Art. 10 
 
                        Trattamento economico 
 
  1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione spetta un
trattamento economico omnicomprensivo, determinato con  la  modalita'
di cui all'articolo 14, comma 2, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, nel rispetto di quanto stabilito  dall'articolo  23-ter
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   nonche'
dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e composto come
segue: 
    a) per il capo di gabinetto, in una voce retributiva  di  importo
non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale
dei dirigenti preposti agli Uffici di livello  dirigenziale  generale
del Ministero incaricati ai sensi  dell'articolo  19,  comma  4,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da
fissare in un importo equivalente alla misura massima del trattamento
accessorio, ivi compresa  l'indennita'  di  risultato,  spettante  al
segretario generale del Ministero; 
    b) per il capo  dell'Ufficio  legislativo  e  per  il  presidente
dell'organismo indipendente di valutazione della performance  di  cui
all'articolo 11, in una voce retributiva di importo non  superiore  a
quello massimo del trattamento economico fondamentale  dei  dirigenti
preposti a Uffici di livello  dirigenziale  generale  del  Ministero,
incaricati  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma   4,   del   decreto
legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare
in un importo non  superiore  alla  misura  massima  del  trattamento
accessorio, ivi compresa  l'indennita'  di  risultato,  spettante  ai
dirigenti di Uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero; 
    c) per il segretario particolare del Ministro, per il capo  della
segreteria del Ministro, per il consigliere diplomatico, per il  capo
della  segreteria  tecnica  e  per  i  capi  delle   segreterie   dei
sottosegretari di Stato, in  una  voce  retributiva  di  importo  non
superiore alla misura massima del trattamento economico  fondamentale
dei dirigenti preposti a Ufficio dirigenziale di livello non generale
del Ministero e in un emolumento accessorio da fissare in un  importo
non  superiore  alla  misura  massima  del   trattamento   accessorio
spettante ai dirigenti titolari di Uffici dirigenziali  non  generali
del Ministero; 
    d) per il capo dell'Ufficio stampa del Ministro e,  se  nominato,
per il portavoce del Ministro, un trattamento  economico  conforme  a
quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i  giornalisti
con la qualifica di redattore capo. Il trattamento economico del Capo
dell'Ufficio stampa e' da intendersi unico e onnicomprensivo anche in
caso di attribuzione delle funzioni  di  portavoce  del  Ministro  ai
sensi dell'articolo 7, comma 3. 
  2. Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli Uffici di  diretta
collaborazione e' corrisposta una retribuzione di posizione variabile
in misura equivalente  ai  valori  economici  massimi  attribuiti  ai
dirigenti della stessa fascia  del  Ministero  nonche'  un'indennita'
sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con  decreto
del Ministro, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze,  su
proposta del capo di gabinetto, di importo pari  a  due  terzi  della
retribuzione di posizione complessiva. Con decreto del Ministro  puo'
essere attribuita ai vice capo  di  gabinetto  e  vice  capo  Ufficio
legislativo, in relazione alle responsabilita' connesse all'incarico,
un'indennita' avente natura di  retribuzione  accessoria  nel  limite
complessivo di spesa, per tutte le posizioni attivabili, di 86.000,00
euro annui, nel limite massimo pro capite di 30.000,00 euro annui, al
lordo degli oneri  riflessi  a  carico  dello  Stato  e  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive.  Nel  caso  dei  vice  capo  di
gabinetto e vice capo Ufficio legislativo appartenenti  ai  ruoli  di
cui all'articolo 23 del decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  la
predetta indennita' si somma a quella sostitutiva della  retribuzione
di risultato. 
  3. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici  di  diretta
collaborazione, a fronte delle  responsabilita',  degli  obblighi  di
reperibilita' e di disponibilita' a orari disagevoli eccedenti quelli
stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche'  dalle
conseguenti ulteriori prestazioni richieste  dai  responsabili  degli
Uffici, spetta un'indennita' accessoria  di  diretta  collaborazione,
sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione
della produttivita' e al  miglioramento  dei  servizi.  Il  personale
beneficiario della predetta indennita' e'  determinato  dal  capo  di
gabinetto, sentiti i responsabili  degli  Uffici  stessi.  La  misura
dell'indennita' e' determinata ai sensi dell'articolo  14,  comma  2,
del decreto legislativo n. 165 del 2001 con decreto del Ministro, nel
rispetto del criterio dell'invarianza della spesa. 
  4. Il trattamento economico del personale di  cui  all'articolo  9,
comma 3,  e'  determinato  dal  Ministro  all'atto  del  conferimento
dell'incarico, nel limite delle risorse  disponibili  negli  ordinari
stanziamenti di bilancio. Tale trattamento, comunque, non puo' essere
superiore   a   quello   corrisposto    al    personale    dipendente
dell'amministrazione che svolge  funzioni  equivalenti.  Il  relativo
onere grava sugli appositi stanziamenti  dello  stato  di  previsione
della spesa del Ministero, missione «Servizi istituzionali e generali
delle amministrazioni pubbliche», programma «Indirizzo politico». 
 
          Note all'art. 10: 
              - Il riferimento relativo all'art.  14,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e'  riportato
          alle note alle premesse. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  19,  comma  4,  del
          medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001: 
                «4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'art. 23 o, in misura non  superiore  al  70  per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6.» 
              - Il riferimento relativo  all'art.  23,  del  medesimo
          decreto legislativo e' riportato alle note all'art. 3. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   23-ter   del
          decreto-legge   6   dicembre   2011,   n.   201,    recante
          «Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento  dei  conti   pubblici»   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n.  284  e  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2011: 
                «Art. 23-ter. - 1. Con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei  ministri,  previo  parere  delle  competenti
          Commissioni parlamentari, entro novanta giorni  dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto,  e'  definito  il  trattamento  economico
          annuo onnicomprensivo di chiunque  riceva  a  carico  delle
          finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito  di
          rapporti di lavoro  dipendente  o  autonomo  con  pubbliche
          amministrazioni statali, di cui all' art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni,  ivi  incluso  il  personale  in  regime  di
          diritto pubblico di cui all' art. 3  del  medesimo  decreto
          legislativo, e successive  modificazioni,  stabilendo  come
          parametro massimo di riferimento il  trattamento  economico
          del primo presidente della Corte  di  cassazione.  Ai  fini
          dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma
          devono  essere  computate  in  modo  cumulativo  le   somme
          comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di
          piu' organismi, anche nel caso di pluralita'  di  incarichi
          conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno. 
                2. Il personale di cui al comma 1  che  e'  chiamato,
          conservando   il   trattamento    economico    riconosciuto
          dall'amministrazione  di  appartenenza,  all'esercizio   di
          funzioni direttive, dirigenziali  o  equiparate,  anche  in
          posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
          o  enti   pubblici   nazionali,   comprese   le   autorita'
          amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
          retribuzione o di indennita' per  l'incarico  ricoperto,  o
          anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
          cento dell'ammontare complessivo del trattamento  economico
          percepito. 
                3. Con il decreto di cui al comma  1  possono  essere
          previste deroghe motivate per le  posizioni  apicali  delle
          rispettive  amministrazioni  ed  e'  stabilito  un   limite
          massimo per i rimborsi di spese. 
                4.  Le  risorse  rivenienti  dall'applicazione  delle
          misure di cui al presente articolo sono annualmente versate
          al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.» 
              - Il decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  recante
          «Misure  urgenti  per  la  competitivita'  e  la  giustizia
          sociale» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  24  aprile
          2014, n. 95 e convertito, con modificazioni, dalla legge 23
          giugno 2014, n. 89, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  23
          giugno 2014, n. 143.