Art. 12 
 
                    Struttura tecnica permanente 
                per la misurazione della performance 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 14, commi 9 e 10, del decreto legislativo
n. 150 del 2009, presso l'OIV opera la Struttura  tecnica  permanente
per la misurazione della performance, di seguito «Struttura tecnica»,
dotata  delle  risorse  necessarie   all'esercizio   delle   relative
funzioni. 
  2. Il responsabile della Struttura tecnica e' nominato dal Ministro
con  proprio  decreto,  su  proposta  dell'OIV,  e  individuato   nel
dirigente di seconda fascia  di  cui  al  comma  3,  in  possesso  di
specifica professionalita' ed esperienza nel campo della  misurazione
della performance nelle amministrazioni pubbliche. 
  3. Alla Struttura tecnica e' assegnato un apposito  contingente  di
personale,   all'interno   di   quello   complessivamente    previsto
all'articolo 9, comma 1, costituito fino a un massimo di sei  unita',
di cui una di  qualifica  dirigenziale  non  generale,  compresa  nel
contingente di cui all'articolo 9, comma 2. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Il riferimento relativo all'art.  14  della  legge  7
          giugno 2000, n. 150 e' riportato alle note alle premesse.