Art. 2 
 
              Misure urgenti di solidarieta' alimentare 
 
  1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti  di
solidarieta' alimentare, e' istituito nello stato di  previsione  del
Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel  2020,  da
erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore del  presente  decreto,  sulla  base  degli  Allegati  1  e  2
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
658 del 29 marzo 2020. 
  2. Per l'attuazione del presente articolo  i  comuni  applicano  la
disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020. 
  3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo  delle  risorse
trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019
possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre  2020
con delibera della giunta.