Art. 2 Articolazione del Ministero 1. Il Ministero e' articolato a livello centrale nei seguenti dipartimenti: a) Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione; b) Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali. 2. Nell'ambito dei dipartimenti di cui al comma 1, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 5 e 6. 3. Il Ministero e' articolato, a livello periferico, negli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 7.