Art. 2 
 
                     Articolazione del Ministero 
 
  1. Il Ministero e'  articolato  a  livello  centrale  nei  seguenti
dipartimenti: 
    a)  Dipartimento  per  il  sistema  educativo  di  istruzione   e
formazione; 
    b) Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali. 
  2. Nell'ambito dei dipartimenti di cui al comma 1, sono individuati
gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 5  e
6. 
  3. Il Ministero e' articolato, a livello periferico,  negli  uffici
scolastici regionali di cui all'articolo 7.