Art. 6 Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 1. Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali svolge le funzioni di coordinamento, direzione e controllo nelle seguenti aree, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: a) programmazione ministeriale; b) politica finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero; c) definizione degli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane del Ministero, di disciplina giuridica ed economica del relativo rapporto di lavoro, di reclutamento e formazione, di relazioni sindacali e di contrattazione; d) rapporti con l'Ispettorato della funzione pubblica; acquisti e affari generali; e) gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero e connessione con i sistemi informativi del settore istruzione; f) innovazione e trasformazione digitale nell'Amministrazione; g) elaborazioni e analisi comparative rispetto a modelli e a sistemi di istruzione europei e internazionali a supporto e in collaborazione con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione; h) cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale per le materie di competenza; i) coordinamento e monitoraggio delle azioni connesse agli obblighi di trasparenza dell'Amministrazione e dell'attuazione della normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati personali; l) coordinamento e monitoraggio della gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale e indirizzo dell'attivita' degli Uffici relazioni con il pubblico a livello periferico; m) promozione di eventi e manifestazioni, nonche' dell'attivita' di comunicazione e informazione istituzionale del Ministero; n) definizione, sviluppo e gestione del modello di controllo di gestione; o) supporto agli Uffici di diretta collaborazione per la predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per quanto di competenza; p) negli ambiti di competenza, supporto alla partecipazione del Ministro, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e agli altri Comitati interministeriali, comunque denominati, operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; q) elaborazione, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, dei contributi al Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza del Dipartimento, del Programma nazionale di riforma (PNR) e degli altri atti strategici nazionali; r) supporto alle attivita' del Ministro in tutte le materie di competenza, con particolare riferimento alla programmazione economico-finanziaria, al bilancio e al controllo di gestione, all'organizzazione e alla pianificazione generale delle attivita' del Ministero; s) coordinamento delle attivita' di programmazione e verifica dell'attuazione delle direttive ministeriali nelle materie di competenza, ivi incluso il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in raccordo con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e con l'Organismo indipendente di valutazione; t) sviluppo della programmazione delle attivita' e dei processi innovativi, anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro interfunzionali, per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono il contributo di piu' direzioni generali del Ministero; u) in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione, svolgimento delle attivita' del Dipartimento negli adempimenti connessi all'attuazione della legge 24 dicembre 2012, n. 234; v) attivita' connesse alle funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, assicurando il supporto, la consulenza e le azioni di coordinamento nei confronti dell'Amministrazione centrale e degli uffici scolastici regionali. 2. Al Dipartimento e' assegnato, per l'espletamento dei compiti di supporto, un ufficio dirigenziale non generale. 3. Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) direzione generale per le risorse umane e finanziarie; b) direzione generale per i sistemi informativi e la statistica; c) direzione generale per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi dell'amministrazione, la comunicazione e i contratti. 4. La direzione generale per le risorse umane e finanziarie, che si articola in sette uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) attuazione delle politiche relative al personale del Ministero, tenendo conto delle funzioni del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione in materia di personale dirigenziale con funzione tecnico-ispettiva; b) elaborazione e attuazione del piano di reclutamento e formazione del personale del Ministero, in raccordo con gli indirizzi forniti dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione in relazione ai dirigenti con funzione tecnico-ispettiva; c) ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative del personale del Ministero; d) amministrazione del personale del Ministero; e) cura delle relazioni sindacali e contrattazione collettiva integrativa nazionale per il personale del Ministero; f) coordinamento ed emanazione di indirizzi agli uffici scolastici regionali per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati per il personale del Ministero; g) attuazione dei programmi per la mobilita' del personale del Ministero; h) trattamento di quiescenza e previdenza relativo al personale dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero e al personale amministrativo e tecnico assegnato agli uffici dell'Amministrazione centrale; i) pianificazione e allocazione delle risorse umane; l) gestione contabile delle competenze del personale amministrativo e dirigenziale dell'Amministrazione centrale; m) adozione di misure finalizzate a promuovere il benessere organizzativo dei lavoratori del Ministero e a fornire consulenza agli uffici scolastici regionali per lo svolgimento di analoghe azioni con riferimento al contesto territoriale di competenza; n) gestione del contenzioso concernente il personale dirigente degli uffici dirigenziali generali in servizio presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici scolastici regionali, ivi compresi i dirigenti di livello non generale cui e' affidata la titolarita' di uffici scolastici regionali, nonche' del contenzioso relativo al personale in servizio presso l'Amministrazione centrale appartenente al comparto funzioni centrali, ovvero del contenzioso relativo al personale con incarico di dirigente degli uffici dirigenziali non generali e di dirigente con funzione tecnico-ispettiva; o) gestione delle attivita' rientranti nella competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari concernenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari di maggiore gravita' a carico del personale appartenente al comparto funzioni centrali in servizio presso l'Amministrazione centrale e a carico del personale dirigenziale di livello non generale, nonche' per tutte le sanzioni disciplinari a carico del personale dirigenziale di livello generale; p) cura delle attivita' connesse ai procedimenti per responsabilita' dirigenziale dei dirigenti del Ministero prevista dall'articolo 21, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad opera dello specifico organismo costituito presso la medesima direzione generale; q) cura delle attivita' connesse ai procedimenti per responsabilita' penale e amministrativo-contabile concernenti il personale dirigente degli uffici dirigenziali generali in servizio presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici scolastici regionali, ivi compresi i dirigenti di livello non generale cui e' affidata la titolarita' di uffici scolastici regionali, nonche' il personale in servizio presso l'Amministrazione centrale appartenente al comparto funzioni centrali, ovvero il personale con incarico di dirigente degli uffici dirigenziali non generali e di dirigente con funzione tecnico-ispettiva; r) coordinamento dell'attivita' ispettiva amministrativa presso gli uffici dell'Amministrazione centrale e gli uffici scolastici regionali; s) attivita' di supporto alla definizione della politica finanziaria del Ministero e cura e coordinamento della redazione delle proposte per il documento di economia e finanza, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto; t) rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dalle direzioni generali dello stesso Dipartimento, dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e dagli uffici scolastici regionali; u) coordinamento dell'attivita' di predisposizione del budget economico, della relativa revisione e del consuntivo economico; v) cura della predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, della redazione delle proposte per la legge di bilancio, dell'attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro e in coordinamento con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione; z) predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse finanziarie provenienti da leggi, fondi e provvedimenti in relazione alle destinazioni per essi previste; aa) predisposizione degli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di responsabilita' e ai centri di costo; bb) coordinamento e organizzazione della funzione di revisione contabile nelle istituzioni scolastiche e predisposizione del piano annuale di conferimento delle funzioni di revisione contabile; cc) coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; dd) analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi finanziari e dell'andamento della spesa; ee) assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione; ff) contrattazione integrativa di livello nazionale per la ripartizione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e delle risorse per la formazione del personale della scuola; gg) contrattazione integrativa di livello nazionale per la ripartizione dei fondi relativi alle retribuzioni accessorie dei dirigenti scolastici; hh) elaborazione delle istruzioni generali per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; ii) attivita' di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza degli uffici dell'Amministrazione centrale e degli uffici scolastici regionali; ll) verifiche amministrativo-contabili presso le istituzioni scolastiche ed educative, anche per il tramite dei revisori dei conti; mm) gestione dei servizi generali per l'Amministrazione centrale; nn) cura delle procedure amministrativo-contabili delle attivita' contrattuali e convenzionali relative alla gestione dei servizi generali e comuni per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale; oo) supporto agli Uffici di diretta collaborazione per la predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per quanto di competenza; pp) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonche' monitoraggio dell'attuazione degli stessi; qq) altre attivita' assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza. 5. La direzione generale per i sistemi informativi e la statistica, che si articola in cinque uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo dell'istruzione; b) monitoraggio del sistema informativo dell'istruzione; c) progetti e iniziative comuni nell'area dell'ICT e della societa' dell'informazione con altri Ministeri e Istituzioni; d) cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale per quanto attiene ai sistemi informativi automatizzati; e) gestione e sviluppo del sistema informativo del Ministero, anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche, nonche' per il supporto alla gestione del personale scolastico; f) gestione della rete di comunicazione del Ministero, definizione di standard tecnologici per favorire la cooperazione informatica ed i servizi di interconnessione con altre Amministrazioni; g) cura delle procedure amministrativo-contabili relative alle attivita' contrattuali e convenzionali dell'Amministrazione inerenti al sistema informativo e alle infrastrutture di rete ed esecuzione dei contratti che afferiscono ai medesimi; h) attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'Amministrazione, con particolare riferimento ai processi connessi all'utilizzo del protocollo informatico, alla gestione dei flussi documentali e alla firma digitale, come definite dalla direzione generale per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi dell'amministrazione, la comunicazione e i contratti; i) progettazione e sviluppo di nuovi servizi e applicazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi del Ministero in base agli indirizzi della direzione generale per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi dell'amministrazione, la comunicazione e i contratti; l) gestione dell'Anagrafe degli alunni, e dell'Osservatorio per la scuola digitale, in raccordo con le direzioni generali competenti; m) consultazione ed accesso all'Anagrafe dell'edilizia scolastica a fini informativi e statistici; n) cura delle intese per l'accesso ai dati delle anagrafi da parte dei soggetti esterni, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali; o) raccordo con altri enti e organismi per la raccolta e diffusione di dati riguardanti il settore dell'istruzione; p) concorso, in collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e in raccordo con la direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, all'implementazione di banche dati finalizzate alla valutazione del sistema dell'istruzione e al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative; q) elaborazione di studi e analisi funzionali all'attivita' dei dipartimenti e delle direzioni generali, relativamente ad aspetti inerenti alle tematiche di rispettiva competenza; r) supporto nell'elaborazione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi di istruzione europei e internazionali, in collaborazione con la direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione; s) gestione dell'infrastruttura del sito istituzionale del Ministero; t) svolgimento dei compiti del responsabile per la transizione digitale secondo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, assicurando il supporto, la consulenza e le azioni di coordinamento nei confronti dell'Amministrazione centrale e degli uffici scolastici regionali, al fine di favorire la transizione alla modalita' operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualita', attraverso una maggiore efficienza ed economicita'; u) supporto agli Uffici di diretta collaborazione per la predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per quanto di competenza; v) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonche' monitoraggio dell'attuazione degli stessi; z) altre attivita' assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza. 6. Nell'ambito della direzione generale per i sistemi informativi e la statistica opera il servizio di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative, centrali e periferiche del Ministero. 7. La direzione generale per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi amministrativi, la comunicazione e i contratti, che si articola in quattro uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) individuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione, la progettazione e lo sviluppo di nuovi servizi e applicazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi; b) individuazione di processi, anche formativi, di innovazione digitale del Ministero, in raccordo con la direzione generale per i sistemi informativi e la statistica e con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie; c) sviluppo della programmazione delle attivita' e dei processi innovativi, anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro interfunzionali, senza nuovi o maggiori oneri, per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono il contributo di piu' direzioni generali del Ministero; d) cura dei rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per l'Italia digitale, per quanto attiene ai processi d'innovazione del Ministero; e) coordinamento delle attivita' di programmazione e verifica dell'attuazione delle direttive ministeriali nelle materie di competenza, ivi incluso il Piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in raccordo con le direzioni generali e con l'Organismo indipendente di valutazione; f) coordinamento delle attivita' istruttorie funzionali all'attuazione dell'atto di indirizzo del Ministro, nonche' vigilanza e monitoraggio degli obiettivi di performance; g) supporto allo svolgimento dell'attivita' di pianificazione degli obiettivi e di valutazione dell'andamento della gestione; h) raccolta ed esame dei dati relativi alla produttivita' dell'azione amministrativa; i) operativita' e sviluppo del sistema di controllo di gestione ed elaborazione dei relativi documenti; l) attivita' connesse alle funzioni di responsabile della protezione dei dati, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, assicurando il supporto, la consulenza e le azioni di coordinamento nei confronti dell'Amministrazione centrale e degli uffici scolastici regionali; m) promozione, coordinamento, progettazione, sviluppo e gestione delle attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale, in conformita' ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le strutture ministeriali competenti per materia; n) promozione di relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati, operanti in materia di istruzione al fine di promuovere l'immagine del Ministero; o) promozione e organizzazione di manifestazioni ed eventi, nonche' di campagne informative di pubblico interesse, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le strutture ministeriali competenti per materia; p) promozione di iniziative istituzionali, attivita' e convenzioni editoriali, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le strutture ministeriali competenti per materia, nonche' sviluppo di iniziative volte a promuovere l'immagine del Ministero; q) coordinamento dei progetti di comunicazione interdipartimentali, di pubblicazioni, produzione editoriale (anche digitale), convegni e congressi; r) coordinamento operativo di progetti complessi di innovazione, anche di rilievo europeo; s) gestione della rete di comunicazione del Ministero; t) elaborazione del programma di comunicazione annuale del Ministero, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150; u) analisi delle domande di servizi e prestazioni attinenti all'informazione e alla relativa divulgazione, nonche' studi e analisi di dati e informazioni sulla soddisfazione dei cittadini; v) gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico, di cui all'articolo 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150; z) gestione editoriale del sito istituzionale, degli strumenti multimediali e della rete intranet; aa) gestione delle biblioteche dell'Amministrazione centrale del Ministero; bb) cura delle procedure amministrativo-contabili relative alle attivita' strumentali, alle attivita' contrattuali e convenzionali dell'Amministrazione centrale, ad eccezione dei contratti che afferiscono al sistema informativo e alle infrastrutture di rete, nonche' di quanto stabilito in materia di servizi generali dell'Amministrazione centrale del Ministero; cc) consulenza agli uffici scolastici regionali in materia contrattuale; dd) consulenza ai dipartimenti e alle direzioni generali in materia di contrattualistica, anche in relazione all'elaborazione dei capitolati di gara; ee) elaborazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi in raccordo con le altre direzioni generali competenti del Dipartimento; ff) supporto agli Uffici di diretta collaborazione per la predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per quanto di competenza; gg) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonche' monitoraggio dell'attuazione degli stessi; hh) altre attivita' assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.
Note all'art. 6: - Il riferimento relativo all'articolo 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' riportato alle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254: «Art. 10. - 1. Al fine di assicurare la qualita', comprensibilita' ed attendibilita' dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno: a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, che e' definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonche' gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori; b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che e' approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato. 1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), puo' essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo. 1-ter. Il Piano della performance di cui al comma 1, lettera a), e' predisposto a seguito della presentazione alle Camere del documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Piano delle performance e' adottato non oltre il termine di cui al comma 1, lettera a), in coerenza con le note integrative al bilancio di previsione di cui all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o con il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. 2. 3. 4. 5. In caso di mancata adozione del Piano della performance e' fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non puo' procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'erogazione dei trattamenti e delle primalita' di cui al Titolo III e' fonte di responsabilita' amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica.». - Il riferimento relativo alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e' riportato alle note all'articolo 5. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265: «Art. 1. - 1. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo' essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione, che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.». - Il riferimento relativo all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' riportato alle note all'articolo 3. - Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112. «Art. 17. - 1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le Linee guida. A tal fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalita' operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualita', attraverso una maggiore efficienza ed economicita'. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a: a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione; c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1; d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilita' anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4; e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa; f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi; i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di identita' e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilita' e fruibilita' nonche' del processo di integrazione e interoperabilita' tra i sistemi e servizi dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis; j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilita' con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b). 1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche' i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi. 1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 e' dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalita' digitale direttamente all'organo di vertice politico. 1-quater. E' istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui e' preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzieta', autonomia e imparzialita'. Chiunque puo' presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione. 1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal presente Codice. 1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello amministrativo dell'ente. 1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma anche in forma associata.». - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 322: «Art. 3. - 1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT. 2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio e' preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT. 3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale. 4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT. 5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17.». - Il regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, recante «Regolamento generale sulla protezione dei dati», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 4 maggio 2016, n. 50. - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174. - Si riporta il testo degli articoli 8, 10 e 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136: «Art. 8. - 1. L'attivita' dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e' indirizzata ai cittadini singoli e associati. 2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, nell'esercizio della propria potesta' regolamentare, alla ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti criteri: a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime; c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche; d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualita' dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti; e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonche' fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni. 3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva.». «Art. 10. - 1. Le disposizioni del presente capo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e si applicano, altresi', alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.». «Art. 11. - 1. In conformita' a quanto previsto dal capo I della presente legge e dall'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche' dalle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, le amministrazioni statali elaborano annualmente il programma delle iniziative di comunicazione che intendono realizzare nell'anno successivo, comprensivo dei progetti di cui all'articolo 13, sulla base delle indicazioni metodologiche del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il programma e' trasmesso entro il mese di novembre di ogni anno allo stesso dipartimento. Iniziative di comunicazione non previste dal programma possono essere promosse e realizzate soltanto per particolari e contingenti esigenze sopravvenute nel corso dell'anno e sono tempestivamente comunicate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria. 2. Per l'attuazione dei programmi di comunicazione il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede in particolare a: a) svolgere funzioni di centro di orientamento e consulenza per le amministrazioni statali ai fini della messa a punto dei programmi e delle procedure. Il Dipartimento puo' anche fornire i supporti organizzativi alle amministrazioni che ne facciano richiesta; b) sviluppare adeguate attivita' di conoscenza dei problemi della comunicazione pubblica presso le amministrazioni; c) stipulare, con i concessionari di spazi pubblicitari, accordi quadro nei quali sono definiti i criteri di massima delle inserzioni radiofoniche, televisive o sulla stampa, nonche' le relative tariffe.».