Art. 2 
 
                       Dilazione di pagamento 
 
  1. Su richiesta di  parte,  il  comune  concede  una  dilazione  di
pagamento  del  corrispettivo,  maggiorato  degli  interessi  legali,
previa presentazione  di  una  garanzia  fideiussoria  rilasciata  da
imprese bancarie  o  assicurative  che  rispondano  ai  requisiti  di
solvibilita' previsti dalle norme che ne disciplinano  le  rispettive
attivita' o rilasciata da intermediari finanziari  iscritti  all'albo
di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, che abbiano i requisiti minimi di solvibilita'  richiesti  dalla
vigente normativa bancaria assicurativa. 
  2. La garanzia a prima richiesta deve  espressamente  prevedere  la
rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore
principale di  cui  all'articolo  1944,  secondo  comma,  del  codice
civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo  1957,  secondo
comma, del codice civile, nonche' la facolta' del comune di  chiedere
l'adempimento da parte del  garante  a  semplice  richiesta  scritta,
entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pagamento di  una
rata mensile. 
  3.  In  caso  di  concessione  della  dilazione  di  pagamento,  la
stipulazione e la trascrizione della  convenzione  di  rimozione  del
vincolo, presso l'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente
competente, ai sensi dell'articolo  2645-quater  del  codice  civile,
possono essere effettuate dopo il pagamento della prima rata. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 106 del decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385  (Testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia): 
                «Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). -  1.
          L'esercizio nei confronti del  pubblico  dell'attivita'  di
          concessione  di  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  e'
          riservato   agli   intermediari   finanziari   autorizzati,
          iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 
                2. Oltre  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1  gli
          intermediari finanziari possono: 
                  a) emettere moneta elettronica e  prestare  servizi
          di pagamento a condizione che siano a cio'  autorizzati  ai
          sensi dell'art. 114-quinquies,  comma  4,  e  iscritti  nel
          relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento  a
          condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi  dell'art.
          114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo; 
                  b) prestare servizi di investimento se  autorizzati
          ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58; 
                  c)   esercitare   le   altre   attivita'   a   loro
          eventualmente  consentite  dalla  legge  nonche'  attivita'
          connesse o strumentali,  nel  rispetto  delle  disposizioni
          dettate dalla Banca d'Italia. 
              3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Banca d'Italia, specifica il contenuto  delle  attivita'
          indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorra
          l'esercizio nei confronti del pubblico.» 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 1944, 1957
          e 2645-quater del codice civile: 
                «Art.  1944  (Obbligazione  del  fideiussore).  -  Il
          fideiussore e' obbligato in solido col debitore  principale
          al pagamento del debito. 
                Le parti pero' possono convenire che  il  fideiussore
          non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del  debitore
          principale. In tal caso, il fideiussore, che sia  convenuto
          dal   creditore   e   intenda   valersi    del    beneficio
          dell'escussione,  deve  indicare  i   beni   del   debitore
          principale da sottoporre ad esecuzione. 
                Salvo patto contrario, il fideiussore  e'  tenuto  ad
          anticipare le spese necessarie.» 
                «Art. 1957 (Scadenza dell'obbligazione principale). -
          Il fideiussore rimane  obbligato  anche  dopo  la  scadenza
          dell'obbligazione principale, purche'  il  creditore  entro
          sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e
          le abbia con diligenza continuate. 
                La disposizione si applica anche al caso  in  cui  il
          fideiussore ha espressamente limitato la  sua  fideiussione
          allo stesso termine dell'obbligazione principale. 
                In questo caso pero'  l'istanza  contro  il  debitore
          deve essere proposta entro due mesi. 
                L'istanza proposta contro il debitore  interrompe  la
          prescrizione anche nei confronti del fideiussore.» 
                «Art. 2645-quater (Trascrizione di  atti  costitutivi
          di vincolo). - Si devono trascrivere, se hanno per  oggetto
          beni immobili, gli atti di diritto privato, i  contratti  e
          gli altri  atti  di  diritto  privato,  anche  unilaterali,
          nonche' le convenzioni e i contratti con  i  quali  vengono
          costituiti a favore dello Stato, della regione, degli altri
          enti pubblici territoriali  ovvero  di  enti  svolgenti  un
          servizio di interesse pubblico, vincoli di uso  pubblico  o
          comunque ogni altro  vincolo  a  qualsiasi  fine  richiesto
          dalle  normative  statali  e  regionali,  dagli   strumenti
          urbanistici comunali nonche' dai conseguenti  strumenti  di
          pianificazione    territoriale    e    dalle    convenzioni
          urbanistiche a essi relative.»