Art. 11 Disposizioni sull'organizzazione 1. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per accertarne funzionalita' ed efficienza anche ai fini della sua eventuale revisione.
Note all'art. 11: - Il riferimento relativo all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' riportato alle note alle premesse.