Art. 9
Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale
non dirigenziale
1. Le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica
dirigenziale e alle aree prima, seconda e terza del Ministero sono
individuate nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante
del presente regolamento.
2. Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda
fascia, di cui alla predetta Tabella A, sono comprese cinque unita'
da assegnare agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e
alla struttura tecnica permanente per la misurazione della
performance di cui all'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150.
3. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo
delle risorse umane avuto riguardo alle effettive esigenze operative,
il Ministro con proprio decreto effettua la ripartizione dei
contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale nelle
strutture in cui si articola il Ministero. Il decreto e' comunicato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Note all'art. 9:
- Si riporta l'art. 14, comma 9 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150 recante: «Attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.:
«Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della
performance). - Omissis.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.».