Art. 2 
 
Disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle elezioni dei consigli
  metropolitani,  dei  presidenti  delle  province  e  dei   consigli
  provinciali 
 
  1. Limitatamente all'anno 2020, in caso di  rinnovo  del  consiglio
del comune capoluogo, il termine per procedere a nuove  elezioni  del
consiglio metropolitano, di cui all'articolo 1, comma 21, della legge
7 aprile  2014,  n.  56,  e'  fissato  in  centottanta  giorni  dalla
proclamazione del sindaco del comune capoluogo. 
  2.  Le  consultazioni  elettorali  concernenti  le   elezioni   dei
presidenti  delle  province  e  dei  consigli  provinciali   di   cui
all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 20  aprile
2020, n. 26, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19  giugno
2020, n. 59, si svolgono entro il 31 marzo 2021. 
  3. Fino al rinnovo degli organi di cui ai commi 1 e 2 e'  prorogata
la durata del mandato di quelli in carica.