Art. 5
Direzione generale della ricerca
1. La Direzione generale della ricerca svolge, in raccordo con le
altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le
seguenti funzioni:
a) promozione, programmazione e coordinamento della ricerca in
ambito nazionale;
b) valorizzazione delle carriere dei ricercatori e tecnologi,
della loro autonomia e del loro accesso a specifici programmi di
finanziamento nazionali ed europei;
c) promozione dell'accesso, con uguali opportunita', ai
finanziamenti nazionali per la ricerca da parte di persone o gruppi
svantaggiati o meno rappresentati;
d) vigilanza e coordinamento, normazione generale,
programmazione, finanziamento e attivita' di indirizzo strategico e
valutazione degli enti e istituzioni pubbliche di ricerca nonche'
istruttoria dei procedimenti di nomina e designazione degli organi di
governo e dei rappresentanti ministeriali negli organi di
amministrazione e controllo dei medesimi enti e istituzioni pubbliche
di ricerca;
e) vigilanza, in coordinamento con la Presidenza del Consiglio
dei ministri, sull'Agenzia nazionale per la ricerca ai sensi
dell'articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
f) supporto alla funzione di indirizzo nonche' vigilanza, in
raccordo con il Ministero dell'istruzione, e finanziamento
dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di
documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE);
g) supporto alla redazione del programma nazionale per la ricerca
(PNR) e ai suoi aggiornamenti annuali;
h) promozione e valutazione d'impatto della ricerca finanziata
con fondi nazionali;
i) predisposizione, attuazione e valutazione d'impatto dei
programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione
superiore cofinanziati dai fondi europei;
l) sostegno della ricerca spaziale e aerospaziale e supporto
all'attivita' di indirizzo del relativo settore, vigilanza e
finanziamento nonche' supporto alle attivita' di indirizzo e
normazione generale dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del
programma nazionale di ricerca aerospaziale (PRORA), nel rispetto di
quanto previsto dalla legge 11 gennaio 2018, n. 7;
m) supporto alla attivita' di indirizzo nonche' sostegno,
valutazione e finanziamento della ricerca in Artico e in Antartide ai
sensi dell'articolo 1, commi 1172 e seguenti della legge 27 dicembre
2017, n. 205 e dell'articolo 5, comma 3, della legge 7 agosto 1997,
n. 266;
n) funzioni di vigilanza sull'Agenzia di cui all'articolo 1,
comma 551, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, laddove conferite al
Ministero sulla base dell'articolo 1, comma 557 della medesima legge
n. 205 del 2017, nonche' ulteriori compiti derivanti dall'attuazione
delle citate disposizioni;
o) promozione e valutazione d'impatto della cooperazione
scientifica nazionale in materia di ricerca;
p) cura dei rapporti con gli altri Ministeri e con le Regioni in
materia di ricerca, assicurandone il coordinamento;
q) finanziamento delle iniziative a sostegno della promozione e
della diffusione della cultura scientifica di cui alla legge 28 marzo
1991, n. 113, nonche' supporto allo svolgimento delle funzioni e
delle attivita' del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo
2-quater della medesima legge n. 113 del 1991;
r) definizione di criteri e modalita' per la concessione di
contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono
attivita' di ricerca;
s) gestione del Fondo unico per la ricerca scientifica e
tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
t) gestione del Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204;
u) incentivazione, agevolazione e valutazione della ricerca nelle
imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei
relativi fondi nonche' delle attivita' di trasferimento tecnologico;
v) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attivita' del
Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR);
z) coordinamento e valutazione d'impatto della partecipazione
italiana a programmi nazionali di ricerca con riguardo ai fondi
strutturali e al finanziamento di grandi infrastrutture della
ricerca, curando anche i rapporti con le amministrazioni regionali;
aa) coordinamento della partecipazione degli enti pubblici di
ricerca ai consorzi europei per le infrastrutture di ricerca (Eric) e
relativo finanziamento a valere sulle risorse nazionali e sui
programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione
superiore cofinanziati dai fondi europei;
bb) incentivazione e valutazione delle attivita' di promozione e
valorizzazione sociale ed economica dei risultati della ricerca;
cc) autorita' di gestione dei programmi operativi nazionali per
la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei;
dd) autorita' di certificazione dei programmi operativi nazionali
per la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi
europei.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 241 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 , recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n.
304:
«241. Per realizzare le finalita' di cui al comma 240
e' istituita un'apposita agenzia, denominata Agenzia
nazionale per la ricerca (ANR), dotata di autonomia
statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale,
sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio
dei ministri e del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. L'ANR promuove il
coordinamento delle attivita' di ricerca di universita',
enti e istituti di ricerca pubblici verso obiettivi di
eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra
di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e
privato, in relazione agli obiettivi strategici della
ricerca e dell'innovazione nonche' agli obiettivi di
politica economica del Governo funzionali alla
produttivita' e alla competitivita' del Paese. L'ANR
favorisce altresi' l'internazionalizzazione delle attivita'
di ricerca, promuovendo, sostenendo e coordinando la
partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e
internazionali.».
- La legge 11 gennaio 2018, n. 7, recante «Misure per
il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e
disposizioni concernenti l'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 2018, n.
34.
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1172 e
seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n.
302:
«1172. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, di concerto tra loro,
approvano il PRA, contenente le linee strategiche e di
indirizzo attuativo, nonche' i programmi annuali di ricerca
e vigilano sulla sua attuazione.
1173. Allo scopo di elaborare, proporre e gestire il
PRA e' istituito presso il CNR, nell'ambito del
Dipartimento scienze del sistema terra e tecnologie per
l'ambiente (DTA), il Comitato scientifico per l'Artico che
provvede a:
a) elaborare su base triennale il PRA e i relativi
programmi annuali;
b) assicurare il collegamento con gli organismi
scientifici internazionali;
c) coordinare le attivita' di ricerca italiane con
quelle di altri Paesi presenti in Artico;
d) promuovere collaborazioni e sinergie tra il PRA
e le altre iniziative nazionali in Artico, in particolare
quelle inserite in progetti europei;
e) predisporre alla fine del triennio di cui al
comma 1170 una relazione per il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e per il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
f) raccogliere la documentazione relativa ai
risultati delle attivita' scientifiche svolte in Artico;
g) incentivare, anche attraverso borse di studio,
la conoscenza e lo studio delle tematiche polari e dei
cambiamenti climatici.
1174. Il Comitato scientifico per l'Artico e'
composto dai seguenti nove membri, aventi mandato triennale
rinnovabile:
a) un presidente nella persona del Capo della
delegazione italiana al Consiglio artico (Senior Arctic
Official);
b) un rappresentante del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
c) il rappresentante italiano nell'lASC;
d) il rappresentante italiano di NySMAC;
e) quattro esperti in problematiche polari,
nominati dal presidente del CNR su designazione,
rispettivamente, del CNR stesso, dell'Istituto nazionale di
oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS),
dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV)
e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia
e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
f) un esperto in problematiche polari, anche non di
cittadinanza italiana, indipendente dagli enti di cui al
presente comma e nominato dal CNR.
1175. Il CNR provvede all'attuazione del Programma
annuale (PA) nel rispetto delle norme stabilite dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca. Il PA deve indicare le attivita' di ricerca
scientifica e tecnologica da svolgere in Artico, il
supporto tecnico-logistico necessario, le risorse umane
impegnate per le attivita' e la ripartizione delle spese.
Il PA deve assicurare quote di partecipazione a favore dei
soggetti, universita', enti di ricerca pubblici e privati,
selezionati attraverso bandi pubblici emanati dal CNR. I
progetti di ricerca sono valutati e approvati sulla base
dei seguenti criteri: adeguatezza scientifica, culturale e
tecnica, nonche' contributi in termini di risorse umane,
strumentali e finanziarie alla loro realizzazione.
1176. L'attuazione operativa del PA e' affidata al
CNR. Attraverso le risorse del PRA, il CNR provvede
all'acquisto, al noleggio e alla manutenzione delle
infrastrutture e delle apparecchiature installate presso la
Stazione dirigibile Italia a Ny Alesund - Svalbard e presso
strutture italiane ospitate in altre stazioni artiche. Le
spese fisse per i contratti di affitto che assicurano la
disponibilita' della Stazione dirigibile Italia, dei
servizi basilari e delle aree riservate all'attivita'
scientifica sono a carico dei competenti uffici del CNR.
1177. Per assicurare la copertura finanziaria del
PRA, nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
istituito il Fondo per il programma di ricerche in Artico
con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli
anni 2018, 2019 e 2020.
1178. Il Fondo per la razionalizzazione e la
riconversione della produzione bieticolo-saccarifera di cui
all'art. 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, rifinanziato dall'art. 56-bis del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, e' incrementato di 4 milioni
di euro per l'anno 2018, di 5 milioni di euro per l'anno
2019 e di 6 milioni di euro per l'anno 2020.
1179. All'art. 49 del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: "nonche' apposito
preventivo parere dell'Autorita' nazionale anticorruzione"
sono soppresse;
b) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
"7-bis. L'Autorita' nazionale anticorruzione
verifica in via preventiva, ai sensi dell'art. 213, comma
1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la
correttezza della procedura adottata dall'ANAS per la
definizione degli accordi bonari e delle transazioni di cui
al comma 7. Le modalita' di svolgimento della verifica
preventiva sono definite in apposita convenzione stipulata
tra l'Anas S.p.A. e l'Autorita' nazionale anticorruzione
nella quale e' individuata anche la documentazione oggetto
di verifica".
1180. Al fine di garantire che le procedure per
l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree
pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e
regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in
essere alla data di entrata in vigore della presente
disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020
e' prorogato fino a tale data.
1181. In relazione a quanto disposto dal comma 1180 e
nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di
politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, le
amministrazioni interessate prevedono, anche in deroga a
quanto disposto dall'art. 16 del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59, specifiche modalita' di assegnazione per
coloro che, nell'ultimo biennio, hanno direttamente
utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di
reddito per se' e per il proprio nucleo familiare. Con
intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si
provvede conseguentemente all'integrazione dei criteri
previsti dall'intesa 5 luglio 2012, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, sancita in
attuazione dell'art. 70, comma 5, del citato decreto
legislativo n. 59 del 2010, stabilendo altresi', ai fini
della garanzia della concorrenza nel settore, il numero
massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un
medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in
diverse aree, mercatali e non mercatali.».
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 3, della legge
7 agosto 1997, n. 266, recante «Interventi urgenti per
l'economia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto
1997, n. 186:
«3. Per la prosecuzione del Programma nazionale di
ricerche in Antartide e' autorizzato un ulteriore
contributo dello Stato pari a lire 48 miliardi per il 1998
e a lire 42 miliardi per il 1999. L'erogazione del
contributo e' subordinata alla presentazione al Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e alle Commissioni parlamentari competenti del conto
economico consuntivo e dei risultati scientifici ottenuti.
Le commissioni parlamentari esprimono il proprio parere
entro trenta giorni dal ricevimento della relativa
documentazione. Con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono rideterminati il soggetto o i
soggetti incaricati dell'attuazione, le strutture
operative, nonche' i compiti e gli organismi consultivi e
di coordinamento, le procedure per l'aggiornamento del
programma, le modalita' di attuazione e la disciplina
dell'erogazione delle risorse finanziarie di cui al
presente comma. Alla data di entrata in vigore del decreto
sono abrogate la legge 10 giugno 1985, n. 284 e la legge 27
novembre 1991, n. 380.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 551 e 557
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302:
«551. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti
conoscitivi, tecnico-scientifici e di responsabilita'
operativa nel campo della meteorologia e climatologia,
fatte salve le specifiche competenze delle Forze armate per
gli aspetti riguardanti la difesa e la sicurezza nazionale,
e' istituita l'Agenzia nazionale per la meteorologia e
climatologia denominata "ItaliaMeteo", con sede centrale in
Bologna, con i seguenti compiti:
a) elaborazione, sviluppo, realizzazione e
distribuzione di prodotti e servizi per la previsione, la
valutazione, il monitoraggio e la sorveglianza
meteorologica e meteo-marina, l'omogeneizzazione dei
linguaggi e dei contenuti, anche ai fini di una efficace
informazione alla popolazione;
b) approfondimento della conoscenza anche
attraverso la promozione di specifiche attivita' di ricerca
e sviluppo applicate nel campo delle previsioni globali e
ad area limitata del sistema terra;
c) realizzazione, sviluppo e gestione di reti
convenzionali e non, sistemi e piattaforme di interesse
nazionale per l'osservazione e la raccolta di dati, per le
telecomunicazioni e per la condivisione,
l'interoperabilita' e l'interscambio di dati e
informazioni;
d) elaborazione, sviluppo e distribuzione di
prodotti e servizi climatici;
e) comunicazione, informazione, divulgazione e
formazione, anche post-universitaria;
f) partecipazione ad organismi, progetti e
programmi, anche di cooperazione, europei ed internazionali
in materia di meteorologia e climatologia;
g) promozione di attivita' di partenariato con
soggetti privati.».
«557. Lo statuto di ItaliaMeteo e' predisposto dal
Comitato di cui al comma 549, nel rispetto degli articoli 8
e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed e'
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, acquisita l'intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. L'Agenzia
ItaliaMeteo e' sottoposta ai poteri di indirizzo e di
vigilanza del Comitato che formula le linee guida
strategiche per ItaliaMeteo. Il predetto decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri individua, altresi',
i compiti di vigilanza che, per specifiche attivita', il
Comitato puo' delegare ad una o piu' amministrazioni
statali, anche congiuntamente. Lo statuto individua gli
organi dell'Agenzia e la dotazione organica ai sensi del
comma 553 e definisce le modalita' di svolgimento delle
funzioni di vigilanza. La presidenza del collegio dei
revisori di ItaliaMeteo deve essere affidata ad un
rappresentante del Ministero dell'economia e finanze.».
- Si riporta il testo dell'art. 2-quater della legge 28
marzo 1991, n. 113, recante «Iniziative per la diffusione
della cultura scientifica», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 8 aprile 1991, n. 82:
«Art. 2-quater. - 1. Per le finalita' di cui alla
presente legge e' istituito, con decreto del Ministro, un
Comitato tecnico-scientifico.
2. Il Comitato, presieduto dal Ministro, e' formato
da cinque componenti nominati dal Ministro stesso, da un
rappresentante della Conferenza dei rettori, da un
rappresentante dell'Assemblea della scienza e della
tecnologia, da un rappresentante del Consiglio nazionale
delle ricerche, da un rappresentante del Ministero della
pubblica istruzione e da un rappresentante del Ministero
per i beni e le attivita' culturali, esperti nella
diffusione della cultura scientifica con particolare
riferimento all'editoria, alla comunicazione e alla
didattica. Il Comitato svolge funzioni di consulenza e di
coordinamento per le attivita' previste dalla presente
legge, dura in carica tre anni e i suoi membri possono
essere rinnovati una sola volta.
3. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non
comportano ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 870 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299:
«870. Al fine di garantire la massima efficacia degli
interventi nel settore della ricerca, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'universita' e della
ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le
risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse
nazionale delle universita', nonche' le risorse del Fondo
per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'art. 5 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per
gli investimenti della ricerca di base, di cui all'art. 104
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di
competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca,
del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni
per il coordinamento, la programmazione e la valutazione
della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica
e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d),
della L. 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° luglio 1998, n. 151:
«3. Specifici interventi di particolare rilevanza
strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per
il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati
anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale
per la ricerca, di seguito denominato Fondo speciale, da
istituire nello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a
partire dal 1° gennaio 1999, con distinto provvedimento
legislativo, che ne determina le risorse finanziarie
aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i
relativi mezzi di copertura.».