Art. 2
Segretariato generale
1. Il segretario generale, nominato ai sensi dell'articolo 19,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, opera alle
dirette dipendenze del Ministro ed esercita, in raccordo con gli
Uffici di diretta collaborazione, le funzioni di cui all'articolo 6
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' quelle di
seguito indicate:
a) coordinamento per l'elaborazione degli indirizzi e dei
programmi del Ministro e funzioni propedeutiche all'atto di indirizzo
del Ministro;
b) coordinamento delle attivita' delle direzioni generali al fine
di assicurare l'unita' dell'azione amministrativa, anche attraverso
la convocazione della Conferenza permanente dei direttori generali
per l'esame di questioni di particolare rilievo o di massima, potendo
anche sollecitare o, previa diffida, sostituire le direzioni
generali, in caso di inerzia, per l'adozione dei provvedimenti di
competenza, anche avvalendosi del soggetto competente, ai sensi
dell'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) risoluzione dei conflitti di competenza fra le direzioni
generali;
d) raccordo con le direzioni generali per le attivita' inerenti
ai rapporti con le conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
e) formulazione, sentiti i direttori generali, di proposte al
Ministro ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) adozione, in pendenza dei procedimenti di conferimento degli
incarichi dirigenziali generali, anche ad interim, dei provvedimenti
di competenza delle direzioni generali necessari a garantire la
continuita' dell'azione amministrativa.
2. Il segretario generale svolge, in raccordo con gli Uffici di
diretta collaborazione, anche funzioni di coordinamento nelle
seguenti aree:
a) internazionalizzazione della formazione superiore e della
ricerca;
b) promozione e produzione artistica relativamente al comparto
delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
c) promozione di eventi, manifestazioni e attivita' di
comunicazione e informazione istituzionale del Ministero;
d) attivita' connesse agli obblighi di trasparenza, incluse le
verifiche sul rispetto degli stessi nonche' attivita' connesse alle
funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 7 e seguenti, della
legge 6 novembre 2012, n. 190;
e) esame di protocolli di intesa, convenzioni e accordi e
verifiche sulla relativa attuazione;
f) rapporti con la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane (CRUI), con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), con l'Agenzia nazionale per la
ricerca (ANR), con l'Agenzia per l'Italia digitale (AgId) e con le
altre autorita', agenzie, organismi o enti pubblici che operano nei
settori di competenza del Ministero;
g) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attivita' del
Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli
studenti e del Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e
musicale.
3. Il segretariato generale costituisce centro di responsabilita'
amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
4. Nell'ambito del segretariato generale operano la segreteria
tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, con funzione di supporto tecnico al segretario
generale e di raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro, e gli uffici di supporto degli organismi previsti dalla
normativa in materia di formazione superiore e ricerca.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106:
«Art. 19. - Omissis.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203:
«Art. 6. - 1. Nei Ministeri in cui le strutture di
primo livello sono costituite da direzioni generali puo'
essere istituito l'ufficio del segretario generale. Il
segretario generale, ove previsto, opera alle dirette
dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento
dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per
l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di
competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attivita'
del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e
ne riferisce periodicamente al Ministro.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 9-bis della
legge 7 agosto 1990 n. 241, recante «Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi», pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192:
«9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito
delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.
Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo
si considera attribuito al dirigente generale o, in
mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza
al funzionario di piu' elevato livello presente
nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito
internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata,
in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella
homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il
potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai
sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in
caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del
responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del
procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del
proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle
disposizioni del presente comma, assume la sua medesima
responsabilita' oltre a quella propria.».
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, recante
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106:
«Art. 4. - 1. Gli organi di governo esercitano le
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli
altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita'
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia
di ausili finanziari a terzi e di determinazione di
tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita'
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 7 e seguenti
della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n.
265:
«7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i
dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza,
disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie
per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli
enti locali, il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma,
nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e
motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo'
essere nominato un unico responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala
all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di
valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle
misure in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio
dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che
non hanno attuato correttamente le misure in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali
misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono
essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione,
che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e
intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15, decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi
strategici in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei
documenti di programmazione strategico-gestionale e del
Piano triennale per la prevenzione della corruzione.
L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la
prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza
entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione
all'Autorita' nazionale anticorruzione. Negli enti locali
il piano e' approvato dalla giunta. L'attivita' di
elaborazione del piano non puo' essere affidata a soggetti
estranei all'amministrazione. Il responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo
stesso termine, definisce procedure appropriate per
selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti
destinati ad operare in settori particolarmente esposti
alla corruzione. Le attivita' a rischio di corruzione
devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui
al comma 11.
8-bis. L'Organismo indipendente di valutazione
verifica, anche ai fini della validazione della Relazione
sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione
della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti
nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che
nella misurazione e valutazione delle performance si tenga
conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla
trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di
cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla
prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal
fine, l'Organismo medesimo puo' chiedere al Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza le
informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del
controllo e puo' effettuare audizioni di dipendenti.
L'Organismo medesimo riferisce all'Autorita' nazionale
anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di
prevenzione della corruzione e di trasparenza.
9. Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti
esigenze:
a) individuare le attivita', tra le quali quelle di
cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate
nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali
e' piu' elevato il rischio di corruzione, e le relative
misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei
dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze
previste dall'art. 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) prevedere, per le attivita' individuate ai sensi
della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e
controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di
corruzione;
c) prevedere, con particolare riguardo alle
attivita' individuate ai sensi della lettera a), obblighi
di informazione nei confronti del responsabile, individuato
ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento
e sull'osservanza del piano;
d) definire le modalita' di monitoraggio del
rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai
regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
e) definire le modalita' di monitoraggio dei
rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la
stessa stipulano contratti o che sono interessati a
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di
vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando
eventuali relazioni di parentela o affinita' sussistenti
tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti
degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell'amministrazione;
f) individuare specifici obblighi di trasparenza
ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di
legge.
10. Il responsabile individuato ai sensi del comma 7
provvede anche:
a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano
e della sua idoneita', nonche' a proporre la modifica dello
stesso quando sono accertate significative violazioni delle
prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti
nell'organizzazione o nell'attivita' dell'amministrazione;
b) alla verifica, d'intesa con il dirigente
competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli
uffici preposti allo svolgimento delle attivita' nel cui
ambito e' piu' elevato il rischio che siano commessi reati
di corruzione;
c) ad individuare il personale da inserire nei
programmi di formazione di cui al comma 11.
11. La Scuola superiore della pubblica
amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e utilizzando le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, predispone percorsi, anche specifici e settoriali,
di formazione dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni statali sui temi dell'etica e della
legalita'. Con cadenza periodica e d'intesa con le
amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti
pubblici chiamati ad operare nei settori in cui e' piu'
elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole
amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di
corruzione.
12. In caso di commissione, all'interno
dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato
con sentenza passata in giudicato, il responsabile
individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo
risponde ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' sul
piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e
all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che
provi tutte le seguenti circostanze:
a) di avere predisposto, prima della commissione
del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato
le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente
articolo;
b) di aver vigilato sul funzionamento e
sull'osservanza del piano.
13. La sanzione disciplinare a carico del
responsabile individuato ai sensi del comma 7 non puo'
essere inferiore alla sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un
massimo di sei mesi.
14. In caso di ripetute violazioni delle misure di
prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato
ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai
sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, nonche', per omesso
controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere
comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative
modalita' e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La
violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione,
delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce
illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno,
il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente
articolo trasmette all'organismo indipendente di
valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione
una relazione recante i risultati dell'attivita' svolta e
la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in
cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il
dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo
riferisce sull'attivita'.
15. Ai fini della presente legge, la trasparenza
dell'attivita' amministrativa, che costituisce livello
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali
e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione, secondo quanto previsto all'art. 11 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e' assicurata
mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle
pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai
procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile
accessibilita', completezza e semplicita' di consultazione,
nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di
Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati
personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni
pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti
consuntivi, nonche' i costi unitari di realizzazione delle
opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai
cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla
base di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, che ne cura altresi' la raccolta e la
pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di
consentirne una agevole comparazione.
16. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo
modificato dal comma 42 del presente art., nell'art. 54 del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, nell'art. 21 della legge 18 giugno 2009, n.
69, e successive modificazioni, e nell'art. 11 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche
amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al
comma 15 del presente articolo con particolare riferimento
ai procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di
lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla
modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche'
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del
personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del
citato decreto legislativo n. 150 del 2009.
17. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli
avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato
rispetto delle clausole contenute nei protocolli di
legalita' o nei patti di integrita' costituisce causa di
esclusione dalla gara.
18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili
e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai
componenti delle commissioni tributarie e' vietata, pena la
decadenza dagli incarichi e la nullita' degli atti
compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o
l'assunzione di incarico di arbitro unico.».
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 2 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e
finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 2009, n. 303:
«Art. 21. - Omissis.
2. La seconda sezione del disegno di legge di
bilancio espone per l'entrata e, distintamente per ciascun
Ministero, per la spesa le unita' di voto parlamentare
determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia
di entrata e ad aree omogenee di attivita'. Per la spesa,
le unita' di voto sono costituite dai programmi. I
programmi rappresentano aggregati di spesa con finalita'
omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in
termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di
conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle
missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali
e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La
realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un unico
centro di responsabilita' amministrativa, corrispondente
all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla
nomenclatura COFOG (Classification of the functions of
government) di secondo livello. Nei casi in cui cio' non
accada perche' il programma corrisponde in parte a due o
piu' funzioni COFOG di secondo livello, deve essere
indicata la relativa percentuale di attribuzione da
calcolare sulla base dell'ammontare presunto delle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, di diversa finalizzazione ricompresi nel
programma.».
- Il riferimento relativo all'art. 2, comma 3, del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 2004, e' riportato
alle note alle premesse.