Art. 8 
 
      Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I, Sezione I, 
           del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. L'articolo 56 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e'
sostituito dal seguente: 
    «Art.  56.  (Accordi  in  esecuzione  di   piani   attestati   di
risanamento). - 1. L'imprenditore in stato di crisi o  di  insolvenza
puo' predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo  a
consentire il risanamento dell'esposizione debitoria  dell'impresa  e
ad assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria. 
    2. Il piano deve avere data certa e deve indicare: 
      a)   la   situazione   economico-patrimoniale   e   finanziaria
dell'impresa; 
      b) le principali cause della crisi; 
      c) le strategie d'intervento e i tempi necessari per assicurare
il riequilibrio della situazione finanziaria; 
      d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali  si  propone
la rinegoziazione e lo  stato  delle  eventuali  trattative,  nonche'
l'elenco dei creditori  estranei,  con  l'indicazione  delle  risorse
destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di
scadenza; 
      e) gli apporti di finanza nuova; 
      f) i  tempi  delle  azioni  da  compiersi,  che  consentono  di
verificarne la realizzazione, nonche' gli strumenti da  adottare  nel
caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto; 
      g) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul
piano finanziario. 
    3. Un professionista indipendente deve attestare  la  veridicita'
dei dati aziendali e la fattibilita' economica del piano. 
    4. Il piano, l'attestazione di cui  al  comma  3  e  gli  accordi
conclusi con i creditori possono essere pubblicati nel registro delle
imprese su richiesta del debitore. 
    5. Gli  atti  unilaterali  e  i  contratti  posti  in  essere  in
esecuzione del piano devono essere  provati  per  iscritto  e  devono
avere data certa.».