Art. 7
Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi
strumentali
1. La Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi
strumentali svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per
le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:
a) amministrazione e gestione del personale del Ministero;
b) supporto alla definizione della politica finanziaria del
Ministero e cura della redazione delle proposte per il documento di
economia e finanza, rilevazione del fabbisogno finanziario del
Ministero avvalendosi dei dati forniti dalle direzioni generali e
coordinamento dell'attivita' di predisposizione del budget economico,
della relativa revisione e del consuntivo economico;
c) predisposizione dello stato di previsione della spesa del
Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, supporto
alla redazione delle proposte per la legge di bilancio,
dell'attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi di
controllo in attuazione delle direttive del Ministro;
d) predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse
finanziarie in relazione alle destinazioni per essi previste;
coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse
finanziarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;
e) predisposizione degli atti relativi all'assegnazione delle
risorse finanziarie ai vari centri di responsabilita' e ai centri di
costo;
f) analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi
finanziari e dell'andamento della spesa;
g) gestione unificata delle spese strumentali del Ministero,
individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
h) attivita' di assistenza sulle materie giuridico-contabili di
competenza delle diverse direzioni generali;
i) gestione del pagamento delle spese processuali, del
risarcimento dei danni e degli accessori relativi al contenzioso
inerente alle direzioni generali del Ministero;
l) gestione delle procedure amministrativo-contabili relative
alle attivita' strumentali, alle attivita' contrattuali e
convenzionali dell'amministrazione, compresi gli affidamenti anche in
favore di soggetti in house, nonche' quelli afferenti al sistema
informativo e alle infrastrutture di rete;
m) gestione dei servizi generali per l'amministrazione;
n) elaborazione del programma biennale degli acquisti di beni e
servizi;
o) pianificazione, gestione, sviluppo e monitoraggio del sistema
informativo, ivi compresa la rete intranet;
p) svolgimento dei compiti di responsabile per la transizione
digitale ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82;
q) promozione di progetti e di iniziative comuni nell'area delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
r) cura dei rapporti con l'AgId - Agenzia per l'Italia digitale,
anche per quanto attiene ai sistemi informativi automatizzati;
s) gestione della rete di comunicazione del Ministero,
definizione di standard tecnologici per favorire la cooperazione
informatica e i servizi di interconnessione con altre
amministrazioni;
t) attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e
digitalizzazione del Ministero, con particolare riferimento ai
processi connessi all'utilizzo del protocollo informatico, alla
gestione dei flussi documentali e alla firma digitale;
u) indirizzo, pianificazione e monitoraggio della sicurezza del
sistema informativo, anche attraverso l'implementazione delle misure
tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti previsti dalla
normativa in materia di protezione dei dati personali;
v) progettazione e sviluppo di nuovi servizi e applicazioni
nell'ambito dei procedimenti amministrativi a supporto del sistema
della formazione superiore;
z) gestione dell'infrastruttura del sito istituzionale
dell'amministrazione;
aa) gestione dell'Anagrafe degli studenti e dei laureati,
dell'Anagrafe della ricerca, in raccordo con le direzioni generali
competenti e cura delle intese per l'accesso ai dati delle anagrafi
da parte dei soggetti esterni, nel rispetto della tutela della
privacy;
bb) raccordo con altri enti e organismi per la raccolta e
diffusione di dati riguardanti il settore universita' e ricerca;
cc) elaborazione di studi e analisi funzionali all'attivita'
delle direzioni generali, relativamente ad aspetti inerenti alle
tematiche di rispettiva competenza.
2. Nell'ambito della direzione generale di cui al presente articolo
opera il servizio di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quale struttura di
servizio per tutte le articolazioni organizzative del Ministero
dell'universita' e della ricerca.
Note all'art. 7:
- Si riporta l'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279 recante «Individuazione delle unita'
previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del
sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195, S.O.:
«Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali).
- 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare
duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a
carattere strumentale, comuni a piu' centri di
responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso
Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o
struttura di servizio.
2. L'individuazione delle spese che sono svolte con
le modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o
strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro
competente, con proprio decreto, previo assenso Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
3. I titolari dei centri di responsabilita'
amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite
provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di
gestione unificata, possa procedere, anche in via
continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione
delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva
pertinenza.».
- Si riporta l'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 recante: «Codice dell'amministrazione
digitale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio
2005, n. 112, S.O.:
«Art. 17 (Responsabile per la transizione digitale e
difensore civico digitale). - 1. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee
strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con
le Linee guida. A tal fine, ciascuna pubblica
amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale
generale, fermo restando il numero complessivo di tali
uffici, la transizione alla modalita' operativa digitale e
i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla
realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di
servizi facilmente utilizzabili e di qualita', attraverso
una maggiore efficienza ed economicita'. Al suddetto
ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei
sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo
da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e
organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi di telecomunicazione e fonia
dell'amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e
monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai
dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione
al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'art. 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi periodica della coerenza tra
l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine
di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita'
dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi
dell'azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della
riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla
lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti
l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per
l'innovazione e le tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di identita' e domicilio digitale, posta elettronica,
protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica
qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia
di accessibilita' e fruibilita' nonche' del processo di
integrazione e interoperabilita' tra i sistemi e servizi
dell'amministrazione e quello di cui all'art. 64-bis;
j-bis) pianificazione e coordinamento degli
acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e
di telecomunicazione al fine di garantirne la
compatibilita' con gli obiettivi di attuazione dell'agenda
digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano
triennale di cui all'art. 16, comma 1, lettera b).
1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma
1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche'
i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri
uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli
gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.
1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1
e' dotato di adeguate competenze tecnologiche, di
informatica giuridica e manageriali e risponde, con
riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla
modalita' digitale direttamente all'organo di vertice
politico.
1-quater. E' istituito presso l'AgID l'ufficio del
difensore civico per il digitale, a cui e' preposto un
soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzieta',
autonomia e imparzialita'. Chiunque puo' presentare al
difensore civico per il digitale, attraverso apposita area
presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni
relative a presunte violazioni del presente Codice e di
ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed
innovazione della pubblica amministrazione da parte dei
soggetti di cui all'art. 2, comma 2. Ricevuta la
segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata,
invita il soggetto responsabile della violazione a porvi
rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.
Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in
un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il
difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente
per i procedimenti disciplinari di ciascuna
amministrazione. Il mancato avvio delle attivita'
necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del
termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini
della misurazione e della valutazione della performance
individuale dei dirigenti responsabili e comporta
responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli
articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida
di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti
dal presente Codice.
1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia
organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle
amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il
digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello
dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un
responsabile per il digitale tra le proprie posizioni
apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile
dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde
direttamente a quello amministrativo dell'ente.
1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies
possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma
anche in forma associata.».
- Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322 recante «Norme sul Sistema
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della Legge
23 agosto 1988, n. 400», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222:
«Art. 3 (Uffici di statistica). - 1. Presso le
amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende
autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle
dipendenze funzionali dell'ISTAT.
2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche
secondo le esigenze di carattere tecnico indicate
dall'ISTAT. Ad ogni ufficio e' preposto un dirigente o
funzionario designato dal Ministro competente, sentito il
presidente dell'ISTAT.
3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici
delle province, dei comuni e delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla
legge 16 novembre 1939, n. 1823 (3), e dalle relative norme
di attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte
applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le
unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora
provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in
forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000
abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di
statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.
4. Gli uffici di statistica costituiti presso le
prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello
regionale del commissario del Governo previste dall'art.
13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400
, anche il coordinamento, il collegamento e
l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti
pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei
dati statistici, come individuate dall'ISTAT.
5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4
esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli
atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art.
17.».