Art. 3 
 
               Attribuzioni dei capi dei dipartimenti 
 
  1. I  capi  dei  dipartimenti  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
assicurano  l'esercizio  organico,  coordinato  e   integrato   delle
funzioni del Ministero. 
  2. I capi  dei  dipartimenti  svolgono  compiti  di  coordinamento,
direzione e controllo degli uffici di livello  dirigenziale  generale
compresi nei dipartimenti e sono responsabili, a norma  dell'articolo
5, comma 3, del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e
dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  dei
risultati complessivamente raggiunti in  attuazione  degli  indirizzi
del Ministro. Essi svolgono altresi' i compiti previsti dall'articolo
5, comma 5, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e
provvedono, in particolare,  all'assegnazione  delle  risorse  umane,
finanziarie  e  strumentali  disponibili  agli  uffici   di   livello
dirigenziale generale compresi nei dipartimenti. 
  3. Dai capi dei dipartimenti dipendono funzionalmente gli uffici di
livello dirigenziale generale compresi  nei  dipartimenti  stessi.  I
capi dei dipartimenti possono promuovere progetti che coinvolgono  le
competenze di piu' uffici di livello dirigenziale  generale  compresi
nei dipartimenti, affidandone il coordinamento ad uno  dei  dirigenti
preposti a tali  uffici.  Gli  uffici  scolastici  regionali  di  cui
all'articolo 7 dipendono funzionalmente dai capi dei dipartimenti  in
relazione  alle  specifiche  materie  da   trattare.   I   capi   dei
dipartimenti provvedono alla  risoluzione  di  conflitti  positivi  e
negativi di competenza fra le direzioni generali; in caso di  inerzia
o ritardo nell'avvio dei procedimenti amministrativi,  da  parte  dei
direttori  generali,  ne  sollecitano  l'attivita'  e  propongono  al
Ministro l'avvio del procedimento di cui all'articolo  14,  comma  3,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  4. I capi dei dipartimenti possono promuovere la  realizzazione  di
progetti  comuni,  mediante   il   coordinamento   delle   rispettive
strutture. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il riferimento relativo all'articolo 5, comma 3,  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e'  riportato
          alle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 21 e  dell'articolo
          14, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          recante «Norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle
          dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106: 
                «Art.  21.  -  1.  Il  mancato  raggiungimento  degli
          obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di
          valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo  di
          attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni
          ovvero  l'inosservanza  delle   direttive   imputabili   al
          dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando
          l'eventuale   responsabilita'   disciplinare   secondo   la
          disciplina    contenuta    nel    contratto     collettivo,
          l'impossibilita'   di   rinnovo   dello   stesso   incarico
          dirigenziale.  In  relazione  alla   gravita'   dei   casi,
          l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e  nel
          rispetto  del  principio  del   contraddittorio,   revocare
          l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
          di cui all'articolo 23  ovvero  recedere  dal  rapporto  di
          lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. 
                1-bis. Al di fuori dei casi di cui  al  comma  1,  al
          dirigente nei confronti  del  quale  sia  stata  accertata,
          previa contestazione  e  nel  rispetto  del  principio  del
          contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
          dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
          del  dovere  di  vigilanza  sul  rispetto,  da  parte   del
          personale  assegnato  ai  propri  uffici,  degli   standard
          quantitativi e  qualitativi  fissati  dall'amministrazione,
          conformemente agli indirizzi deliberati  dalla  Commissione
          di  cui  all'articolo  13  del   decreto   legislativo   di
          attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni,
          la retribuzione  di  risultato  e'  decurtata,  sentito  il
          Comitato dei garanti,  in  relazione  alla  gravita'  della
          violazione di una quota fino all'ottanta per cento. 
                [2. Nel caso di grave  inosservanza  delle  direttive
          impartite dall'organo competente o di ripetuta  valutazione
          negativa, ai  sensi  del  comma  1,  il  dirigente,  previa
          contestazione e contraddittorio, puo'  essere  escluso  dal
          conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale
          corrispondente  a  quello  revocato,  per  un  periodo  non
          inferiore a  due  anni.  Nei  casi  di  maggiore  gravita',
          l'amministrazione puo' recedere  dal  rapporto  di  lavoro,
          secondo le disposizioni del codice civile e  dei  contratti
          collettivi.] 
                3. Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti  per  il
          personale delle  qualifiche  dirigenziali  delle  Forze  di
          polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia  e  delle
          Forze armate nonche' del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco.». 
                «3.  Il  Ministro  non  puo'   revocare,   riformare,
          riservare  o  avocare   a   se'   o   altrimenti   adottare
          provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.  In  caso
          di inerzia o ritardo il Ministro puo'  fissare  un  termine
          perentorio entro il quale il dirigente  deve  adottare  gli
          atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia  permanga,  o  in
          caso di grave  inosservanza  delle  direttive  generali  da
          parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio
          per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare,  salvi
          i casi di urgenza previa contestazione, un  commissario  ad
          acta, dando comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei
          ministri del relativo  provvedimento.  Resta  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge  23
          agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo  quanto  previsto
          dall'articolo 6 del testo unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.
          773,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,   e
          dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta  salvo  il  potere  di
          annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.».