Art. 3
Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore
1. La Direzione generale delle istituzioni della formazione
superiore svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le
materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:
a) programmazione degli obiettivi pluriennali della formazione
superiore;
b) istituzione e accreditamento delle universita', delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
nonche' di ogni altra istituzione della formazione superiore, in
raccordo con la Direzione generale degli ordinamenti della formazione
superiore e del diritto allo studio per la parte concernente il
contestuale accreditamento dei corsi di studio delle nuove
istituzioni;
c) controllo sugli statuti e sui regolamenti adottati da
universita' e da fondazioni e consorzi universitari sottoposti al
controllo ministeriale nonche' sugli statuti e regolamenti delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
d) filiazioni e accreditamento delle universita' estere;
e) istruttoria dei procedimenti di nomina dei rettori;
f) istruttoria dei procedimenti per la designazione dei
rappresentanti del Ministero presso gli organi di revisione contabile
delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica;
g) istruttoria dei procedimenti di nomina e designazione degli
organi di governo e dei rappresentanti ministeriali negli organi di
amministrazione e controllo delle istituzioni universitarie e delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
h) finanziamento del sistema universitario, compresa la
promozione di interventi relativi al fondo giovani, alla no-tax area
e, per quanto di competenza statale, ai servizi di orientamento,
tutorato, tirocini, stage e job placement delle istituzioni del
sistema della formazione superiore, anche mediante l'implementazione
di specifici piani di intervento quali il piano lauree scientifiche e
i piani orientamento e tutorato;
i) finanziamento delle istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica;
l) finanziamento degli interventi di investimento, anche nel
settore dell'edilizia e delle altre risorse strumentali, delle
istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica;
m) predisposizione e attuazione degli accordi di programma quadro
relativi al sistema della formazione superiore cofinanziati dal fondo
di sviluppo e coesione e dai fondi strutturali;
n) cura dei rapporti con l'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
o) controlli previsti dalla normativa vigente sulle istituzioni
della formazione superiore e sui consorzi universitari, compreso il
monitoraggio dei bilanci; coordinamento delle attivita' dirette
all'attuazione della contabilita' economico-patrimoniale;
coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti ministeriali presso
gli organi di controllo delle istituzioni e dei consorzi stessi;
p) programmazione e gestione delle procedure nazionali per il
reclutamento dei docenti universitari;
q) programmazione, reclutamento e carriere dei docenti e del
personale tecnico-amministrativo delle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica per quanto di competenza
statale; stato giuridico e relazioni sindacali nonche' indirizzo,
coordinamento, attuazione e monitoraggio della corretta applicazione
delle norme relative allo stato giuridico, incluse la mobilita' e la
materia disciplinare, e al trattamento economico del personale delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
r) indirizzo, coordinamento, attuazione e monitoraggio della
corretta applicazione delle norme relative allo stato giuridico del
personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale
e coreutica, ivi incluse la mobilita', la materia disciplinare, il
trattamento economico e le relazioni sindacali.