Art. 2 Disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali 1. Limitatamente all'anno 2020, in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, il termine per procedere a nuove elezioni del consiglio metropolitano, di cui all'articolo 1, comma 21, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' fissato in centottanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo. 2. Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, si svolgono entro il 31 marzo 2021. 3. Fino al rinnovo degli organi di cui ai commi 1 e 2 e' prorogata la durata del mandato di quelli in carica.