Art. 11 Organismo indipendente di valutazione della performance 1. L'organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito «OIV», svolge in piena autonomia le attivita' di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 2. Al presidente dell'OIV e' corrisposto un emolumento onnicomprensivo determinato all'atto della nomina, entro la soglia fissata dall'articolo 10, comma 1, lettera b). 3. L'OIV e' costituito con decreto del Ministro, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in forma collegiale. 4. Ai componenti dell'OIV e' corrisposto un trattamento economico determinato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla complessita' della struttura organizzativa dell'amministrazione e, comunque, nel limite delle risorse indicate all'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Note all'art. 11: - Il riferimento relativo agli articoli 14 e 14-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009, sono riportati alle note alle premesse.