Art. 6 
 
    Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 
 
  1. Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e  strumentali
svolge le funzioni di  coordinamento,  direzione  e  controllo  nelle
seguenti aree, ai sensi dell'articolo 5 del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300: 
    a) programmazione ministeriale; 
    b) politica finanziaria, bilancio e monitoraggio  del  fabbisogno
finanziario del Ministero; 
    c) definizione degli indirizzi generali in  materia  di  gestione
delle  risorse  umane  del  Ministero,  di  disciplina  giuridica  ed
economica  del  relativo  rapporto  di  lavoro,  di  reclutamento   e
formazione, di relazioni sindacali e di contrattazione; 
    d) rapporti con l'Ispettorato della funzione pubblica; acquisti e
affari generali; 
    e) gestione e sviluppo dei sistemi informativi  del  Ministero  e
connessione con i sistemi informativi del settore istruzione; 
    f) innovazione e trasformazione digitale nell'Amministrazione; 
    g) elaborazioni e analisi comparative  rispetto  a  modelli  e  a
sistemi di istruzione  europei  e  internazionali  a  supporto  e  in
collaborazione con  il  Dipartimento  per  il  sistema  educativo  di
istruzione e formazione; 
    h) cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale  per  le
materie di competenza; 
    i)  coordinamento  e  monitoraggio  delle  azioni  connesse  agli
obblighi di trasparenza dell'Amministrazione e dell'attuazione  della
normativa europea e  italiana  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali; 
    l)  coordinamento  e  monitoraggio  della  gestione  dell'Ufficio
relazioni  con  il  pubblico   a   livello   centrale   e   indirizzo
dell'attivita' degli Uffici  relazioni  con  il  pubblico  a  livello
periferico; 
    m) promozione di eventi e manifestazioni, nonche'  dell'attivita'
di comunicazione e informazione istituzionale del Ministero; 
    n) definizione, sviluppo e gestione del modello di  controllo  di
gestione; 
    o)  supporto  agli  Uffici  di  diretta  collaborazione  per   la
predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e
relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per
quanto di competenza; 
    p) negli ambiti di competenza, supporto alla  partecipazione  del
Ministro, per il  tramite  dell'Ufficio  di  Gabinetto,  al  Comitato
interministeriale per la  programmazione  economica  (CIPE),  e  agli
altri  Comitati  interministeriali,  comunque  denominati,   operanti
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; 
    q) elaborazione, in raccordo  con  l'Ufficio  di  Gabinetto,  dei
contributi al Documento di economia  e  finanza  (DEF)  sui  temi  di
competenza del Dipartimento, del Programma nazionale di riforma (PNR)
e degli altri atti strategici nazionali; 
    r) supporto alle attivita' del Ministro in tutte  le  materie  di
competenza,   con   particolare   riferimento   alla   programmazione
economico-finanziaria,  al  bilancio  e  al  controllo  di  gestione,
all'organizzazione e alla pianificazione generale delle attivita' del
Ministero; 
    s) coordinamento delle attivita'  di  programmazione  e  verifica
dell'attuazione  delle  direttive  ministeriali  nelle   materie   di
competenza,  ivi  incluso  il  piano   della   performance   di   cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  in
raccordo con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione e con l'Organismo indipendente di valutazione; 
    t) sviluppo della programmazione delle attivita' e  dei  processi
innovativi, anche  mediante  la  costituzione  di  gruppi  di  lavoro
interfunzionali, per la gestione di progetti di particolare rilievo o
di processi che richiedono il contributo di piu'  direzioni  generali
del Ministero; 
    u)  in  raccordo  con  gli  uffici  di  diretta   collaborazione,
svolgimento  delle  attivita'  del  Dipartimento  negli   adempimenti
connessi all'attuazione della legge 24 dicembre 2012, n. 234; 
    v) attivita'  connesse  alle  funzioni  di  responsabile  per  la
prevenzione  della  corruzione  e   della   trasparenza,   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 7,  della  legge  6  novembre  2012,  n.  190,
assicurando il supporto, la consulenza e le azioni  di  coordinamento
nei confronti dell'Amministrazione centrale e degli uffici scolastici
regionali. 
  2. Al Dipartimento e' assegnato, per l'espletamento dei compiti  di
supporto, un ufficio dirigenziale non generale. 
  3. Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e  strumentali
si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: 
    a) direzione generale per le risorse umane e finanziarie; 
    b) direzione generale per i sistemi informativi e la statistica; 
    c)  direzione  generale  per  la   progettazione   organizzativa,
l'innovazione dei processi dell'amministrazione, la comunicazione e i
contratti. 
  4. La direzione generale per le risorse umane e finanziarie, che si
articola  in  sette  uffici  dirigenziali  non  generali,  svolge  le
funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: 
    a)  attuazione  delle  politiche  relative   al   personale   del
Ministero, tenendo conto  delle  funzioni  del  Dipartimento  per  il
sistema educativo di istruzione e formazione in materia di  personale
dirigenziale con funzione tecnico-ispettiva; 
    b)  elaborazione  e  attuazione  del  piano  di  reclutamento   e
formazione del personale del Ministero, in raccordo con gli indirizzi
forniti dal Dipartimento per il sistema  educativo  di  istruzione  e
formazione in relazione ai dirigenti con funzione tecnico-ispettiva; 
    c) ricerca e sperimentazione delle  innovazioni  funzionali  alle
esigenze formative del personale del Ministero; 
    d) amministrazione del personale del Ministero; 
    e) cura delle relazioni  sindacali  e  contrattazione  collettiva
integrativa nazionale per il personale del Ministero; 
    f)  coordinamento  ed  emanazione  di   indirizzi   agli   uffici
scolastici regionali per l'applicazione dei contratti collettivi e la
stipula di accordi decentrati per il personale del Ministero; 
    g) attuazione dei programmi per la mobilita'  del  personale  del
Ministero; 
    h) trattamento di quiescenza e previdenza relativo  al  personale
dirigenziale di livello generale e non generale del  Ministero  e  al
personale   amministrativo   e   tecnico   assegnato   agli    uffici
dell'Amministrazione centrale; 
    i) pianificazione e allocazione delle risorse umane; 
    l)   gestione   contabile   delle   competenze   del    personale
amministrativo e dirigenziale dell'Amministrazione centrale; 
    m) adozione di  misure  finalizzate  a  promuovere  il  benessere
organizzativo dei lavoratori del Ministero  e  a  fornire  consulenza
agli uffici scolastici  regionali  per  lo  svolgimento  di  analoghe
azioni con riferimento al contesto territoriale di competenza; 
    n) gestione del contenzioso concernente  il  personale  dirigente
degli   uffici   dirigenziali    generali    in    servizio    presso
l'Amministrazione centrale e presso gli uffici scolastici  regionali,
ivi compresi i dirigenti di livello non generale cui e'  affidata  la
titolarita' di uffici scolastici regionali, nonche'  del  contenzioso
relativo al personale in servizio presso  l'Amministrazione  centrale
appartenente al comparto funzioni centrali,  ovvero  del  contenzioso
relativo  al  personale  con  incarico  di  dirigente  degli   uffici
dirigenziali   non   generali   e   di   dirigente    con    funzione
tecnico-ispettiva; 
    o)  gestione  delle   attivita'   rientranti   nella   competenza
dell'Ufficio   per   i    procedimenti    disciplinari    concernenti
l'applicazione delle sanzioni disciplinari  di  maggiore  gravita'  a
carico del personale appartenente al comparto  funzioni  centrali  in
servizio presso l'Amministrazione centrale e a carico  del  personale
dirigenziale di livello non generale, nonche' per tutte  le  sanzioni
disciplinari a carico del personale dirigenziale di livello generale; 
    p)  cura   delle   attivita'   connesse   ai   procedimenti   per
responsabilita' dirigenziale dei  dirigenti  del  Ministero  prevista
dall'articolo 21, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, ad opera dello specifico organismo costituito presso la
medesima direzione generale; 
    q)  cura   delle   attivita'   connesse   ai   procedimenti   per
responsabilita'  penale  e  amministrativo-contabile  concernenti  il
personale dirigente degli uffici dirigenziali  generali  in  servizio
presso l'Amministrazione centrale  e  presso  gli  uffici  scolastici
regionali, ivi compresi i dirigenti di livello non  generale  cui  e'
affidata la titolarita' di uffici scolastici  regionali,  nonche'  il
personale in servizio presso l'Amministrazione centrale  appartenente
al comparto funzioni centrali, ovvero il personale  con  incarico  di
dirigente degli uffici dirigenziali non generali e di  dirigente  con
funzione tecnico-ispettiva; 
    r) coordinamento dell'attivita' ispettiva  amministrativa  presso
gli uffici dell'Amministrazione  centrale  e  gli  uffici  scolastici
regionali; 
    s)  attivita'  di  supporto  alla  definizione   della   politica
finanziaria del Ministero e  cura  e  coordinamento  della  redazione
delle proposte per il documento di economia e  finanza,  in  raccordo
con l'Ufficio di Gabinetto; 
    t)  rilevazione  del   fabbisogno   finanziario   del   Ministero
avvalendosi dei dati forniti dalle direzioni  generali  dello  stesso
Dipartimento, dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione
e formazione e dagli uffici scolastici regionali; 
    u) coordinamento dell'attivita'  di  predisposizione  del  budget
economico, della relativa revisione e del consuntivo economico; 
    v) cura della predisposizione dello  stato  di  previsione  della
spesa del Ministero, delle operazioni di variazione  e  assestamento,
della  redazione  delle  proposte   per   la   legge   di   bilancio,
dell'attivita' di rendicontazione al  Parlamento  e  agli  organi  di
controllo  in  attuazione  delle  direttive   del   Ministro   e   in
coordinamento  con  il  Dipartimento  per  il  sistema  educativo  di
istruzione e formazione; 
    z) predisposizione dei programmi di  ripartizione  delle  risorse
finanziarie provenienti da leggi, fondi e provvedimenti in  relazione
alle destinazioni per essi previste; 
    aa) predisposizione degli atti connessi con l'assegnazione  delle
risorse finanziarie ai centri  di  responsabilita'  e  ai  centri  di
costo; 
    bb) coordinamento e organizzazione della  funzione  di  revisione
contabile nelle istituzioni scolastiche e predisposizione  del  piano
annuale di conferimento delle funzioni di revisione contabile; 
    cc) coordinamento dei programmi  di  acquisizione  delle  risorse
finanziarie  nazionali,  in   relazione   alle   diverse   fonti   di
finanziamento; 
    dd) analisi  e  monitoraggio  dei  dati  gestionali,  dei  flussi
finanziari e dell'andamento della spesa; 
    ee)  assegnazione  delle  risorse  finanziarie  alle  istituzioni
scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati  alla  sua
gestione; 
    ff)  contrattazione  integrativa  di  livello  nazionale  per  la
ripartizione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa  e
delle risorse per la formazione del personale della scuola; 
    gg)  contrattazione  integrativa  di  livello  nazionale  per  la
ripartizione dei fondi  relativi  alle  retribuzioni  accessorie  dei
dirigenti scolastici; 
    hh)  elaborazione  delle  istruzioni  generali  per  la  gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
    ii)   attivita'   di    assistenza    tecnica    sulle    materie
giuridico-contabili di competenza degli  uffici  dell'Amministrazione
centrale e degli uffici scolastici regionali; 
    ll)  verifiche  amministrativo-contabili  presso  le  istituzioni
scolastiche ed educative, anche  per  il  tramite  dei  revisori  dei
conti; 
    mm) gestione dei servizi generali per l'Amministrazione centrale; 
    nn) cura delle procedure amministrativo-contabili delle attivita'
contrattuali e  convenzionali  relative  alla  gestione  dei  servizi
generali   e   comuni   per    il    funzionamento    degli    uffici
dell'Amministrazione centrale; 
    oo)  supporto  agli  Uffici  di  diretta  collaborazione  per  la
predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e
relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per
quanto di competenza; 
    pp) esame e sottoscrizione,  negli  ambiti  di  competenza  e  in
raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli  di
intesa e  delle  convenzioni,  nonche'  monitoraggio  dell'attuazione
degli stessi; 
    qq) altre  attivita'  assegnate  dalla  normativa  vigente  negli
ambiti di competenza. 
  5. La direzione generale per i sistemi informativi e la statistica,
che si articola in cinque uffici dirigenziali non generali, svolge le
funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: 
    a) pianificazione, gestione e sviluppo  del  sistema  informativo
dell'istruzione; 
    b) monitoraggio del sistema informativo dell'istruzione; 
    c) progetti  e  iniziative  comuni  nell'area  dell'ICT  e  della
societa' dell'informazione con altri Ministeri e Istituzioni; 
    d) cura dei rapporti con  l'Agenzia  per  l'Italia  digitale  per
quanto attiene ai sistemi informativi automatizzati; 
    e) gestione e sviluppo del  sistema  informativo  del  Ministero,
anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche, nonche'  per  il
supporto alla gestione del personale scolastico; 
    f)  gestione  della  rete   di   comunicazione   del   Ministero,
definizione di standard  tecnologici  per  favorire  la  cooperazione
informatica   ed   i   servizi   di   interconnessione   con    altre
Amministrazioni; 
    g) cura delle procedure  amministrativo-contabili  relative  alle
attivita' contrattuali e convenzionali dell'Amministrazione  inerenti
al sistema informativo e alle infrastrutture di  rete  ed  esecuzione
dei contratti che afferiscono ai medesimi; 
    h) attuazione delle linee strategiche per la  riorganizzazione  e
digitalizzazione dell'Amministrazione, con particolare riferimento ai
processi  connessi  all'utilizzo  del  protocollo  informatico,  alla
gestione dei flussi documentali e alla firma digitale, come  definite
dalla  direzione  generale  per   la   progettazione   organizzativa,
l'innovazione dei processi dell'amministrazione, la comunicazione e i
contratti; 
    i) progettazione e  sviluppo  di  nuovi  servizi  e  applicazioni
nell'ambito dei procedimenti amministrativi  del  Ministero  in  base
agli  indirizzi  della  direzione  generale  per   la   progettazione
organizzativa, l'innovazione dei  processi  dell'amministrazione,  la
comunicazione e i contratti; 
    l) gestione dell'Anagrafe degli alunni, e  dell'Osservatorio  per
la scuola digitale, in raccordo con le direzioni generali competenti; 
    m) consultazione ed accesso all'Anagrafe dell'edilizia scolastica
a fini informativi e statistici; 
    n) cura delle intese per l'accesso  ai  dati  delle  anagrafi  da
parte dei  soggetti  esterni,  nel  rispetto  della  normativa  sulla
protezione dei dati personali; 
    o) raccordo  con  altri  enti  e  organismi  per  la  raccolta  e
diffusione di dati riguardanti il settore dell'istruzione; 
    p) concorso, in collaborazione con l'Istituto  nazionale  per  la
valutazione del sistema  educativo  di  istruzione  e  di  formazione
(INVALSI) e in raccordo con la direzione generale per gli ordinamenti
scolastici, la valutazione  e  l'internazionalizzazione  del  sistema
nazionale  di  istruzione,   all'implementazione   di   banche   dati
finalizzate  alla  valutazione  del  sistema  dell'istruzione  e   al
processo  di  autovalutazione  delle   istituzioni   scolastiche   ed
educative; 
    q) elaborazione di studi e analisi funzionali  all'attivita'  dei
dipartimenti e delle direzioni  generali,  relativamente  ad  aspetti
inerenti alle tematiche di rispettiva competenza; 
    r) supporto nell'elaborazione di analisi comparative  rispetto  a
modelli  e  sistemi  di  istruzione  europei  e  internazionali,   in
collaborazione  con  la  direzione  generale  per   gli   ordinamenti
scolastici, la valutazione  e  l'internazionalizzazione  del  sistema
nazionale di istruzione; 
    s)  gestione  dell'infrastruttura  del  sito  istituzionale   del
Ministero; 
    t) svolgimento dei compiti del responsabile  per  la  transizione
digitale  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  17  del   decreto
legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  assicurando  il  supporto,  la
consulenza   e   le   azioni   di   coordinamento    nei    confronti
dell'Amministrazione centrale e degli uffici scolastici regionali, al
fine di favorire la transizione alla modalita' operativa digitale e i
conseguenti   processi   di   riorganizzazione    finalizzati    alla
realizzazione di un'amministrazione digitale  e  aperta,  di  servizi
facilmente  utilizzabili  e  di  qualita',  attraverso  una  maggiore
efficienza ed economicita'; 
    u)  supporto  agli  Uffici  di  diretta  collaborazione  per   la
predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e
relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per
quanto di competenza; 
    v) esame e  sottoscrizione,  negli  ambiti  di  competenza  e  in
raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli  di
intesa e  delle  convenzioni,  nonche'  monitoraggio  dell'attuazione
degli stessi; 
    z) altre attivita' assegnate dalla normativa vigente negli ambiti
di competenza. 
  6. Nell'ambito della direzione generale per i sistemi informativi e
la statistica opera il  servizio  di  statistica  istituito  a  norma
dell'articolo 3 del decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,
come struttura di servizio per tutte le articolazioni  organizzative,
centrali e periferiche del Ministero. 
  7.  La  direzione  generale  per  la  progettazione  organizzativa,
l'innovazione dei  processi  amministrativi,  la  comunicazione  e  i
contratti,  che  si  articola  in  quattro  uffici  dirigenziali  non
generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza  del  Ministero
nei seguenti ambiti: 
    a)   individuazione    delle    linee    strategiche    per    la
digitalizzazione, la progettazione e lo sviluppo di nuovi  servizi  e
applicazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi; 
    b) individuazione di processi, anche  formativi,  di  innovazione
digitale del Ministero, in raccordo con la direzione generale  per  i
sistemi informativi e la statistica e con la direzione  generale  per
le risorse umane e finanziarie; 
    c) sviluppo della programmazione delle attivita' e  dei  processi
innovativi, anche  mediante  la  costituzione  di  gruppi  di  lavoro
interfunzionali, senza nuovi o maggiori oneri,  per  la  gestione  di
progetti di particolare rilievo  o  di  processi  che  richiedono  il
contributo di piu' direzioni generali del Ministero; 
    d) cura dei rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri
e l'Agenzia per l'Italia digitale, per  quanto  attiene  ai  processi
d'innovazione del Ministero; 
    e) coordinamento delle attivita'  di  programmazione  e  verifica
dell'attuazione  delle  direttive  ministeriali  nelle   materie   di
competenza,  ivi  incluso  il  Piano   della   performance   di   cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  in
raccordo con le direzioni generali e con l'Organismo indipendente  di
valutazione; 
    f)   coordinamento   delle   attivita'   istruttorie   funzionali
all'attuazione dell'atto di indirizzo del Ministro, nonche' vigilanza
e monitoraggio degli obiettivi di performance; 
    g) supporto allo  svolgimento  dell'attivita'  di  pianificazione
degli obiettivi e di valutazione dell'andamento della gestione; 
    h)  raccolta  ed  esame  dei  dati  relativi  alla  produttivita'
dell'azione amministrativa; 
    i) operativita' e sviluppo del sistema di controllo  di  gestione
ed elaborazione dei relativi documenti; 
    l)  attivita'  connesse  alle  funzioni  di  responsabile   della
protezione dei dati, ai  sensi  del  regolamento  (UE)  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  nonche'  del
Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al  decreto
legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  assicurando  il  supporto,  la
consulenza   e   le   azioni   di   coordinamento    nei    confronti
dell'Amministrazione centrale e degli uffici scolastici regionali; 
    m) promozione, coordinamento, progettazione, sviluppo e  gestione
delle attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale,  in
conformita' ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno  2000,
n. 150, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le
strutture ministeriali competenti per materia; 
    n) promozione di relazioni istituzionali con organismi pubblici e
privati, operanti in materia di  istruzione  al  fine  di  promuovere
l'immagine del Ministero; 
    o) promozione  e  organizzazione  di  manifestazioni  ed  eventi,
nonche' di campagne informative di pubblico  interesse,  in  raccordo
con  gli  Uffici  di  diretta  collaborazione  e  con  le   strutture
ministeriali competenti per materia; 
    p)  promozione   di   iniziative   istituzionali,   attivita'   e
convenzioni  editoriali,  in  raccordo  con  gli  Uffici  di  diretta
collaborazione  e  con  le  strutture  ministeriali  competenti   per
materia, nonche' sviluppo di iniziative volte a promuovere l'immagine
del Ministero; 
    q)    coordinamento     dei     progetti     di     comunicazione
interdipartimentali, di pubblicazioni, produzione  editoriale  (anche
digitale), convegni e congressi; 
    r) coordinamento operativo di progetti complessi di  innovazione,
anche di rilievo europeo; 
    s) gestione della rete di comunicazione del Ministero; 
    t)  elaborazione  del  programma  di  comunicazione  annuale  del
Ministero, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7  giugno  2000,  n.
150; 
    u) analisi delle  domande  di  servizi  e  prestazioni  attinenti
all'informazione  e  alla  relativa  divulgazione,  nonche'  studi  e
analisi di dati e informazioni sulla soddisfazione dei cittadini; 
    v) gestione  dell'Ufficio  relazioni  con  il  pubblico,  di  cui
all'articolo 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150; 
    z) gestione editoriale del sito  istituzionale,  degli  strumenti
multimediali e della rete intranet; 
    aa) gestione delle biblioteche dell'Amministrazione centrale  del
Ministero; 
    bb) cura delle procedure amministrativo-contabili  relative  alle
attivita' strumentali, alle attivita'  contrattuali  e  convenzionali
dell'Amministrazione  centrale,  ad  eccezione  dei   contratti   che
afferiscono al sistema informativo e  alle  infrastrutture  di  rete,
nonche'  di  quanto  stabilito  in  materia   di   servizi   generali
dell'Amministrazione centrale del Ministero; 
    cc)  consulenza  agli  uffici  scolastici  regionali  in  materia
contrattuale; 
    dd) consulenza ai  dipartimenti  e  alle  direzioni  generali  in
materia di contrattualistica, anche in relazione all'elaborazione dei
capitolati di gara; 
    ee) elaborazione del programma biennale degli acquisti di beni  e
servizi in raccordo con le altre direzioni  generali  competenti  del
Dipartimento; 
    ff)  supporto  agli  Uffici  di  diretta  collaborazione  per  la
predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e
relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per
quanto di competenza; 
    gg) esame e sottoscrizione,  negli  ambiti  di  competenza  e  in
raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli  di
intesa e  delle  convenzioni,  nonche'  monitoraggio  dell'attuazione
degli stessi; 
    hh) altre  attivita'  assegnate  dalla  normativa  vigente  negli
ambiti di competenza. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il riferimento relativo all'articolo 5,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' riportato alle  note
          alle premesse. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  10  del  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  recante  «Attuazione
          della  legge  4  marzo  2009,  n.   15,   in   materia   di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche  amministrazioni»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31  ottobre  2009,  n.
          254: 
                «Art. 10. - 1. Al fine  di  assicurare  la  qualita',
          comprensibilita'  ed  attendibilita'   dei   documenti   di
          rappresentazione  della  performance,  le   amministrazioni
          pubbliche, redigono e  pubblicano  sul  sito  istituzionale
          ogni anno: 
                  a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance,
          documento  programmatico   triennale,   che   e'   definito
          dall'organo   di   indirizzo   politico-amministrativo   in
          collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo
          gli indirizzi impartiti  dal  Dipartimento  della  funzione
          pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua
          gli indirizzi e gli obiettivi strategici  ed  operativi  di
          cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce,  con
          riferimento agli obiettivi  finali  ed  intermedi  ed  alle
          risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
          della   performance   dell'amministrazione,   nonche'   gli
          obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
          indicatori; 
                  b) entro il 30 giugno, la Relazione  annuale  sulla
          performance, che  e'  approvata  dall'organo  di  indirizzo
          politico-amministrativo  e   validata   dall'Organismo   di
          valutazione ai sensi dell'articolo 14 e  che  evidenzia,  a
          consuntivo,  con   riferimento   all'anno   precedente,   i
          risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
          singoli  obiettivi  programmati  ed   alle   risorse,   con
          rilevazione degli eventuali scostamenti, e il  bilancio  di
          genere realizzato. 
                1-bis.  Per  gli  enti  locali,  ferme  restando   le
          previsioni  di  cui  all'articolo  169,  comma  3-bis,  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  la  Relazione
          sulla performance di cui  al  comma  1,  lettera  b),  puo'
          essere  unificata  al  rendiconto  della  gestione  di  cui
          all'articolo 227 del citato decreto legislativo. 
                1-ter. Il Piano della performance di cui al comma  1,
          lettera a), e' predisposto a  seguito  della  presentazione
          alle Camere del documento di economia  e  finanza,  di  cui
          all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196.  Il
          Piano delle performance e' adottato non oltre il termine di
          cui al comma  1,  lettera  a),  in  coerenza  con  le  note
          integrative al bilancio di previsione di  cui  all'articolo
          21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  o  con  il  piano
          degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui
          all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011,  n.
          91. 
                2. 
                3. 
                4. 
                5. In  caso  di  mancata  adozione  del  Piano  della
          performance  e'   fatto   divieto   di   erogazione   della
          retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano  avere
          concorso alla mancata adozione del Piano, per  omissione  o
          inerzia   nell'adempimento   dei    propri    compiti,    e
          l'amministrazione  non  puo'  procedere  ad  assunzioni  di
          personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di
          collaborazione comunque denominati.  Nei  casi  in  cui  la
          mancata  adozione  del  Piano  o  della   Relazione   sulla
          performance dipenda da omissione o inerzia  dell'organo  di
          indirizzo di cui all'articolo  12,  comma  1,  lettera  c),
          l'erogazione dei trattamenti e delle primalita' di  cui  al
          Titolo III e' fonte di responsabilita'  amministrativa  del
          titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e  che  ha
          concorso alla mancata adozione  del  Piano,  ai  sensi  del
          periodo precedente. In caso di  ritardo  nell'adozione  del
          Piano    o    della    Relazione     sulla     performance,
          l'amministrazione comunica tempestivamente le  ragioni  del
          mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione
          pubblica.». 
              - Il riferimento relativo alla legge 24 dicembre  2012,
          n. 234, e' riportato alle note all'articolo 5. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  7,  della
          legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la
          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
          dell'illegalita'    nella    pubblica     amministrazione»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13  novembre  2012,  n.
          265: 
                «Art. 1. - 1. L'organo  di  indirizzo  individua,  di
          norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile
          della prevenzione della  corruzione  e  della  trasparenza,
          disponendo le eventuali modifiche organizzative  necessarie
          per assicurare funzioni e poteri idonei per lo  svolgimento
          dell'incarico con piena autonomia  ed  effettivita'.  Negli
          enti  locali,  il  Responsabile  della  prevenzione   della
          corruzione e della trasparenza e'  individuato,  di  norma,
          nel segretario o nel dirigente  apicale,  salva  diversa  e
          motivata  determinazione.  Nelle  unioni  di  comuni,  puo'
          essere nominato un  unico  responsabile  della  prevenzione
          della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
          prevenzione della corruzione e  della  trasparenza  segnala
          all'organo di indirizzo  e  all'organismo  indipendente  di
          valutazione le disfunzioni  inerenti  all'attuazione  delle
          misure in materia di  prevenzione  della  corruzione  e  di
          trasparenza e indica agli uffici  competenti  all'esercizio
          dell'azione disciplinare i nominativi  dei  dipendenti  che
          non hanno attuato correttamente le  misure  in  materia  di
          prevenzione della corruzione e  di  trasparenza.  Eventuali
          misure discriminatorie, dirette o indirette, nei  confronti
          del responsabile della prevenzione della corruzione e della
          trasparenza   per   motivi   collegati,   direttamente    o
          indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni  devono
          essere segnalate  all'Autorita'  nazionale  anticorruzione,
          che puo' chiedere informazioni all'organo  di  indirizzo  e
          intervenire nelle forme di cui al  comma  3,  articolo  15,
          decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.». 
              - Il riferimento relativo all'articolo 21  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' riportato  alle  note
          all'articolo 3. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo  7  marzo  2005,   n.   82,   recante   «Codice
          dell'amministrazione digitale», pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112. 
                «Art.  17.  -   1.   Le   pubbliche   amministrazioni
          garantiscono l'attuazione delle linee  strategiche  per  la
          riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione
          definite dal Governo in coerenza con le Linee guida. A  tal
          fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a  un  unico
          ufficio dirigenziale generale,  fermo  restando  il  numero
          complessivo di tali uffici, la transizione  alla  modalita'
          operativa   digitale   e   i   conseguenti   processi    di
          riorganizzazione   finalizzati   alla   realizzazione    di
          un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente
          utilizzabili  e  di  qualita',  attraverso   una   maggiore
          efficienza  ed  economicita'.  Al  suddetto  ufficio   sono
          inoltre attribuiti i compiti relativi a: 
                  a)  coordinamento  strategico  dello  sviluppo  dei
          sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in  modo
          da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici  e
          organizzativi comuni; 
                  b) indirizzo e  coordinamento  dello  sviluppo  dei
          servizi, sia  interni  che  esterni,  forniti  dai  sistemi
          informativi     di      telecomunicazione      e      fonia
          dell'amministrazione; 
                  c)  indirizzo,  pianificazione,   coordinamento   e
          monitoraggio della sicurezza informatica  relativamente  ai
          dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche  in  relazione
          al sistema pubblico di connettivita',  nel  rispetto  delle
          regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1; 
                  d) accesso dei  soggetti  disabili  agli  strumenti
          informatici  e  promozione  dell'accessibilita'  anche   in
          attuazione di quanto previsto dalla legge 9  gennaio  2004,
          n. 4; 
                  e)   analisi   periodica   della    coerenza    tra
          l'organizzazione dell'amministrazione  e  l'utilizzo  delle
          tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine
          di migliorare la soddisfazione dell'utenza  e  la  qualita'
          dei  servizi  nonche'  di  ridurre  i  tempi  e   i   costi
          dell'azione amministrativa; 
                  f)    cooperazione     alla     revisione     della
          riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di  cui  alla
          lettera e); 
                  g) indirizzo, coordinamento  e  monitoraggio  della
          pianificazione prevista per lo sviluppo e la  gestione  dei
          sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; 
                  h) progettazione e coordinamento  delle  iniziative
          rilevanti ai  fini  di  una  piu'  efficace  erogazione  di
          servizi  in  rete  a  cittadini  e  imprese  mediante   gli
          strumenti  della  cooperazione  applicativa  tra  pubbliche
          amministrazioni,   ivi   inclusa   la   predisposizione   e
          l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
          la   realizzazione   e   compartecipazione   dei    sistemi
          informativi cooperativi; 
                  i)   promozione    delle    iniziative    attinenti
          l'attuazione delle direttive impartite dal  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  o  dal  Ministro   delegato   per
          l'innovazione e le tecnologie; 
                  j) pianificazione e coordinamento del  processo  di
          diffusione, all'interno dell'amministrazione,  dei  sistemi
          di  identita'  e  domicilio  digitale,  posta  elettronica,
          protocollo informatico, firma digitale o firma  elettronica
          qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia
          di accessibilita' e fruibilita'  nonche'  del  processo  di
          integrazione e interoperabilita' tra i  sistemi  e  servizi
          dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis; 
                  j-bis)   pianificazione   e   coordinamento   degli
          acquisti di soluzioni e sistemi informatici,  telematici  e
          di   telecomunicazione   al   fine   di    garantirne    la
          compatibilita' con gli obiettivi di attuazione  dell'agenda
          digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel  piano
          triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b). 
                1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma
          1,  le  Agenzie,  le  Forze  armate,  compresa  l'Arma  dei
          carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto,  nonche'
          i Corpi di polizia hanno  facolta'  di  individuare  propri
          uffici senza incrementare il numero complessivo  di  quelli
          gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi. 
                1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1
          e'  dotato  di   adeguate   competenze   tecnologiche,   di
          informatica  giuridica  e  manageriali  e   risponde,   con
          riferimento ai  compiti  relativi  alla  transizione,  alla
          modalita'  digitale  direttamente  all'organo  di   vertice
          politico. 
                1-quater. E' istituito presso  l'AgID  l'ufficio  del
          difensore civico per il digitale,  a  cui  e'  preposto  un
          soggetto in possesso di adeguati  requisiti  di  terzieta',
          autonomia e  imparzialita'.  Chiunque  puo'  presentare  al
          difensore civico per il digitale, attraverso apposita  area
          presente sul  sito  istituzionale  dell'AgID,  segnalazioni
          relative a presunte violazioni del  presente  Codice  e  di
          ogni  altra  norma  in  materia  di   digitalizzazione   ed
          innovazione della pubblica  amministrazione  da  parte  dei
          soggetti di  cui  all'articolo  2,  comma  2.  Ricevuta  la
          segnalazione, il difensore civico, se la  ritiene  fondata,
          invita il soggetto responsabile della  violazione  a  porvi
          rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.
          Le  decisioni  del  difensore  civico  sono  pubblicate  in
          un'apposita  area  del  sito  internet  istituzionale.   Il
          difensore segnala le  inadempienze  all'ufficio  competente
          per    i    procedimenti    disciplinari    di     ciascuna
          amministrazione. 
                1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida
          di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali  previsti
          dal presente Codice. 
                1-sexies.  Nel  rispetto  della   propria   autonomia
          organizzativa, le pubbliche amministrazioni  diverse  dalle
          amministrazioni dello Stato individuano  l'ufficio  per  il
          digitale  di  cui  al  comma  1  tra  quelli   di   livello
          dirigenziale oppure, ove ne  siano  privi,  individuano  un
          responsabile per  il  digitale  tra  le  proprie  posizioni
          apicali. In assenza del vertice politico,  il  responsabile
          dell'ufficio per il digitale di cui  al  comma  1  risponde
          direttamente a quello amministrativo dell'ente. 
                1-septies.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1-sexies
          possono esercitare le funzioni di  cui  al  medesimo  comma
          anche in forma associata.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo 6 settembre 1989, n. 322,  recante  «Norme  sul
          Sistema  statistico  nazionale  e  sulla   riorganizzazione
          dell'Istituto nazionale di statistica, ai  sensi  dell'art.
          24 della L. 23  agosto  1988,  n.  400»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 322: 
                «Art. 3. -  1.  Presso  le  amministrazioni  centrali
          dello Stato e presso le  aziende  autonome  sono  istituiti
          uffici di  statistica,  posti  alle  dipendenze  funzionali
          dell'ISTAT. 
                2. Gli  uffici  di  statistica  sono  ordinati  anche
          secondo  le  esigenze   di   carattere   tecnico   indicate
          dall'ISTAT. Ad ogni ufficio  e'  preposto  un  dirigente  o
          funzionario designato dal Ministro competente,  sentito  il
          presidente dell'ISTAT. 
                3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici
          delle province, dei comuni e  delle  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura  sono  regolate  dalla
          legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme  di
          attuazione,  nonche'  dal  presente  decreto  nella   parte
          applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, gli  enti  locali,  ivi  comprese  le
          unita'  sanitarie  locali  che  non   vi   abbiano   ancora
          provveduto istituiscono l'ufficio di  statistica  anche  in
          forma associata o consortile. I comuni con piu' di  100.000
          abitanti istituiscono con effetto immediato un  ufficio  di
          statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale. 
                4. Gli uffici  di  statistica  costituiti  presso  le
          prefetture assicurano, fatte salve le competenze a  livello
          regionale del commissario del  Governo  previste  dall'art.
          13, comma 1, lettera c), della legge  23  agosto  1988,  n.
          400,   anche   il   coordinamento,   il   collegamento    e
          l'interconnessione a livello provinciale di tutte le  fonti
          pubbliche preposte alla raccolta ed alla  elaborazione  dei
          dati statistici, come individuate dall'ISTAT. 
                5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e  4
          esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e  gli
          atti di indirizzo emanati  dal  comitato  di  cui  all'art.
          17.». 
              - Il regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  recante  «Regolamento
          generale sulla protezione dei dati»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 4  maggio  2016,  n.
          50. 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
          recante  «Codice  in  materia  di   protezione   dei   dati
          personali,   recante   disposizioni    per    l'adeguamento
          dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
          2003, n. 174. 
              - Si riporta il testo degli articoli 8, 10 e  11  della
          legge 7 giugno 2000,  n.  150,  recante  «Disciplina  delle
          attivita'  di  informazione  e   di   comunicazione   delle
          pubbliche  amministrazioni»,  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136: 
                «Art.  8.  -  1.  L'attivita'  dell'ufficio  per   le
          relazioni con  il  pubblico  e'  indirizzata  ai  cittadini
          singoli e associati. 
                2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, provvedono,
          nell'esercizio della propria potesta'  regolamentare,  alla
          ridefinizione dei compiti  e  alla  riorganizzazione  degli
          uffici per le relazioni con il pubblico secondo i  seguenti
          criteri: 
                  a)   garantire   l'esercizio   dei    diritti    di
          informazione, di accesso e di partecipazione  di  cui  alla
          legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 
                  b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai
          cittadini,   anche   attraverso    l'illustrazione    delle
          disposizioni normative e amministrative,  e  l'informazione
          sulle  strutture  e  sui  compiti   delle   amministrazioni
          medesime; 
                  c)   promuovere   l'adozione    di    sistemi    di
          interconnessione telematica e coordinare le reti civiche; 
                  d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini  e  la
          comunicazione  interna,  i  processi  di   verifica   della
          qualita' dei servizi e di gradimento degli stessi da  parte
          degli utenti; 
                  e)  garantire   la   reciproca   informazione   fra
          l'ufficio per le relazioni  con  il  pubblico  e  le  altre
          strutture operanti nell'amministrazione,  nonche'  fra  gli
          uffici  per  le  relazioni  con  il  pubblico  delle  varie
          amministrazioni. 
                3. Negli uffici per  le  relazioni  con  il  pubblico
          l'individuazione  e   la   regolamentazione   dei   profili
          professionali    sono    affidate    alla    contrattazione
          collettiva.». 
                «Art. 10. - 1.  Le  disposizioni  del  presente  capo
          costituiscono principi fondamentali ai sensi  dell'articolo
          117 della  Costituzione  e  si  applicano,  altresi',  alle
          regioni a statuto speciale  e  alle  Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti
          e delle relative norme di attuazione.». 
                «Art. 11. - 1. In conformita' a quanto  previsto  dal
          capo I della presente legge e dall'articolo 12 del  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni,  nonche'  dalle  direttive   impartite   dal
          Presidente del Consiglio dei Ministri,  le  amministrazioni
          statali elaborano annualmente il programma delle iniziative
          di  comunicazione  che   intendono   realizzare   nell'anno
          successivo, comprensivo dei progetti  di  cui  all'articolo
          13,  sulla  base  delle   indicazioni   metodologiche   del
          Dipartimento  per   l'informazione   e   l'editoria   della
          Presidenza del Consiglio  dei  ministri.  Il  programma  e'
          trasmesso entro il mese  di  novembre  di  ogni  anno  allo
          stesso  dipartimento.  Iniziative  di   comunicazione   non
          previste dal programma possono essere promosse e realizzate
          soltanto   per   particolari   e    contingenti    esigenze
          sopravvenute nel corso  dell'anno  e  sono  tempestivamente
          comunicate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria. 
                2. Per l'attuazione dei programmi di comunicazione il
          Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  provvede  in
          particolare a: 
                  a) svolgere funzioni di centro  di  orientamento  e
          consulenza per le amministrazioni  statali  ai  fini  della
          messa  a  punto  dei  programmi  e  delle   procedure.   Il
          Dipartimento puo' anche fornire  i  supporti  organizzativi
          alle amministrazioni che ne facciano richiesta; 
                  b) sviluppare adeguate attivita' di conoscenza  dei
          problemi   della   comunicazione   pubblica    presso    le
          amministrazioni; 
                  c)  stipulare,  con  i   concessionari   di   spazi
          pubblicitari, accordi quadro  nei  quali  sono  definiti  i
          criteri   di   massima   delle   inserzioni   radiofoniche,
          televisive o sulla stampa, nonche' le relative tariffe.».