Art. 3 Vigilanza, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni 1. Le attivita' di vigilanza, di accertamento e irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto, sono esercitate dai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, dell'universita' e della ricerca, della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, in qualita' di autorita' nazionali competenti per l'attuazione del regolamento, per quanto di rispettiva competenza, anche avvalendosi, ai fini del coordinamento e dell'uniformita' applicativa, del tavolo tecnico interministeriale istituito ai sensi dell'articolo 6 del regolamento. Relativamente alle attivita' di ricerca finanziate attraverso fondi propri e Fondi strutturali e di investimento europei (SIE), le Regioni svolgono i compiti di vigilanza, di accertamento e di irrogazione delle relative sanzioni. 2. Al procedimento di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. Nella determinazione delle sanzioni, oltre che ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si ha riguardo all'entita' del vantaggio economico perseguito o realizzato dal responsabile.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 11 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689: «Art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie). - Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonche' alla personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche.».