Art. 9 
 
Modifiche alla Parte Prima,  Titolo  IV,  Capo  I,  Sezione  II,  del
             decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 57 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, sono aggiunte,  infine,  le  seguenti  parole:  «,
commi 1 e 3»; 
    b) al comma 4, le parole: «e giuridica» sono soppresse. 
  2. All'articolo 61, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14, le parole: «, comma 2, e che i creditori vengano
soddisfatti in misura significativa o prevalente dal  ricavato  della
continuita' aziendale» sono soppresse. 
  3. All'articolo 63 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla rubrica la parola: «fiscale» e' soppressa; 
    b)  al  comma  1,  le  parole:  «una  transazione  fiscale»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «il   pagamento,   parziale   o   anche
dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati  dalle
agenzie fiscali,  nonche'  dei  contributi  amministrati  dagli  enti
gestori di  forme  di  previdenza,  assistenza  e  assicurazione  per
l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti  obbligatorie  e  dei
relativi accessori» e le parole: «in possesso dei  requisiti  di  cui
all'articolo 2, comma 1) lettera o)» sono soppresse; 
    c) al comma 2, la parola: «fiscale» e'  soppressa  e  la  parola:
«sessanta» e' sostituita dalla seguente: «novanta»; 
    d) al comma 3, la parola: «fiscale» e'  soppressa  e  le  parole:
«novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni». 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 20/11/2020,  n.  289
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo degli articoli 57, 61  e  63  del
          citato decreto legislativo 12 gennaio  2019,  n.  14,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 57. (Accordi di ristrutturazione dei debiti). -
          1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi
          dall'imprenditore,  anche   non   commerciale   e   diverso
          dall'imprenditore  minore,  in  stato   di   crisi   o   di
          insolvenza, con i creditori  che  rappresentino  almeno  il
          sessanta  per  cento  dei  crediti  e  sono   soggetti   ad
          omologazione ai sensi dell'articolo 44. 
                2. Gli accordi devono contenere  l'indicazione  degli
          elementi del piano economico-finanziario che ne  consentono
          l'esecuzione. Il  piano  deve  essere  redatto  secondo  le
          modalita'  indicate  dall'articolo  56.  Al  piano  debbono
          essere allegati i documenti di cui all'articolo 39, commi 1
          e 3. 
                3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare  il
          pagamento integrale dei  creditori  estranei  nei  seguenti
          termini: 
                  a) entro centoventi  giorni  dall'omologazione,  in
          caso di crediti gia' scaduti a quella data; 
                  b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in  caso
          di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione. 
                4. Un professionista indipendente deve  attestare  la
          veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita'  economica
          del  piano.  L'attestazione  deve  specificare  l'idoneita'
          dell'accordo  e  del  piano   ad   assicurare   l'integrale
          pagamento dei creditori estranei nel rispetto  dei  termini
          di cui al comma 3.» 
                «Art. 61. (Accordi di ristrutturazione  ad  efficacia
          estesa). - 1. Le disposizioni di cui alla presente  sezione
          si applicano, in deroga  agli  articoli  1372  e  1411  del
          codice civile, al caso  in  cui  gli  effetti  dell'accordo
          vengano  estesi  anche  ai  creditori  non   aderenti   che
          appartengano alla medesima  categoria,  individuata  tenuto
          conto dell'omogeneita' di posizione giuridica ed  interessi
          economici. 
                2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che: 
                  a) tutti i creditori  appartenenti  alla  categoria
          siano stati informati dell'avvio  delle  trattative,  siano
          stati messi in condizione di parteciparvi in buona  fede  e
          abbiano ricevuto complete e aggiornate  informazioni  sulla
          situazione  patrimoniale,  economica  e   finanziaria   del
          debitore nonche' sull'accordo e sui suoi effetti; 
                  b)  l'accordo  abbia  carattere  non  liquidatorio,
          prevedendo la prosecuzione dell'attivita' d'impresa in  via
          diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 84; 
                  c) i crediti dei  creditori  aderenti  appartenenti
          alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di
          tutti  i  creditori  appartenenti  alla  categoria,   fermo
          restando che un creditore puo' essere titolare  di  crediti
          inseriti in piu' di una categoria; 
                  d)  i  creditori  della  medesima   categoria   non
          aderenti  cui  vengono  estesi  gli  effetti   dell'accordo
          possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in
          misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale; 
                  e)  il  debitore  abbia  notificato  l'accordo,  la
          domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori
          nei confronti dei quali chiede  di  estendere  gli  effetti
          dell'accordo. 
                3. I creditori della medesima categoria non  aderenti
          ai quali  il  debitore  chiede  di  estendere  gli  effetti
          dell'accordo  possono   proporre   opposizione   ai   sensi
          dell'articolo  48,  comma  4.  Per  essi,  il  termine  per
          proporre   opposizione    decorre    dalla    data    della
          comunicazione. 
                4.  In  nessun  caso,  per  effetto  dell'accordo  di
          ristrutturazione, ai creditori ai  quali  e'  stato  esteso
          l'accordo possono  essere  imposti  l'esecuzione  di  nuove
          prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento
          della possibilita' di utilizzare  affidamenti  esistenti  o
          l'erogazione di nuovi  finanziamenti.  Non  e'  considerata
          nuova prestazione la  prosecuzione  della  concessione  del
          godimento  di  beni  oggetto  di  contratti  di   locazione
          finanziaria gia' stipulati. 
                5.  Quando  un'impresa  ha  debiti  verso  banche   e
          intermediari finanziari in misura non inferiore alla  meta'
          dell'indebitamento      complessivo,      l'accordo      di
          ristrutturazione dei debiti puo'  individuare  una  o  piu'
          categorie tra tali tipologie di creditori che  abbiano  fra
          loro posizione giuridica ed interessi  economici  omogenei.
          In tal caso il debitore, con il ricorso di cui all'articolo
          40, puo' chiedere,  anche  se  non  ricorre  la  condizione
          prevista  dal  comma  2,  lettera  b),  che   gli   effetti
          dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti
          appartenenti  alla  medesima  categoria.  Restano  fermi  i
          diritti dei creditori  diversi  da  banche  e  intermediari
          finanziari.» 
                «Art.  63.  (Transazione   e   accordi   su   crediti
          contributivi).  -  1.  Nell'ambito  delle  trattative   che
          precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione
          di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore puo'  proporre
          il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei  tributi  e
          dei relativi accessori amministrati dalle agenzie  fiscali,
          nonche' dei contributi amministrati dagli enti  gestori  di
          forme  di  previdenza,  assistenza  e   assicurazione   per
          l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti  obbligatorie  e
          dei relativi accessori. In  tali  casi  l'attestazione  del
          professionista  indipendente,  relativamente   ai   crediti
          fiscali  e   previdenziali,   deve   inerire   anche   alla
          convenienza  del   trattamento   proposto   rispetto   alla
          liquidazione  giudiziale;  tale   circostanza   costituisce
          oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale. 
                2.  La  proposta  di  transazione,  unitamente   alla
          documentazione  di  cui  agli  articoli  57,  60  e  61  e'
          depositata presso  gli  uffici  indicati  all'articolo  88,
          comma 3. Alla proposta di transazione deve essere  allegata
          la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o  dal  suo
          legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47  del  testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          che  la  documentazione  di  cui  al   periodo   precedente
          rappresenta  fedelmente  e  integralmente   la   situazione
          dell'impresa, con particolare riguardo  alle  poste  attive
          del patrimonio. L'adesione alla proposta  e'  espressa,  su
          parere conforme della competente direzione  regionale,  con
          la  sottoscrizione  dell'atto  negoziale   da   parte   del
          direttore  dell'ufficio.   Per   i   tributi   amministrati
          dall'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  l'adesione  alla
          proposta   e'   espressa   dalla    competente    direzione
          interregionale,  regionale  e   interprovinciale   con   la
          sottoscrizione dell'atto negoziale. L'atto e'  sottoscritto
          anche  dall'agente   della   riscossione   in   ordine   al
          trattamento degli oneri di riscossione di cui  all'articolo
          17 del  decreto  legislativo  13  april  e  1999,  n.  112.
          L'assenso  cosi'   espresso   equivale   a   sottoscrizione
          dell'accordo di ristrutturazione. Ai fini dell'articolo 48,
          comma  5,  l'eventuale  adesione  deve  intervenire   entro
          novanta giorni dal deposito della proposta di transazione. 
                3. La transazione conclusa nell'ambito degli  accordi
          di ristrutturazione e' risolta di diritto  se  il  debitore
          non  esegue  integralmente,  entro  sessanta  giorni  dalle
          scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie  fiscali
          e agli enti gestori di forme  di  previdenza  e  assistenza
          obbligatorie.».