento ai creditori; 
                  d) fissa il termine  perentorio,  non  superiore  a
          quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare
          nella  cancelleria  del  tribunale  la   somma,   ulteriore
          rispetto a quella versata ai sensi dell'articolo 44,  comma
          1, lettera d), pari al 50 per  cento  delle  spese  che  si
          presumono  necessarie  per  l'intera  procedura  ovvero  la
          diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di  tali
          spese, che sia determinata dal tribunale. 
                2. Il decreto e' comunicato  e  pubblicato  ai  sensi
          dell'articolo 45. 
                3. Il tribunale, quando  accerta  la  mancanza  delle
          condizioni di ammissibilita' e fattibilita' di cui al comma
          1, sentiti il debitore,  i  creditori  che  hanno  proposto
          domanda di apertura della  liquidazione  giudiziale  ed  il
          pubblico   ministero,   con   decreto   motivato   dichiara
          inammissibile la proposta e, su ricorso di uno dei soggetti
          legittimati,  dichiara  con   sentenza   l'apertura   della
          liquidazione giudiziale. 
                4. Il decreto  di  cui  al  comma  3  e'  reclamabile
          dinanzi alla corte  di  appello  nel  termine  di  quindici
          giorni dalla comunicazione. La corte di appello, sentite le
          parti,  provvede  in  camera  di  consiglio   con   decreto
          motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli
          737 e 738 del codice di procedura civile. 
                5. La domanda  puo'  essere  riproposta,  decorso  il
          termine  per  proporre  reclamo,  quando   si   verifichino
          mutamenti delle circostanze.» 
                «Art. 48. (Omologazione del concordato  preventivo  e
          degli accordi di ristrutturazione dei debiti). - 1.  Se  il
          concordato e' stato approvato dai creditori,  il  tribunale
          fissa l'udienza in camera di consiglio per la  comparizione
          delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il
          provvedimento sia iscritto presso  l'ufficio  del  registro
          delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale  e,  se
          questa  differisce  dalla  sede  effettiva,  anche   presso
          l'ufficio del luogo in cui la  procedura  e'  stata  aperta
          nonche' notificato, a cura  del  debitore,  al  commissario
          giudiziale e agli eventuali creditori che hanno espresso il
          loro dissenso. 
                2. Le opposizioni dei  creditori  dissenzienti  e  di
          qualsiasi interessato devono essere  proposte  con  memoria
          depositata nel termine perentorio di  almeno  dieci  giorni
          prima  dell'udienza.   Il   commissario   giudiziale   deve
          depositare il proprio motivato parere almeno cinque  giorni
          prima dell'udienza. Il  debitore  puo'  depositare  memorie
          fino a due giorni prima dell'udienza. 
                3.  Il  tribunale  verifica  la   regolarita'   della
          procedura, l'esito della votazione, l'ammissibilita'  della
          proposta e la fattibilita'  economica  del  piano,  tenendo
          conto dei rilievi  del  commissario  giudiziale.  Assume  i
          mezzi  istruttori  richiesti   dalle   parti   o   disposti
          d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del  collegio
          e provvede con sentenza sulla domanda di  omologazione  del
          concordato. 
                4. Quando e' depositata una domanda  di  omologazione
          di accordi di ristrutturazione, i creditori  e  ogni  altro
          interessato  possono  proporre  opposizione  entro   trenta
          giorni  dall'iscrizione  degli   accordi,   del   piano   e
          dell'attestazione nel registro delle imprese. Il termine e'
          sospeso nel  periodo  feriale.  Il  tribunale,  sentito  il
          commissario  giudiziale,   se   nominato,   e   decise   le
          opposizioni    in    camera    di    consiglio,    provvede
          all'omologazione con sentenza. 
                5.   Il   tribunale   omologa    gli    accordi    di
          ristrutturazione  o  il  concordato  preventivo  anche   in
          mancanza  di   adesione   da   parte   dell'amministrazione
          finanziaria o degli enti gestori di forme di  previdenza  o
          assistenza obbligatorie quando l'adesione  e'  determinante
          ai  fini  del  raggiungimento  delle  percentuali  di   cui
          all'articolo 57, comma 1, 60 comma 1, e  109,  comma  1,  e
          quando, anche sulla base delle risultanze  della  relazione
          del   professionista   indipendente,   la    proposta    di
          soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti
          gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e'
          conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. 
                6. La  sentenza  che  omologa  il  concordato  o  gli
          accordi di ristrutturazione  e'  notificata  e  iscritta  a
          norma dell'articolo 45 e produce  i  propri  effetti  dalla
          data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133,  primo
          comma, del codice di  procedura  civile.  Gli  effetti  nei
          riguardi dei terzi si producono dalla  data  di  iscrizione
          nel registro delle imprese. 
                7.  Se  il  tribunale  non  omologa   il   concordato
          preventivo o gli accordi di ristrutturazione, dichiara  con
          sentenza, su  ricorso  di  uno  dei  soggetti  legittimati,
          l'apertura della liquidazione giudiziale.» 
                «Art.   49.   (Dichiarazione   di   apertura    della
          liquidazione giudiziale). - 1. Il  tribunale,  definite  le
          domande  di  accesso  ad  una  procedura   di   regolazione
          concordata  della  crisi  o  dell'insolvenza  eventualmente
          proposte, su ricorso di  uno  dei  soggetti  legittimati  e
          accertati i presupposti  dell'articolo  121,  dichiara  con
          sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale. 
                2. Allo stesso modo, su ricorso di uno  dei  soggetti
          legittimati,   il   tribunale   provvede,   osservate    le
          disposizioni di cui all'articolo 44,  comma  2,  quando  e'
          decorso inutilmente o e' stato revocato il termine  di  cui
          all'articolo 44, comma 1, lettera a),  quando  il  debitore
          non ha depositato le spese di procedura di cui all'articolo
          44,  comma  1,  lettera  d),  ovvero  nei   casi   previsti
          dall'articolo 106 o in caso  di  mancata  approvazione  del
          concordato preventivo o quando il concordato  preventivo  o
          gli accordi di ristrutturazione non sono stati omologati. 
                3. Con la  sentenza  di  cui  ai  commi  1  e  2,  il
          tribunale: 
                  a) nomina il giudice delegato per la procedura; 
                  b) nomina il curatore  e,  se  utile,  uno  o  piu'
          esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo  del
          curatore; 
                  c) ordina al debitore il deposito entro tre  giorni
          dei  bilanci  e  delle  scritture   contabili   e   fiscali
          obbligatorie, in  formato  digitale  nei  casi  in  cui  la
          documentazione e' tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del
          codice civile, dei libri sociali, delle  dichiarazioni  dei
          redditi, IRAP e IVA dei tre  esercizi  precedenti,  nonche'
          dell'elenco dei creditori  corredato  dall'indicazione  del
          loro domicilio digitale,  se  gia'  non  eseguito  a  norma
          dell'articolo 39; 
                  d)  stabilisce  il  luogo,  il   giorno   e   l'ora
          dell'udienza in cui si  procedera'  all'esame  dello  stato
          passivo,  entro  il  termine  perentorio   di   non   oltre
          centoventi  giorni  dal  deposito  della  sentenza,  ovvero
          centocinquanta giorni in caso di  particolare  complessita'
          della procedura; 
                  e) assegna ai creditori e  ai  terzi,  che  vantano
          diritti reali o personali su cose in possesso del debitore,
          il termine perentorio di trenta giorni  prima  dell'udienza
          di cui alla lettera d) per la presentazione  delle  domande
          di insinuazione; 
                  f) autorizza il curatore, con le modalita'  di  cui
          agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies  delle
          disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 
                    1) ad accedere  alle  banche  dati  dell'anagrafe
          tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 
                    2)  ad  accedere  alla  banca  dati  degli   atti
          assoggettati a imposta di  registro  e  ad  estrarre  copia
          degli stessi; 
                    3) ad acquisire l'elenco dei clienti  e  l'elenco
          dei fornitori di cui all'articolo 21 del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122 e successive modificazioni; 
                    4) ad acquisire la  documentazione  contabile  in
          possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari
          relativa ai rapporti  con  l'impresa  debitrice,  anche  se
          estinti; 
                    5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori
          e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. 
                4. La sentenza e' comunicata e  pubblicata  ai  sensi
          dell'articolo 45. La  sentenza  produce  i  propri  effetti
          dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo  133,
          primo comma, del codice di procedura  civile.  Gli  effetti
          nei riguardi dei terzi, fermo quanto disposto agli articoli
          da 163 a 171, si producono dalla data di  iscrizione  della
          sentenza nel registro delle imprese. 
                5. Non si fa luogo  all'apertura  della  liquidazione
          giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e  non  pagati
          risultanti dagli atti dell'istruttoria e'  complessivamente
          inferiore a euro trentamila. Tale importo e' periodicamente
          aggiornato con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 1,
          lettera d).» 
                «Art.  50.  (Reclamo  contro  il  provvedimento   che
          rigetta  la  domanda   di   apertura   della   liquidazione
          giudiziale). - 1. Il tribunale, se respinge la  domanda  di
          apertura  della  liquidazione  giudiziale,   provvede   con
          decreto motivato. Il decreto, a cura  del  cancelliere,  e'
          comunicato alle  parti  e,  quando  e'  stata  disposta  la
          pubblicita' della  domanda,  iscritto  nel  registro  delle
          imprese. 
                2.  Entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione,   il
          ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo
          contro il decreto alla corte di  appello  che,  sentite  le
          parti,  provvede  in  camera  di  consiglio   con   decreto
          motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli
          737 e 738 del codice di procedura civile. 
                3. Il debitore non puo' chiedere in separato giudizio
          la condanna del  creditore  istante  alla  rifusione  delle
          spese ovvero al risarcimento del danno per  responsabilita'
          aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura
          civile. 
                4. Il decreto della corte di appello che  rigetta  il
          reclamo non e' ricorribile per  cassazione,  e'  comunicato
          dalla  cancelleria  alle  parti  del  procedimento  in  via
          telematica,  al  debitore,  se  non  costituito,  ai  sensi
          dell'articolo  40,  commi  5,  6  e  7   ed   e'   iscritto
          immediatamente nel  registro  delle  imprese  nel  caso  di
          pubblicita' della domanda. 
                5. In caso di accoglimento del reclamo, la  corte  di
          appello dichiara  aperta  la  liquidazione  giudiziale  con
          sentenza e rimette gli atti al tribunale, che  adotta,  con
          decreto, i provvedimenti di cui all'articolo 49,  comma  3.
          Contro  la  sentenza  puo'  essere  proposto  ricorso   per
          cassazione. La sentenza della corte di appello e il decreto
          del tribunale sono iscritti nel registro delle  imprese  su
          richiesta del cancelliere del tribunale. 
                6. I termini di cui agli articoli  33,  34  e  35  si
          computano con riferimento  alla  sentenza  della  corte  di
          appello.» 
                «Art. 51. (Impugnazioni). - 1. Contro la sentenza del
          tribunale che pronuncia  sull'omologazione  del  concordato
          preventivo  o  degli  accordi  di  ristrutturazione  oppure
          dispone l'apertura della liquidazione giudiziale  le  parti
          possono proporre reclamo. La sentenza che  dichiara  aperta
          la liquidazione giudiziale puo' essere impugnata  anche  da
          qualunque interessato. Il reclamo e' proposto  con  ricorso
          da depositare nella cancelleria della corte di appello  nel
          termine di trenta giorni. 
                2. Il ricorso deve contenere: 
                  a) l'indicazione della corte di appello competente; 
                  b)  le  generalita'  dell'impugnante  e   del   suo
          procuratore e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha
          sede la corte di appello; 
                  c) l'esposizione dei  fatti  e  degli  elementi  di
          diritto su cui si  basa  l'impugnazione,  con  le  relative
          conclusioni; 
                  d) l'indicazione dei  mezzi  di  prova  di  cui  il
          ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti. 
                3. Il termine per il reclamo decorre, per  le  parti,
          dalla data della notificazione telematica del provvedimento
          a cura dell'ufficio e, per  gli  altri  interessati,  dalla
          data  della  iscrizione  nel  registro  delle  imprese.  Si
          applica alle parti la disposizione di cui all'articolo 327,
          primo comma, del codice di procedura civile. 
                4.  Il  reclamo  non   sospende   l'efficacia   della
          sentenza,   salvo   quanto   previsto   dall'articolo   52.
          L'accoglimento del  reclamo  produce  gli  effetti  di  cui
          all'articolo 53. 
                5. Il presidente, nei  cinque  giorni  successivi  al
          deposito del ricorso, designa  il  relatore,  e  fissa  con
          decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal
          deposito del ricorso. 
                6. Il ricorso, unitamente al  decreto  di  fissazione
          dell'udienza, e' notificato a cura della cancelleria  o  in
          via telematica, al reclamante, al curatore o al commissario
          giudiziale e alle altre parti entro dieci giorni. 
                7.  Tra  la  data  della   notificazione   e   quella
          dell'udienza deve intercorrere un  termine  non  minore  di
          trenta giorni. 
                8. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena  di
          decadenza,  almeno   dieci   giorni   prima   dell'udienza,
          eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede  la  corte
          di  appello.  La  costituzione  si  effettua  mediante   il
          deposito  in  cancelleria   di   una   memoria   contenente
          l'esposizione delle difese in fatto e in  diritto,  nonche'
          l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. 
                9. L'intervento di  qualunque  interessato  non  puo'
          avere luogo oltre il termine stabilito per la  costituzione
          delle  parti  resistenti  con  le  modalita'   per   queste
          previste. 
                10.  All'udienza,  il  collegio,  sentite  le  parti,
          assume, anche d'ufficio, nel rispetto del  contraddittorio,
          tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente
          delegando un suo componente. 
                11. La corte, esaurita la trattazione,  provvede  sul
          ricorso con sentenza entro il termine di trenta giorni. 
                12.  La  sentenza  e'  notificata,   a   cura   della
          cancelleria e in via telematica, alle parti, e deve  essere
          pubblicata e iscritta al registro  delle  imprese  a  norma
          dell'articolo 45. 
                13. Il termine per proporre il ricorso per cassazione
          e' di trenta giorni dalla notificazione. 
                14.  Il   ricorso   per   cassazione   non   sospende
          l'efficacia  della  sentenza  ,   salvo   quanto   previsto
          dall'articolo 52, in quanto compatibile. 
                15. Salvo quanto previsto dall'articolo 96 del codice
          di  procedura  civile,   con   la   sentenza   che   decide
          l'impugnazione, il giudice dichiara se la parte soccombente
          ha agito o resistito con mala fede o colpa grave e, in  tal
          caso,  revoca   con   efficacia   retroattiva   l'eventuale
          provvedimento di ammissione della stessa  al  patrocinio  a
          spese dello Stato. In caso di societa' o enti,  il  giudice
          dichiara se sussiste mala fede  del  legale  rappresentante
          che ha  conferito  la  procura  e,  in  caso  positivo,  lo
          condanna in solido con la societa' o  l'ente  al  pagamento
          delle spese dell'intero processo  e  al  pagamento  di  una
          somma pari  al  doppio  del  contributo  unificato  di  cui
          all'articolo 9 del decreto del Presidente della  Repubblica
          30 maggio 2002, n. 115.» 
                «Art. 55. (Procedimento).  -  1.  Nei  casi  previsti
          dall'articolo 54,  il  presidente  del  tribunale  o  della
          sezione cui e' assegnata la trattazione delle procedure  di
          regolazione  della  crisi  o  dell'insolvenza  designa   il
          magistrato cui e' affidata la trattazione del procedimento,
          cui procede  direttamente  il  giudice  relatore,  se  gia'
          delegato dal tribunale per l'audizione delle parti. 
                2. Il giudice, nei casi di cui all'articolo 54, commi
          1 e 3, sentite  le  parti  e  omessa  ogni  formalita'  non
          essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene
          piu' opportuno agli atti di  istruzione  indispensabili  in
          relazione alla misura richiesta e, quando  la  convocazione
          delle  parti   potrebbe   pregiudicare   l'attuazione   del
          provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte,  ove
          occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa,  con  lo
          stesso  decreto,  l'udienza  di  comparizione  delle  parti
          avanti a se', ove gia' non disposta ai sensi  dell'articolo
          41,  assegnando  all'istante  un  termine  perentorio   non
          superiore a otto giorni per la notifica del ricorso  e  del
          decreto  alle  altre  parti.  All'udienza  il  giudice  con
          ordinanza  conferma,  modifica  o  revoca  i  provvedimenti
          emanati con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 124. 
                3. Nel caso previsto all'articolo  54,  comma  2,  il
          giudice, assunte, ove  necessario,  sommarie  informazioni,
          conferma  o  revoca  con  decreto  le  misure   protettive,
          stabilendone la durata, non superiore a quattro mesi, entro
          trenta giorni dall'iscrizione della  domanda  nel  registro
          delle imprese. Il decreto e' trasmesso  al  registro  delle
          imprese per l'iscrizione , e' comunicato al debitore ed  e'
          reclamabile ai sensi dell'articolo 124. Se il deposito  del
          decreto non interviene nel termine prescritto  cessano  gli
          effetti protettivi prodottisi ai  sensi  dell'articolo  54,
          comma 2. 
                4.  In  caso  di  atti  di  frode,  su  istanza   del
          commissario giudiziale, delle parti del procedimento o  del
          pubblico ministero, il tribunale, sentite le parti e omessa
          ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, revoca o
          modifica le misure protettive. La disposizione  si  applica
          anche  quando  il   tribunale   accerta   che   l'attivita'
          intrapresa dal debitore non  e'  idonea  a  pervenire  alla
          composizione assistita della crisi o alla regolazione della
          crisi e dell'insolvenza. 
                5. I provvedimenti di cui all'articolo 54, commi 1  e
          2 possono essere emessi anche dalla corte  di  appello  nei
          giudizi di reclamo previsti dagli articoli 47, comma  4,  e
          50.».