Art. 4 
 
          Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie 
 
  1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza
dello Stato  sono  versati  ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio statale per essere riassegnati al pertinente capitolo  degli
stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, dello sviluppo economico,  dell'universita'  e
della ricerca, della salute, e delle politiche agricole, alimentari e
forestali, avendo riguardo al Ministero che ha irrogato la  sanzione,
per  il  potenziamento  delle   attivita'   di   monitoraggio   della
conformita' degli utilizzatori, nonche' dei controlli per la verifica
del rispetto da parte degli utilizzatori degli obblighi di  cui  agli
articoli 4 e 7 del regolamento. 
  2. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.