Art. 10 
 
Posti di funzione dirigenziale e dotazioni  organiche  del  personale
                          non dirigenziale 
 
  1. Le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica
dirigenziale e delle  aree  prima,  seconda  e  terza  del  Ministero
dell'istruzione  sono  individuate  nell'allegata   Tabella   A   che
costituisce parte integrante del presente regolamento. 
  2. Nell'ambito della dotazione organica dei  dirigenti  di  seconda
fascia, di cui alla predetta Tabella A, sono compresi  sei  posti  di
funzione dirigenziale di livello non generale presso  gli  Uffici  di
diretta collaborazione del Ministro e presso l'Organismo indipendente
di valutazione della performance. 
  3. Nell'ambito della dotazione  organica  dei  dirigenti  di  prima
fascia, di cui alla predetta Tabella  A,  e'  compreso  un  posto  di
funzione dirigenziale  di  livello  generale  presso  gli  Uffici  di
diretta collaborazione del Ministro. 
  4. Il personale dirigenziale di livello generale e non generale del
Ministero e'  inserito  nei  ruoli  del  personale  dirigenziale  del
Ministero dell'istruzione. 
  5. Il personale non dirigenziale  del  Ministero  e'  inserito  nel
ruolo del personale del Ministero dell'istruzione. 
  6. Al fine di assicurare la necessaria  flessibilita'  di  utilizzo
delle risorse umane alle effettive esigenze  operative,  il  Ministro
dell'istruzione, con proprio decreto, effettua  la  ripartizione  dei
contingenti  di  personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  nelle
strutture  in  cui  si  articola  l'amministrazione.  Il  decreto  e'
tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero  dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.