Art. 11 
 
                       Organismo indipendente 
                  di valutazione della performance 
 
  1. L'organismo indipendente di valutazione  della  performance,  di
seguito  «OIV»,  svolge  in  piena  autonomia  le  attivita'  di  cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
  2.  Al   presidente   dell'OIV   e'   corrisposto   un   emolumento
onnicomprensivo determinato all'atto della nomina,  entro  la  soglia
fissata dall'articolo 10, comma 1, lettera b). 
  3. L'OIV e' costituito con decreto del  Ministro,  ai  sensi  degli
articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
in forma collegiale. 
  4. Ai componenti dell'OIV e' corrisposto un  trattamento  economico
determinato  con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e   della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
in  relazione  alla  complessita'   della   struttura   organizzativa
dell'amministrazione e, comunque, nel limite delle  risorse  indicate
all'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27  ottobre  2009,
n. 150. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Il riferimento relativo agli articoli  14  e  14-bis,
          del decreto legislativo n. 150  del  2009,  sono  riportati
          alle note alle premesse.