Art. 3 
 
              Vigilanza, accertamento delle violazioni 
                    e irrogazione delle sanzioni 
 
  1. Le attivita' di vigilanza, di accertamento e  irrogazione  delle
sanzioni previste dal presente decreto, sono esercitate dai Ministeri
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  dello
sviluppo economico, dell'universita' e della ricerca,  della  salute,
delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  in  qualita'  di
autorita' nazionali competenti per l'attuazione del regolamento,  per
quanto di rispettiva  competenza,  anche  avvalendosi,  ai  fini  del
coordinamento e  dell'uniformita'  applicativa,  del  tavolo  tecnico
interministeriale istituito ai sensi dell'articolo 6 del regolamento.
Relativamente alle attivita' di ricerca finanziate  attraverso  fondi
propri e Fondi  strutturali  e  di  investimento  europei  (SIE),  le
Regioni svolgono  i  compiti  di  vigilanza,  di  accertamento  e  di
irrogazione delle relative sanzioni. 
  2. Al procedimento di cui al  comma  1  si  applicano,  per  quanto
compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre  1981,  n.
689. 
  3. Nella determinazione delle sanzioni, oltre che ai criteri di cui
all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si ha  riguardo
all'entita' del  vantaggio  economico  perseguito  o  realizzato  dal
responsabile.  
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  11  della  citata
          legge 24 novembre 1981, n. 689: 
                «Art. 11 (Criteri per l'applicazione  delle  sanzioni
          amministrative pecuniarie).  - Nella  determinazione  della
          sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge  tra
          un limite minimo ed un limite massimo  e  nell'applicazione
          delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo  alla
          gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per
          l'eliminazione  o  attenuazione  delle  conseguenze   della
          violazione, nonche' alla personalita' dello stesso  e  alle
          sue condizioni economiche.».