Art. 4
Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del
diritto allo studio
1. La Direzione generale degli ordinamenti della formazione
superiore e del diritto allo studio svolge, in raccordo con le altre
direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le
seguenti funzioni:
a) accreditamento dei corsi di studio delle istituzioni
universitarie, ivi comprese le scuole di specializzazione
universitarie, delle istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, e di ogni altra istituzione della formazione
superiore; riconoscimento delle scuole superiori di mediazione
linguistica e delle scuole di psicoterapia e accreditamento dei
relativi corsi; accreditamento dei corsi per dottorato di ricerca e
di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale;
b) controllo e vigilanza sui regolamenti e sugli ordinamenti
didattici delle istituzioni della formazione superiore;
c) istruttoria relativa ai procedimenti per il conferimento dei
titoli accademici ad honorem;
d) programmazione degli accessi e definizione delle procedure
nazionali per l'iscrizione ai corsi di studio universitari a numero
programmato a livello nazionale e alle scuole di specializzazione
universitarie;
e) attuazione degli indirizzi e delle strategie in tema di
formazione superiore in ambito medico e sanitario, accreditamento
delle scuole di specializzazione universitarie di area sanitaria e
accesso alle stesse; cura dei rapporti, nelle materie di cui alla
presente lettera, con il Ministero della salute, con le Regioni, con
l'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica e
con l'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie;
f) attuazione degli interventi, per quanto di competenza statale,
in materia di garanzia del diritto allo studio, anche attraverso il
monitoraggio del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni,
compresa l'attuazione della legge 14 novembre 2000, n. 338, in
relazione al cofinanziamento statale per la realizzazione di servizi
abitativi in favore degli studenti della formazione superiore;
g) valorizzazione del merito degli studenti nelle universita' e
nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
h) accreditamento, riconoscimento e finanziamento dei collegi
universitari di merito e, per quanto di competenza statale, di
residenze universitarie; rapporti con la Conferenza dei collegi
universitari di merito;
i) attuazione degli indirizzi e delle strategie in materia di
sport universitario;
l) programmazione e gestione degli esami di Stato per iscrizione
agli ordini e collegi professionali; procedure di accesso
all'esercizio professionale; riconoscimento abilitazioni conseguite
all'estero;
m) attuazione degli indirizzi e delle strategie per la promozione
artistica relativamente al comparto delle istituzioni di alta
formazione artistica musicale e coreutica;
n) raccordo con il Ministero dell'istruzione in materia di
formazione degli insegnanti.
2. Nell'ambito della direzione generale di cui al presente articolo
opera la tecnostruttura di supporto all'Osservatorio nazionale per la
formazione sanitaria specialistica di cui all'articolo 1, comma 470,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Note all'art. 4:
- La legge 14 novembre 2000 n. 338, recante
«Disposizioni in materia di alloggi e residenze per
studenti universitari» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 novembre 2000, n. 274.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 470 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304:
«470. Al fine di supportare le attivita'
dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali
di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, e' istituita un'apposita
tecnostruttura di supporto. Le competenze dell'Osservatorio
nazionale di cui all'art. 43 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, sono estese anche alle scuole di
specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori
profili professionali sanitari. Conseguentemente, la
denominazione dell'Osservatorio nazionale della formazione
medica specialistica di cui al decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, e' modificata in "Osservatorio
nazionale per la formazione sanitaria specialistica" e la
sua composizione e' integrata per garantire una
rappresentanza degli specializzandi dei profili
professionali sanitari diversi da quello di medico, in
aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in
formazione specialistica.».