Art. 2 
 
        Violazioni degli obblighi di dovuta diligenza di cui 
        agli articoli 4 e 7 del regolamento (UE) n. 511/2014 
 
  1. Ferme le sanzioni penali  quando  il  fatto  costituisce  reato,
qualsiasi persona fisica o giuridica,  anche  non  riconosciuta,  che
utilizza o trasferisce a utilizzatori successivi risorse genetiche  o
conoscenze tradizionali  ad  esse  associate,  senza  adempiere  agli
obblighi di cui all'articolo 4,  paragrafo  3,  del  regolamento,  e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da euro 15.000 a euro 150.000. 
  2. Ferme le sanzioni penali  quando  il  fatto  costituisce  reato,
qualsiasi persona fisica o giuridica, anche non riconosciuta, che, in
presenza delle condizioni di cui all'articolo  4,  paragrafo  5,  del
regolamento, non adempie all'obbligo di  cessare  l'utilizzazione  di
risorse genetiche o conoscenze tradizionali  ad  esse  associate,  e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da euro 15.000 a euro 150.000. 
  3. Ferme le sanzioni penali  quando  il  fatto  costituisce  reato,
qualsiasi persona fisica o giuridica,  anche  non  riconosciuta  che,
avendo  acquisito  una  risorsa  genetica  di  cui  all'articolo   4,
paragrafo 8, del regolamento, non adempie all'obbligo di interrompere
l'utilizzazione entro i termini previsti alle lettere  a)  e  b)  del
medesimo  articolo  4,  paragrafo  8,  e'  punito  con  la   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 15.000 a
euro 150.000. 
  4. Ferme le sanzioni penali  quando  il  fatto  costituisce  reato,
qualsiasi persona fisica o giuridica,  anche  non  riconosciuta,  che
utilizza  risorse  genetiche  o  conoscenze  tradizionali   ad   esse
associate, senza  adempiere  agli  obblighi  di  conservazione  delle
informazioni  e  dei  documenti  pertinenti  per   l'accesso   e   la
ripartizione dei benefici secondo  quanto  previsto  all'articolo  4,
paragrafo  6,  del   regolamento,   e'   punito   con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000  a
euro 50.000. 
  5. Ferme le sanzioni penali  quando  il  fatto  costituisce  reato,
qualsiasi persona fisica o giuridica,  anche  non  riconosciuta,  che
utilizza  risorse  genetiche  o  conoscenze  tradizionali   ad   esse
associate  senza  adempiere  agli   obblighi   di   dichiarazione   e
trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 7,  paragrafo  2,
del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria
del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 100.000.