Art. 8
Uffici di livello dirigenziale non generale
1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale e alla definizione dei relativi compiti si provvede, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, su proposta dei direttori generali interessati, sentite
le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di natura non
regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Note all'art. 8:
- Si riporta l'art. 17, comma 4-bis della legge 23
agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Si riporta l'art. 4, comma 4 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). -
Omissis.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.».