Art. 5 
 
  Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 
 
  1. Il  Dipartimento  per  il  sistema  educativo  di  istruzione  e
formazione svolge le funzioni di coordinamento, direzione e controllo
nelle seguenti aree, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300: 
    a) definizione degli obiettivi  formativi  nei  diversi  gradi  e
tipologie di istruzione; 
    b)   organizzazione    generale    dell'istruzione    scolastica,
ordinamenti, indicazioni nazionali e linee guida; 
    c)  stato  giuridico  del  personale  della  scuola,  inclusa  la
definizione dei  percorsi  di  abilitazione  e  specializzazione  del
personale docente e  dei  relativi  titoli  di  accesso,  sentito  il
Ministero dell'universita' e della ricerca; 
    d) formazione dei dirigenti scolastici,  del  personale  docente,
educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario  della
scuola; 
    e) indirizzi in materia di formazione dei dirigenti con  funzione
tecnico-ispettiva, in raccordo con il  Dipartimento  per  le  risorse
umane, finanziarie e strumentali; 
    f) definizione degli indirizzi per l'organizzazione  dei  servizi
del sistema educativo di  istruzione  e  di  formazione  al  fine  di
garantire livelli di prestazioni  uniformi  su  tutto  il  territorio
nazionale; 
    g)  valutazione  dell'efficienza  dell'erogazione   dei   servizi
medesimi sul territorio nazionale; 
    h) definizione  dei  criteri  e  parametri  per  l'attuazione  di
politiche sociali nella scuola; 
    i) definizione di interventi  per  il  riequilibrio  territoriale
della qualita' del servizio scolastico ed educativo; 
    l) ricerca e sperimentazione delle  innovazioni  funzionali  alle
esigenze formative; 
    m) riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni  in
ambito  europeo  e   internazionale   e   attuazione   di   politiche
dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea; 
    n) assetto complessivo e indirizzi per la valutazione del sistema
educativo  di  istruzione  e  formazione,  nonche'  del  sistema   di
istruzione tecnica superiore; 
    o) individuazione degli obiettivi, degli standard e dei  percorsi
formativi in materia di istruzione superiore e di formazione  tecnica
superiore; 
    p) valorizzazione della  filiera  formativa  professionalizzante,
inclusa l'istruzione tecnica superiore; 
    q) cura dei rapporti con i sistemi formativi delle regioni; 
    r) consulenza e supporto all'attivita' di istruzione e formazione
delle istituzioni scolastiche autonome; 
    s) supporto alle articolazioni periferiche in materia di gestione
del contenzioso; 
    t)  indirizzi  in  materia  di  procedimenti   disciplinari   del
personale scolastico, monitoraggio e consulenza agli organi  titolari
dell'azione di responsabilita'; 
    u) rapporti con l'Ispettorato  per  la  funzione  pubblica  negli
ambiti di competenza; 
    v) definizione degli indirizzi in materia di scuole  paritarie  e
di scuole e corsi di istruzione non statale; 
    z)  cura  delle  attivita'  relative  all'associazionismo   degli
studenti e dei genitori; 
    aa) orientamento allo studio e professionale; 
    bb) salvaguardia e promozione del diritto allo studio  e  servizi
alle famiglie; 
    cc)  supporto  alla   realizzazione   di   esperienze   formative
finalizzate all'incremento  delle  opportunita'  di  lavoro  e  delle
capacita' di orientamento degli studenti; 
    dd) iniziative a tutela dello status dello studente della  scuola
e della sua condizione; 
    ee)   competenze   riservate    all'amministrazione    scolastica
relativamente alle istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2,  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
    ff) rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e con
la Conferenza unificata per le materie di propria competenza; 
    gg)   promozione   dell'innovazione    didattica    digitale    e
digitalizzazione nelle istituzioni scolastiche; 
    hh) cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale per  le
materie di competenza; 
    ii) predisposizione della programmazione e  cura  della  gestione
dei  Fondi  strutturali   europei   finalizzati   allo   sviluppo   e
all'attuazione  delle  politiche  di  coesione  sociale  relative  al
settore dell'istruzione; 
    ll) definizione degli obiettivi  e  ambiti  di  intervento  delle
politiche di coesione,  degli  strumenti  finanziari  europei,  della
programmazione regionale unitaria e valutazione e attuazione di altre
opportunita' di finanziamento a valere sui  fondi  internazionali  ed
europei, pubblici e privati negli ambiti di competenza del Ministero; 
    mm)  predisposizione  e  attuazione   dei   programmi   operativi
nazionali nel settore dell'istruzione finanziati dall'Unione europea; 
    nn) svolgimento delle attivita' di competenza  negli  adempimenti
connessi all'attuazione della legge 24 dicembre 2012, n. 234; 
    oo) attivita' di indirizzo,  raccordo,  valutazione  e  controllo
sull'operato  delle  Agenzie  Nazionali   designate   dal   Ministero
dell'istruzione per la  gestione  coordinata,  a  livello  nazionale,
dell'attuazione dei  programmi  dell'Unione  europea  in  materia  di
istruzione scolastica e degli adulti; 
    pp) supporto e collaborazione con gli altri Ministeri e strutture
di riferimento, negli ambiti di competenza,  per  l'attuazione  della
Strategia nazionale per le Aree interne; 
    qq) in raccordo con gli Uffici di  diretta  collaborazione  e  le
competenti strutture del Ministero, cura dei  rapporti  con  l'Unione
europea   e   la   comunita'   internazionale   per   la   promozione
dell'internazionalizzazione del sistema  educativo  di  istruzione  e
formazione; 
    rr) promozione  di  analisi  comparative  rispetto  a  modelli  e
sistemi  europei  e  internazionali,   in   collaborazione   con   il
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali per  gli
aspetti di competenza; 
    ss) svolgimento delle attivita' relative ai piani e ai  programmi
di investimento per l'edilizia scolastica, alla  messa  in  sicurezza
delle scuole e alla rigenerazione del patrimonio edilizio scolastico,
anche sulla base dei dati dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica,  in
raccordo con  le  funzioni  di  programmazione  delle  regioni  e  di
attuazione degli enti locali, comprese le attivita'  di  monitoraggio
della spesa e di supporto  agli  enti  locali  nell'esecuzione  degli
interventi; 
    tt)  consulenza  e  supporto  all'attivita'   delle   istituzioni
scolastiche autonome; 
    uu)  supporto  agli  Uffici  di  diretta  collaborazione  per  la
predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e
relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per
quanto di competenza; 
    vv) supporto alle  attivita'  di  coordinamento  e  raccordo  dei
dirigenti   con   funzione   tecnico-ispettiva   dell'Amministrazione
centrale e periferica; 
    zz) altre competenze assegnate dalla  vigente  legislazione,  ivi
comprese le attivita'  di  promozione  e  coordinamento  del  sistema
integrato dei servizi di educazione e di istruzione per bambini  fino
ai sei anni; 
    aaa) negli ambiti di competenza, supporto alla partecipazione del
Ministro, per il  tramite  dell'Ufficio  di  Gabinetto,  al  Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e agli altri
comitati interministeriali, comunque denominati, operanti  presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
    bbb) elaborazione, in raccordo con l'Ufficio  di  Gabinetto,  dei
contributi al Documento di economia  e  finanza  (DEF)  sui  temi  di
competenza del Dipartimento, del Programma nazionale di riforma (PNR)
e degli altri atti strategici nazionali. 
  2. Il Dipartimento, qualora l'autorita' di gestione  sia  anche  un
beneficiario  nell'ambito  del  programma  operativo,  al   fine   di
garantire  un'adeguata  separazione  delle  funzioni,   assicura   la
funzione  di  controllo  delle  operazioni  relative  alla   gestione
finanziaria e il controllo  del  programma  operativo  attraverso  le
verifiche prescritte dai regolamenti europei di riferimento  relativi
ai diversi periodi di programmazione. 
  3. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento  dei  compiti
di  supporto,  tre  uffici  dirigenziali  non  generali  e  ventinove
posizioni dirigenziali non generali con funzione tecnico-ispettiva. 
  4. Il Dipartimento si  articola  nei  seguenti  uffici  di  livello
dirigenziale generale: 
    a)  direzione  generale  per  gli  ordinamenti   scolastici,   la
valutazione  e  l'internazionalizzazione  del  sistema  nazionale  di
istruzione; 
    b) direzione generale per il personale scolastico; 
    c)  direzione  generale   per   lo   studente,   l'inclusione   e
l'orientamento scolastico; 
    d) direzione generale per i fondi strutturali  per  l'istruzione,
l'edilizia scolastica e la scuola digitale. 
  5.  La  direzione  generale  per  gli  ordinamenti  scolastici,  la
valutazione  e  l'internazionalizzazione  del  sistema  nazionale  di
istruzione, che si articola in sei uffici dirigenziali non  generali,
svolge le funzioni  e  i  compiti  di  spettanza  del  Ministero  nei
seguenti ambiti: 
    a)   ordinamenti   e   Indicazioni   Nazionali    della    scuola
dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione; 
    b) innovazione degli indirizzi di studio della scuola  secondaria
di secondo grado in relazione all'istruzione superiore, alle esigenze
del mondo del lavoro e delle professioni; 
    c) definizione di interventi  per  il  riequilibrio  territoriale
della qualita' del servizio scolastico ed educativo; 
    d) definizione delle classi di concorso  e  di  abilitazione,  in
raccordo con la direzione generale del personale scolastico,  nonche'
dei programmi delle prove concorsuali  del  personale  docente  della
scuola e dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva; 
    e)   ordinamento   dell'istruzione   degli   adulti   nell'ambito
dell'apprendimento permanente, con particolare riguardo agli  aspetti
riguardanti l'innovazione degli indirizzi di studio in relazione alle
esigenze del mondo del lavoro e delle professioni e alle  indicazioni
europee e internazionali; 
    f) ordinamenti dei  percorsi  degli  Istituti  tecnici  superiori
(ITS) e indirizzi per i percorsi di Istruzione e  formazione  tecnica
superiore (IFTS) e per i poli tecnico-professionali; 
    g) sistema delle scuole paritarie e non paritarie; 
    h) ricerca, innovazione e misure di sostegno  allo  sviluppo  nei
diversi gradi e  settori  dell'istruzione,  anche  avvalendosi  della
collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione
e ricerca educativa (INDIRE); 
    i) indirizzi in materia di libri di testo e di editoria digitale,
in collaborazione con la direzione generale per i  fondi  strutturali
per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale e con la
direzione generale per i sistemi informativi e la statistica; 
    l) esami di Stato della scuola secondaria di primo e  di  secondo
grado con riferimento all'organizzazione e indirizzi  di  gestione  e
svolgimento delle prove degli esami stessi; 
    m) certificazione delle competenze e riconoscimento dei titoli di
studio nel quadro dell'attuazione delle disposizioni europee; 
    n)  riconoscimento  dei  titoli  di  abilitazione   professionale
all'insegnamento conseguiti all'estero; 
    o) cura degli scambi di assistenti di lingua straniera in  Italia
e di lingua italiana all'estero; 
    p) sistema della formazione italiana nel mondo, ferme restando le
competenze del Ministero degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, ai sensi della normativa vigente; 
    q) percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento; 
    r)  misure  per  il  rispetto  dei   livelli   essenziali   delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale,  ivi
compreso      l'assolvimento      dell'obbligo      scolastico      e
l'esercizio-adempimento del diritto-dovere all'istruzione e  relativo
monitoraggio, e cura dei rapporti con le regioni; 
    s)  adempimenti  ministeriali  relativi  alle  abilitazioni  alle
professioni  di  agrotecnico,  geometra,  perito  agrario  e   perito
industriale; 
    t) definizione degli indirizzi per il processo di valutazione del
sistema nazionale di istruzione e formazione secondo quanto stabilito
dalla normativa vigente; 
    u) funzioni di segreteria del Consiglio superiore della  pubblica
istruzione, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233; 
    v)  funzioni  di  indirizzo  dell'Istituto   nazionale   per   la
valutazione del sistema  educativo  di  istruzione  e  di  formazione
(INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione  e
ricerca  educativa  (INDIRE)  per  lo  svolgimento  delle  competenze
relative  ai  processi  di  valutazione  del  sistema  nazionale   di
istruzione e formazione, secondo  quanto  stabilito  dalla  normativa
vigente,  in  raccordo  con  le  competenti  direzioni  generali  del
Ministero dell'universita' e della ricerca e funzioni  di  vigilanza,
in raccordo  con  le  competenti  direzioni  generali  del  Ministero
dell'universita' e della  ricerca,  dell'Istituto  nazionale  per  la
valutazione del sistema  educativo  di  istruzione  e  di  formazione
(INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione  e
ricerca educativa (INDIRE) ed istruttoria dei provvedimenti di nomina
degli organi; 
    z) vigilanza sulla Fondazione Museo  nazionale  della  scienza  e
della tecnica «Leonardo da Vinci» di cui all'articolo 4  del  decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e vigilanza e sorveglianza  sugli
enti di cui all'articolo 605, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,  relative
alle scuole di ogni ordine e grado  di  cui  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297; 
    aa) promozione di analisi statistiche  comparative  di  carattere
nazionale ed internazionale e monitoraggio  rispetto  agli  obiettivi
europei e internazionali,  in  collaborazione,  per  gli  aspetti  di
competenza, con la direzione generale per i sistemi informativi e  la
statistica; 
    bb) attivita' di competenza del Ministero  in  ambito  europeo  e
internazionale con particolare riguardo ai rapporti  con  gli  organi
competenti  dell'Unione  europea,  con  il  Consiglio  d'Europa,  con
l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico  (OCSE),
con l'Organizzazione delle  Nazioni  Unite  (ONU)  e  con  gli  altri
organismi europei e internazionali al fine di favorire i processi  di
internazionalizzazione dell'istruzione; 
    cc) definizione, limitatamente agli  aspetti  di  competenza  del
Ministero e in raccordo con la direzione generale  per  il  personale
scolastico, dei criteri e dei parametri  per  l'organizzazione  della
rete scolastica; 
    dd) valorizzazione della filiera  formativa  professionalizzante,
inclusa l'istruzione tecnica superiore; 
    ee)  consulenza  e  supporto  all'attivita'   delle   istituzioni
scolastiche autonome negli ambiti di competenza; 
    ff)  supporto  agli  Uffici  di  diretta  collaborazione  per  la
predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e
relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per
quanto di competenza; 
    gg) esame e sottoscrizione,  negli  ambiti  di  competenza  e  in
raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli  di
intesa e  delle  convenzioni,  nonche'  monitoraggio  dell'attuazione
degli stessi; 
    hh) altre  attivita'  assegnate  dalla  normativa  vigente  negli
ambiti di competenza. 
  6. La direzione  generale  per  il  personale  scolastico,  che  si
articola  in  sette  uffici  dirigenziali  non  generali,  svolge  le
funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: 
    a) disciplina giuridica del  rapporto  di  lavoro  del  personale
scolastico,  gestione  delle  relazioni  sindacali  e  contrattazione
integrativa  nazionale   relativa   a   mobilita'   professionale   e
territoriale, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, esercizio dei
diritti e permessi sindacali del personale medesimo; 
    b) indirizzi e coordinamento  per  l'applicazione  dei  contratti
collettivi e la  stipula  di  accordi  decentrati  per  il  personale
scolastico; 
    c) indirizzi e coordinamento con altre amministrazioni in materia
di quiescenza e previdenza; 
    d) indirizzi in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici,
del personale docente,  educativo  e  del  personale  amministrativo,
tecnico e ausiliario della scuola,  incluso  il  personale  destinato
alle  scuole  italiane  all'estero  e  alle  iniziative   scolastiche
italiane all'estero, nonche' in materia di  reclutamento  e  funzioni
dei dirigenti con funzione  tecnico-ispettiva,  in  raccordo  con  la
direzione generale per le risorse umane e finanziarie; 
    e) definizione delle dotazioni organiche nazionali del  personale
docente ed  educativo  e  del  personale  amministrativo,  tecnico  e
ausiliario e definizione dei parametri per la ripartizione a  livello
regionale; 
    f) coordinamento della formazione  iniziale  e  in  servizio  dei
dirigenti  scolastici,  del  personale  docente,  educativo   e   del
personale amministrativo, tecnico  e  ausiliario  della  scuola,  ivi
compresa la formazione a distanza, la ricerca  e  la  sperimentazione
delle innovazioni funzionali alle esigenze  formative  del  personale
scolastico e la programmazione delle politiche  formative  a  livello
nazionale  e  dei  percorsi  di  formazione  iniziale  del  personale
docente; 
    g) indirizzi in materia di formazione dei dirigenti con  funzione
tecnico-ispettiva in raccordo con  il  Dipartimento  per  le  risorse
umane, finanziarie e strumentali; 
    h) indirizzi in materia di riconversione e  riqualificazione  del
personale docente ed educativo; 
    i) definizione dei contingenti e gestione delle procedure per  la
destinazione all'estero del personale scolastico,  in  collaborazione
con  il  Ministero  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale; 
    l) gestione  del  contenzioso  del  personale  scolastico  e  dei
dirigenti scolastici per provvedimenti aventi carattere generale; 
    m) definizione delle linee di indirizzo, supporto e coordinamento
per la gestione del contenzioso  di  competenza  delle  articolazioni
territoriali, anche attraverso la creazione  e  la  gestione  di  una
banca  dati  del  contenzioso  scolastico,  definizione  di  pratiche
conciliative deflattive del contenzioso del  personale  scolastico  e
dei dirigenti scolastici; 
    n)  supporto  agli  Uffici  di  diretta  collaborazione  per   la
predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e
relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per
quanto di competenza; 
    o) esame e  sottoscrizione,  negli  ambiti  di  competenza  e  in
raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli  di
intesa e  delle  convenzioni,  nonche'  monitoraggio  dell'attuazione
degli stessi; 
    p) altre attivita' assegnate dalla normativa vigente negli ambiti
di competenza. 
  7.  La  direzione  generale  per  lo   studente,   l'inclusione   e
l'orientamento  scolastico,  che  si  articola   in   cinque   uffici
dirigenziali  non  generali,  svolge  le  funzioni  e  i  compiti  di
spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: 
    a)  welfare  dello  studente,  diritto  allo   studio,   sussidi,
diffusione delle  nuove  tecnologie  e  rapporti  con  le  regioni  e
disciplina e indirizzo in materia di status dello studente; 
    b)  cura  dei  servizi  per  l'integrazione  degli  studenti   in
situazione di disabilita', in situazioni  di  ospedalizzazione  e  di
assistenza domiciliare, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie; 
    c) cura dei servizi di accoglienza e integrazione degli  studenti
immigrati e delle famiglie; 
    d) elaborazione degli indirizzi e delle  strategie  nazionali  in
materia di rapporti delle scuole con lo sport; 
    e)  elaborazione  di  strategie  nazionali   a   supporto   della
partecipazione responsabile degli studenti e dei genitori nell'ambito
della comunita' scolastica, cura dei  rapporti  con  le  associazioni
degli  studenti  e  supporto  alla  loro  attivita',  supporto   alle
attivita' del  Consiglio  nazionale  dei  presidenti  delle  consulte
provinciali degli studenti; 
    f)  prevenzione  e  contrasto  alla  dispersione   scolastica   e
promozione del successo formativo; 
    g)  orientamento  nel  primo  e  secondo  ciclo  di   istruzione,
orientamento professionale, orientamento ai percorsi post-secondari; 
    h) cura delle politiche  sociali  a  favore  dei  giovani  e,  in
particolare, delle azioni di  prevenzione  e  contrasto  del  disagio
giovanile e del fenomeno del  bullismo  nelle  scuole,  favorendo  il
coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie; 
    i) cura dei rapporti con le associazioni dei genitori e  supporto
della loro attivita'; 
    l)  promozione  e  realizzazione  sul  territorio  nazionale   di
iniziative progettuali nelle materie di  competenza  della  direzione
generale,  mediante  il  coinvolgimento  diretto  delle   istituzioni
scolastiche, avvalendosi anche della collaborazione  e  del  supporto
tecnico-gestionale delle reti di scuole; 
    m)  cura  dei  rapporti  con  altri  enti  e  organizzazioni  che
sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti; 
    n) sviluppo e coordinamento sul territorio nazionale della «carta
dello studente» mediante  soluzioni  innovative,  anche  relative  al
diritto allo studio e di carattere digitale, e promozione  di  intese
con enti e associazioni  del  territorio  al  fine  di  offrire  agli
studenti sistemi per  l'accesso  agevolato  al  patrimonio  culturale
italiano; 
    o) elaborazione e realizzazione del piano nazionale di educazione
alla legalita', alla sicurezza stradale, all'ambiente e alla salute; 
    p) supporto agli studenti per la tutela del diritto  allo  studio
nei casi di  disastri  naturali  o  altre  emergenze,  che  impattino
sull'istruzione scolastica; 
    q)  supporto  agli  Uffici  di  diretta  collaborazione  per   la
predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e
relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per
quanto di competenza; 
    r) esame e  sottoscrizione,  negli  ambiti  di  competenza  e  in
raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli  di
intesa e  delle  convenzioni,  nonche'  monitoraggio  dell'attuazione
degli stessi; 
    s) altre attivita' assegnate dalla normativa vigente negli ambiti
di competenza. 
  8. La direzione generale per i fondi strutturali per  l'istruzione,
l'edilizia scolastica e la scuola digitale, che si  articola  in  sei
uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i  compiti  di
spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: 
    a) predisposizione della programmazione e cura della gestione dei
Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo e  all'attuazione
delle   politiche   di   coesione   sociale   relative   al   settore
dell'istruzione; 
    b) partecipazione ad  iniziative  europee  finanziate  con  fondi
finalizzati allo sviluppo economico e all'attuazione delle  politiche
di coesione sociale relative al settore istruzione; 
    c) valutazione e attuazione di opportunita'  di  finanziamento  a
valere sui fondi internazionali ed europei, pubblici e privati; 
    d) programmazione,  monitoraggio  e  attuazione  di  programmi  e
iniziative finanziate con i fondi strutturali europei e con  i  fondi
per le politiche di coesione in materia di istruzione; 
    e)  raccordo  con  le  altre  istituzioni  europee,  nazionali  e
territoriali per il coordinamento dei programmi; 
    f) autorita' di gestione dei programmi  operativi  nazionali  del
Fondo sociale europeo e del  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,
relativi alle materie di competenza del Ministero; 
    g) programmazione e gestione  delle  risorse  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione affidate al Ministero; 
    h) autorita' di certificazione dei programmi operativi  nazionali
del Fondo sociale europeo e dei  programmi  operativi  nazionali  del
Fondo europeo di sviluppo regionale, nelle materie di competenza  del
Ministero; 
    i) attivita' di  indirizzo,  raccordo,  valutazione  e  controllo
sull'operato  delle  Agenzie  Nazionali   designate   dal   Ministero
dell'istruzione per la  gestione  coordinata,  a  livello  nazionale,
dell'attuazione dei  programmi  dell'Unione  europea  in  materia  di
istruzione scolastica e degli adulti; 
    l) supporto  e  collaborazione  con  gli  altri  Ministeri  e  le
strutture di riferimento, negli ambiti di competenza,  all'attuazione
della Strategia nazionale per le Aree interne; 
    m) svolgimento delle attivita' relative ai piani e  ai  programmi
di investimento per l'edilizia scolastica, alla  messa  in  sicurezza
delle scuole e alla rigenerazione del patrimonio edilizio scolastico,
anche sulla base dei dati dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica,  in
raccordo con  le  funzioni  di  programmazione  delle  regioni  e  di
attuazione degli enti locali, comprese le attivita'  di  monitoraggio
della spesa e di supporto  agli  enti  locali  nell'esecuzione  degli
interventi; 
    n)    elaborazione    della     proposta     tecnica     relativa
all'individuazione da parte del Ministro delle priorita'  in  materia
di edilizia scolastica; 
    o) gestione dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica  come  sistema
informativo  di  supporto  e  per  la  gestione   dei   finanziamenti
dell'edilizia scolastica; 
    p) attuazione delle normative  di  competenza  del  Ministero  in
materia di edilizia scolastica; 
    q) studio di soluzioni innovative per la messa in sicurezza e  la
rigenerazione del patrimonio immobiliare scolastico, con  particolare
attenzione al risparmio energetico, alle innovazioni digitali e  alle
correlate  attivita'   didattiche   ed   organizzative   dei   plessi
scolastici, anche sulla base  dei  dati  dell'Anagrafe  dell'edilizia
scolastica; 
    r) rapporti  con  l'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione  e
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata; 
    s) gestione del Fondo unico per l'edilizia scolastica; 
    t) definizione e attuazione di  specifici  accordi  di  programma
quadro e di altri strumenti di coordinamento interistituzionale; 
    u) attuazione delle linee  strategiche  per  la  digitalizzazione
delle istituzioni scolastiche, in raccordo con la direzione  generale
per i sistemi informativi e la statistica; 
    v)  progettazione,  sviluppo  e  supporto  di   processi,   anche
formativi, di innovazione didattica e digitale nelle scuole  e  delle
azioni del Piano  nazionale  scuola  digitale,  in  raccordo  con  la
direzione generale per i sistemi informativi e la statistica; 
    z) sperimentazione di soluzioni tecnologiche volte a  favorire  e
supportare i processi di insegnamento e  apprendimento,  in  raccordo
con  la  direzione  generale  per  gli  ordinamenti  scolastici,   la
valutazione  e  l'internazionalizzazione  del  sistema  nazionale  di
istruzione,  anche  attraverso   la   collaborazione   con   aziende,
organizzazioni e associazioni di settore; 
    aa) cura  dei  rapporti  con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e l'Agenzia per l'Italia digitale,  per  quanto  attiene  ai
processi di innovazione nella didattica, in raccordo con la direzione
generale  per  gli   ordinamenti   scolastici,   la   valutazione   e
l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione; 
    bb) cura  dei  rapporti  con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri per quanto attiene alle verifiche  di  vulnerabilita'  degli
edifici scolastici di cui all'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96; 
    bb)  supporto  agli  Uffici  di  diretta  collaborazione  per  la
predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e
relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per
quanto di competenza; 
    cc) esame e sottoscrizione,  negli  ambiti  di  competenza  e  in
raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli  di
intesa e  delle  convenzioni,  nonche'  monitoraggio  dell'attuazione
degli stessi; 
    dd) altre  attivita'  assegnate  dalla  normativa  vigente  negli
ambiti di competenza. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il riferimento relativo all'articolo 5,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' riportato alle  note
          alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 137, comma  2,  del
          decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.   112,   recante
          «Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92. 
                «2. Restano  altresi'  allo  Stato  i  compiti  e  le
          funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai
          corsi  scolastici  organizzati,  con  il  patrocinio  dello
          Stato, nell'ambito delle attivita' attinenti alla difesa  e
          alla sicurezza pubblica, nonche' i  provvedimenti  relativi
          agli   organismi   scolastici   istituiti    da    soggetti
          extracomunitari, ai sensi del decreto del Presidente  della
          Repubblica 18 aprile 1994, n. 389.». 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  recante  «Norme
          generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione  europea»,   e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  1999,  n.  233,
          recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della
          scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997,  n.
          59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1999,
          n. 170. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 20 luglio 1999, n. 258, recante  «Riordino  del
          Centro  europeo  dell'educazione,   della   biblioteca   di
          documentazione pedagogica e  trasformazione  in  Fondazione
          del museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo
          da Vinci», a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997,
          n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto  1999,
          n. 181: 
                «4. Lo statuto disciplina i compiti  e  la  struttura
          organizzativa della fondazione, ne individua  le  categorie
          di  partecipanti,   gli   organi   di   amministrazione   e
          scientifici, le modalita' della loro elezione e i  relativi
          poteri, la  loro  durata,  gli  ambiti  di  attivita'  e  i
          controlli di gestione e di risultato; esso prevede che  del
          consiglio di amministrazione,  oltre  a  rappresentanti  di
          enti pubblici e privati, alle persone fisiche e  giuridiche
          che intendano dare il loro costruttivo  apporto  alla  vita
          della  fondazione,  facciano   parte   rappresentanti   del
          Ministero  della   pubblica   istruzione,   del   Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          e del Ministero dei beni culturali. Le successive  delibere
          riguardanti modifiche  statutarie,  lo  scioglimento  della
          fondazione e la devoluzione del  patrimonio  sono  adottate
          con la procedura di cui al comma 2.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 605, commi  2  e  3
          del decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.  297,  recante
          «Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado», pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115: 
                «2.  Il  Ministero  esercita  la   vigilanza   o   la
          sorveglianza sui seguenti enti: 
                  a) vigilanza sull'Ente per le scuole materne  della
          Sardegna, secondo le modalita'  stabilite  dalla  legge  1°
          giugno 1942, n. 901, istitutiva dell'ente; 
                  b)  vigilanza  sull'Ente  nazionale  di  assistenza
          magistrale, secondo le disposizioni del decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n.  1346,
          ratificato con la legge 21 marzo 1953, n. 100, e successive
          modificazioni e secondo le norme dello  statuto  dell'ente;
          sono  iscritti  d'ufficio  all'Ente,  e   sottoposti   alla
          ritenuta di cui all'art. 3 del citato  decreto  legislativo
          del   Capo   provvisorio   dello   Stato    e    successive
          modificazioni,  gli  insegnanti  di  ruolo   delle   scuole
          elementari  statali,  i  docenti  di  ruolo  delle   scuole
          elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole materne
          statali e i direttori didattici; 
                  c) sorveglianza sull'Unione nazionale per la  lotta
          contro l'analfabetismo nei limiti conseguenti  al  disposto
          dell'art. 2 della legge 2  aprile  1968,  n.  470  e  delle
          disposizioni  dello  statuto  dell'ente;  nel   potere   di
          sorveglianza  e'   compresa   la   facolta'   di   disporre
          accertamenti  e  ispezioni  relativamente  all'impiego,  da
          parte dell'ente,  del  contributo  annuo,  a  carico  dello
          Stato, di lire 150  milioni,  previsto  dall'art.  1  della
          predetta legge; 
                  d)  vigilanza  sull'Opera   nazionale   Montessori,
          secondo quanto previsto dalla legge 3 marzo 1983, n. 66,  e
          dalla legge 16 febbraio 1987, n. 46; 
                  e) vigilanza sull'Ente per il museo nazionale della
          scienza e della  tecnica  «Leonardo  da  Vinci»,  ai  sensi
          dell'art. 1 della legge 2 aprile 1958, n. 332. 
                3. Il Ministero esercita  altresi'  la  vigilanza  su
          altri   enti   quando   sia   previsto    dal    rispettivo
          ordinamento.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   41   del
          decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante  «Disposizioni
          urgenti in materia finanziaria, iniziative a  favore  degli
          enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite
          da eventi sismici e misure  per  lo  sviluppo»,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  24  aprile  2017,   n.   95   e
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  2017,
          n. 96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno  2017,
          n. 144: 
                «Art. 41. - 1. Per il finanziamento degli  interventi
          necessari a seguito degli eventi sismici del  2016  e  2017
          previsti ai successivi commi 2, 3 e 4 e dagli articoli  42,
          43, 44, 45 e 46, e' stanziata la somma di 1.000 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. 
                2.  Al  fine  di  permettere  l'accelerazione   delle
          attivita' di ricostruzione a seguito degli  eventi  sismici
          del 2016 e 2017 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
          Marche e Umbria, nello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un  apposito
          Fondo da ripartire con una dotazione di  461,5  milioni  di
          euro per l'anno 2017, 687,3 milioni di euro per l'anno 2018
          e 669,7 milioni di euro per  l'anno  2019.  L'utilizzo  del
          fondo e' disposto con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze su proposta  del  Commissario
          per  la  ricostruzione  ovvero  del  Dipartimento  di   cui
          all'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.
          8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  aprile
          2017, n. 45. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
          finanze  si  provvede  all'eventuale  rimodulazione   delle
          risorse destinate annualmente  alle  finalita'  di  cui  al
          comma  3,  nell'ambito   dello   stanziamento   complessivo
          annuale, in relazione all'effettivo andamento delle spese. 
                3. Le risorse del Fondo sono destinate a: 
                  a) interventi di ricostruzione nei  Comuni  di  cui
          all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189
          convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre  2016,
          n. 229: 
                    1)  per  il  finanziamento  delle  verifiche   di
          vulnerabilita'   degli   edifici    scolastici    di    cui
          dall'articolo 20 bis, comma 4 del decreto-legge 9  febbraio
          2017, n. 8, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
          aprile 2017, n. 45, e per la conseguente  realizzazione  di
          progetti di ripristino dei danni e adeguamento antisismico; 
                    2)  per  il  finanziamento  delle  verifiche   di
          vulnerabilita' degli edifici pubblici strategici e  per  la
          conseguente  realizzazione  di  progetti  di  ripristino  e
          adeguamento antisismico; 
                    3)  per  il  finanziamento  degli  interventi  di
          ricostruzione privata, di cui all'articolo 5, comma 2,  del
          decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; 
                  b) interventi  nei  Comuni  delle  zone  a  rischio
          sismico 1,  ai  sensi  dell'ordinanza  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  n.  3519  del  28  aprile   2006,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108  dell'11  maggio
          2006, diversi da quelli di cui alla lettera a): 
                    1)  per  il  finanziamento  delle  verifiche   di
          vulnerabilita' degli edifici scolastici situati nei  comuni
          delle zone a rischio sismico 1, diversi da  quelli  di  cui
          alla lettera a) e per i relativi progetti  di  adeguamento.
          Il  Dipartimento   di   cui   all'articolo   18   bis   del
          decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, provvede alle relative
          attivita', previa intesa con il  Ministero  dell'istruzione
          dell'universita' e della ricerca per il coordinamento degli
          interventi  di  cui  al  presente  comma  con  quelli  gia'
          previsti a legislazione vigente; 
                    2)  per  le  verifiche  di  vulnerabilita'  degli
          edifici  privati  delle  zone  a  rischio  sismico  1.   Il
          Dipartimento di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 9
          febbraio 2017, n. 8, provvede alle relative attivita'; 
                  c) incentivare piani  sperimentali  per  la  difesa
          sismica degli edifici pubblici attraverso il  finanziamento
          di dieci cantieri pilota per un importo fino a  25  milioni
          di  euro  per  l'anno  2017.   Il   Dipartimento   di   cui
          all'articolo 18-bis del decreto legge 9 febbraio  2017,  n.
          8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile  2017,
          n. 45, provvede alle relative attivita'. 
                4. Una quota delle risorse di cui al comma 2  fino  a
          50 milioni di euro per l'anno 2017 e 70 milioni di euro per
          ciascuno degli anni 2018  e  2019,  puo'  essere  destinata
          all'acquisto e manutenzione dei  mezzi  occorrenti  per  le
          operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile.
          Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          adottato previa intesa con la Conferenza permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di  Bolzano,  sono  individuate  le  modalita'  di
          impiego e la ripartizione delle risorse. 
                4-bis. Un'ulteriore quota delle  risorse  di  cui  al
          comma 2, fino a 5 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
          dal 2017 al 2019, puo' essere  destinata  con  le  medesime
          modalita'   all'Istituto   nazionale   di    geofisica    e
          vulcanologia per le attivita'  di  sorveglianza  sismica  e
          vulcanica sul territorio nazionale.».