Art. 11 
 
                  Disposizioni sull'organizzazione 
 
  1. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero  e'  sottoposta  a
verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 300, per accertarne  funzionalita'  ed  efficienza
anche ai fini della sua eventuale revisione. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Il riferimento relativo all'articolo 4, comma 5,  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e'  riportato
          alle note alle premesse.