Art. 4 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. E' abrogato il comma 5  dell'articolo  8,  del  decreto-legge  9
novembre 2020, n. 149. 
  2. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma  186,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e' incrementata di 2 milioni  di
euro per l'anno 2025. 
  3. Agli oneri di cui agli articoli 1, 2 e  3  e  del  comma  2  del
presente articolo, pari a 1.950 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,
220,1 milioni di euro per l'anno 2021 e 2 milioni di euro per  l'anno
2025 che aumentano, ai fini  della  compensazione  degli  effetti  in
termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 295,4 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede: 
    a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo
delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione  di  cui
al comma 1; 
    b) quanto a 1.240 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  delle  autorizzazioni  di  spesa  di   cui
all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27  e  di
cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14  agosto  2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126; 
    c)  quanto  a  2  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
    d) quanto a  500  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo speciale per  la  reiscrizione  dei
residui  passivi  perenti  della  spesa  di  parte  corrente  di  cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
    e) quanto a  100  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo speciale per  la  reiscrizione  dei
residui  passivi  perenti  della  spesa  in  conto  capitale  di  cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
    f) quanto  a  60  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma  1,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    g) quanto a 75,3  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; 
    h) quanto a 220,1 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti  dagli
effetti dell'articolo 1. 
  4. Al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo
delle autorizzazioni al ricorso  all'indebitamento  per  l'anno  2020
approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con
le relative Risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle
iniziative  previste  dall'articolo  17,  comma  13  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196 il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
effettua il monitoraggio delle risorse di cui all'articolo 34,  comma
4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,  del  decreto-legge  9
novembre 2020, n. 149 e del presente decreto. 
  5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio, anche nel conto  dei  residui.  Il  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  ove  necessario,  puo'  disporre  il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria,  la  cui  regolarizzazione  e'
effettuata con l'emissione di  ordini  di  pagamento  sui  pertinenti
capitoli di spesa.