Art. 9 
 
          Personale degli Uffici di diretta collaborazione 
 
  1.  Il  contingente  di   personale   degli   Uffici   di   diretta
collaborazione e'  stabilito  complessivamente  in  sessanta  unita'.
Entro tale limite il Ministro, con proprio provvedimento, individua i
dipendenti  da  inserire  nel  decreto  degli   Uffici   di   diretta
collaborazione, scegliendoli prioritariamente tra  i  dipendenti  del
Ministero ovvero di altre amministrazioni pubbliche. 
  2. Nell'ambito del contingente complessivo di cui al comma  1  sono
compresi, per lo svolgimento di  funzioni  attinenti  ai  compiti  di
diretta  collaborazione,  cinque  unita'  di  personale  di   livello
dirigenziale non generale. I relativi incarichi sono attribuiti anche
ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165; in tal caso essi concorrono a  determinare  il
limite degli incarichi conferibili  a  tale  titolo  nell'ambito  del
Ministero. Il contingente di personale con qualifica dirigenziale  fa
parte  del  contingente  complessivo  del  personale  con   qualifica
dirigenziale del Ministero dell'universita' e della ricerca. 
  3.   Il   Ministro   puo'   individuare   collaboratori    estranei
all'amministrazione assunti con  contratto  a  tempo  determinato  in
numero non superiore a venti. Il Ministro puo' individuare, non  piu'
di  quindici  esperti  o  consulenti  di  alta   professionalita'   o
specializzazione nelle materie  di  competenza  del  Ministero  e  in
quelle giuridico-amministrative, da  individuarsi  in  tal  caso  tra
soggetti in possesso di adeguate competenze nel settore  giuridico  e
di produzione legislativa, comprovate anche da precedenti  esperienze
nel settore, nonche' nel  management  e  nell'analisi  e  definizione
delle  politiche  pubbliche,  desumibili   da   specifici   attestati
culturali e professionali. La durata massima di tutti  gli  incarichi
e' limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto
la nomina, ferma restando la possibilita' di  revoca  anticipata,  da
parte del Ministro stesso, per il venir meno del rapporto  fiduciario
e, comunque, in caso di incarichi su proposta del sottosegretario  di
Stato, non puo'  essere  superiore  alla  permanenza  in  carica  del
sottosegretario di Stato proponente. Gli incarichi di cui al presente
comma sono da intendersi aggiuntivi rispetto al contingente di cui al
comma 1. 
  4.  Le  posizioni  di  capo   di   gabinetto,   capo   dell'Ufficio
legislativo, capo dell'Ufficio  stampa,  capo  della  segreteria  del
Ministro, segretario particolare del Ministro, capo della  segreteria
tecnica del Ministro,  consigliere  diplomatico  del  Ministro,  capi
delle segreterie dei sottosegretari di Stato nonche' le posizioni dei
componenti   dell'Organismo   indipendente   di   valutazione   della
performance sono da intendersi aggiuntive rispetto al contingente  di
cui al comma 1. 
  5. Il personale  dipendente  da  altre  pubbliche  amministrazioni,
assegnato  agli  Uffici  di  diretta  collaborazione,  e'  posto   in
posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa retribuita, ai  sensi
dell'articolo  13  del  decreto-legge  12  giugno   2001,   n.   217,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317. Nei
limiti del contingente di personale di cui al  comma  1,  si  applica
l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
  6.  L'assegnazione  del  personale,  delle  risorse  finanziarie  e
strumentali tra gli Uffici di diretta collaborazione e' disposta  con
provvedimento del capo di gabinetto. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'art. 19, commi  5-bis  e  6,
          nonche' dell'art. 14, comma 2, del decreto  legislativo  30
          marzo   2001,   n.    165,    recante    «Norme    generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche»,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106: 
                «5-bis. Ferma  restando  la  dotazione  effettiva  di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli  di  cui  all'art.  23,  purche'   dipendenti   delle
          amministrazioni di cui  all'art.  1,  comma  2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di  cui  ai
          commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il  limite
          del 15 per cento della  dotazione  organica  dei  dirigenti
          appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
          art. 23 e del 10 per  cento  della  dotazione  organica  di
          quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti  limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6. 
                (Omissis). 
                6. Gli incarichi di cui ai commi da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica  di
          quelli  appartenenti   alla   seconda   fascia,   a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 12
          giugno 2001, n.  217,  recante  «Modificazioni  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla  legge  23
          agosto 1988, n.  400,  in  materia  di  organizzazione  del
          Governo», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  12  giugno
          2001, n. 134 e convertito, con modificazioni, dalla legge 3
          agosto 2001, n. 317, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  6
          agosto 2001, n. 181: 
                «Art.   13.   -   1.   Gli   incarichi   di   diretta
          collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri
          e con il  Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri,  Segretario  del  Consiglio   dei
          Ministri o con i singoli Ministri, anche senza portafoglio,
          possono  essere  attribuiti  anche  a  dipendenti  di  ogni
          ordine, grado e  qualifica  delle  amministrazioni  di  cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, nel rispetto dell'autonomia statutaria  degli  enti
          territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale. In
          tal caso essi, su richiesta degli organi interessati,  sono
          collocati, con il loro  consenso,  in  posizione  di  fuori
          ruolo o di  aspettativa  retribuita,  per  l'intera  durata
          dell'incarico, anche  in  deroga  ai  limiti  di  carattere
          temporale   previsti   dai   rispettivi   ordinamenti    di
          appartenenza e in ogni caso non oltre il limite  di  cinque
          anni consecutivi,  senza  oneri  a  carico  degli  enti  di
          appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello
          Stato. 
                2. Nelle ipotesi indicate al  comma  1,  gli  attuali
          contingenti numerici eventualmente previsti dai  rispettivi
          ordinamenti di appartenenza  dei  soggetti  interessati  ed
          ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in  aspettativa
          retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque,
          non oltre  il  massimo  di  trenta  unita'  aggiuntive  per
          ciascun ordinamento. 
                3.  Per  i  magistrati  ordinari,  amministrativi   e
          contabili e per gli avvocati  e  procuratori  dello  Stato,
          nonche' per il personale di livello dirigenziale o comunque
          apicale  delle  regioni,  delle  province,   delle   citta'
          metropolitane  e  dei   comuni,   gli   organi   competenti
          deliberano il collocamento fuori  ruolo  o  in  aspettativa
          retribuita,  ai  sensi  di  quanto   disposto   dai   commi
          precedenti, fatta salva  per  i  medesimi  la  facolta'  di
          valutare motivate e  specifiche  ragioni  ostative  al  suo
          accoglimento. 
                4. All'attuazione del presente articolo  si  provvede
          nel rispetto di quanto previsto, dall'art. 39  della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449, e  successive  modificazioni,  in
          materia di programmazione delle  assunzioni  del  personale
          delle amministrazioni pubbliche.» 
              - Si riporta il testo dell'art.  17,  comma  14,  della
          legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure  urgenti  per
          lo  snellimento   dell'attivita'   amministrativa   e   dei
          procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 127: 
                «14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni  di  legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta.»