Art. 2 
 
  1.  Il  Governo,  anche  in  coordinamento  con  gli  Ordini  delle
professioni sanitarie e sociosanitarie e con le  associazioni  e  gli
organismi operanti nel settore, determina le modalita' di svolgimento
della Giornata senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza
pubblica.