Art. 7 
 
                     Uffici scolastici regionali 
 
  1. Gli  uffici  scolastici  sono  uffici  di  livello  dirigenziale
generale o, in relazione alla popolazione studentesca della  relativa
regione, di livello dirigenziale non generale, cui sono assegnate  le
funzioni  individuate  dal  comma  2.  Gli  uffici  scolastici  hanno
dimensione regionale, secondo le disposizioni di cui al comma  7.  Il
numero complessivo degli uffici scolastici regionali e' di  diciotto,
di cui quindici di livello dirigenziale generale. 
  2. L'ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto  delle  norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle  prestazioni,
sull'attuazione  degli  ordinamenti  scolastici,   sui   livelli   di
efficacia dell'azione  formativa  e  sull'osservanza  degli  standard
programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale  di  propria
competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla
costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione
a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30  giugno  1999,  n.
233. Il dirigente di livello generale preposto all'ufficio scolastico
regionale adotta, per i dirigenti di livello non  generale  assegnati
all'ufficio medesimo, gli atti di incarico e  stipula  dei  contratti
individuali di lavoro. Per gli uffici scolastici regionali di livello
non generale, il dirigente titolare e' individuato dal  dirigente  di
livello generale della direzione generale  per  le  risorse  umane  e
finanziarie, che adotta il relativo incarico e stipula  il  contratto
individuale di lavoro e, su proposta del predetto dirigente  titolare
dell'ufficio scolastico regionale,  adotta,  altresi',  gli  atti  di
incarico e stipula dei contratti individuali di lavoro per tutti  gli
altri  dirigenti  di  livello  non  generale  assegnati   all'ufficio
medesimo.  L'ufficio  scolastico  regionale  provvede  alla  gestione
amministrativa e contabile delle attivita' strumentali,  contrattuali
e  convenzionali  di   carattere   generale,   comuni   agli   uffici
dell'Amministrazione regionale. Al fine di assicurare la  continuita'
istituzionale del servizio  scolastico  a  salvaguardia  dei  diritti
fondamentali dei cittadini, attiva la politica  scolastica  nazionale
sul territorio supportando la flessibilita' organizzativa,  didattica
e di ricerca delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con
quella dei comuni, delle  province  e  della  regione  nell'esercizio
delle competenze loro attribuite dal  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e  lo
sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione  con
la regione e gli enti locali; cura i rapporti  con  l'amministrazione
regionale e con gli enti locali, per quanto  di  competenza  statale,
per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonche'
l'istruzione  e   formazione   tecnica   superiore   e   i   rapporti
scuola-lavoro;  esercita  la  vigilanza  sulle  scuole  non   statali
paritarie e non paritarie, nonche' sulle scuole straniere in  Italia;
svolge attivita' di verifica e  di  vigilanza  al  fine  di  rilevare
l'efficienza dell'attivita' delle istituzioni scolastiche; valuta  il
grado di realizzazione del piano  per  l'offerta  formativa;  assegna
alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale  ed
esercita tutte le competenze, ivi comprese  le  relazioni  sindacali,
non  attribuite  alle  istituzioni  scolastiche   o   non   riservate
all'Amministrazione   centrale;   assicura   la   diffusione    delle
informazioni;  esercita  le  attribuzioni,  assumendo  legittimazione
passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale
della scuola,  nonche'  del  personale  amministrativo  in  servizio;
supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali, in raccordo
con la direzione generale per le  risorse  umane  e  finanziarie,  in
merito  alla  assegnazione  dei  fondi  alle  medesime   istituzioni.
L'ufficio scolastico regionale cura, inoltre, le  attivita'  connesse
ai procedimenti per responsabilita' penale,  amministrativo-contabile
e disciplinare a carico  del  personale  amministrativo  in  servizio
presso l'ufficio scolastico regionale esclusi i  dirigenti  di  prima
fascia e fatte salve le competenze di cui all'articolo  6,  comma  4,
lettere o) e q). 
  3.  L'ufficio  scolastico  regionale  e'  organizzato   in   uffici
dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni
sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi  e
di  monitoraggio  in  coordinamento   con   le   direzioni   generali
competenti.  Tali  uffici  svolgono,  in  particolare,  le   funzioni
relative:  alla  assistenza,  alla  consulenza  e  al  supporto  agli
istituti  scolastici  autonomi  per  le  procedure  amministrative  e
amministrativo-contabili in coordinamento con la  direzione  generale
per le risorse umane e finanziarie; alla gestione delle graduatorie e
dell'organico del  personale  docente,  educativo  e  amministrativo,
tecnico e ausiliario (ATA) ai fini  dell'assegnazione  delle  risorse
umane ai singoli istituti scolastici autonomi;  al  supporto  e  alla
consulenza  agli  istituti  scolastici   per   la   progettazione   e
innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri
attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di  scuole;  al
monitoraggio  dell'edilizia  scolastica  e  della   sicurezza   degli
edifici;  allo  stato  di  integrazione   degli   alunni   immigrati;
all'utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento
con le direzioni generali competenti; al raccordo ed interazione  con
le autonomie locali per la migliore  realizzazione  dell'integrazione
scolastica dei diversamente abili, alla promozione ed  incentivazione
della partecipazione studentesca; al raccordo con  i  comuni  per  la
verifica dell'osservanza dell'obbligo  scolastico;  alla  cura  delle
relazioni con le rappresentanze sindacali unitarie  (RSU)  e  con  le
organizzazioni sindacali territoriali. 
  4.  Presso  ciascun  ufficio  scolastico  regionale  e'  costituito
l'organo collegiale di cui all'articolo  75,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
  5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del
decreto legislativo n. 300  del  1999,  nei  confronti  di  dirigenti
preposti agli uffici scolastici regionali sono formulate dal Capo del
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito
il Capo del Dipartimento per il sistema  educativo  di  istruzione  e
formazione. 
  6. Nella Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di  Trento
e  di  Bolzano  continuano  ad  applicarsi,   per   quanto   concerne
l'organizzazione  dell'amministrazione  scolastica,  le  disposizioni
previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione  o  in
base ad essi adottate. Nella Regione siciliana continua ad applicarsi
l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto  in  materia  di
pubblica  istruzione  adottate  con  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 14 maggio 1985, n. 246. 
  7. Gli uffici scolastici regionali  sotto  elencati  si  articolano
negli uffici dirigenziali non generali per ciascuno indicati,  i  cui
compiti sono definiti con il decreto di cui al comma 8: 
    a) l'Ufficio  scolastico  regionale  per  l'Abruzzo,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  cinque
uffici dirigenziali non generali e in sei posizioni dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    b) l'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello non generale, si articola in quattro
uffici dirigenziali non generali e in cinque  posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    c) l'Ufficio scolastico regionale per  la  Calabria,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello generale, si articola in sei  uffici
dirigenziali non  generali  e  in  nove  posizioni  dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    d) l'Ufficio scolastico regionale per  la  Campania,  di  cui  e'
titolare un dirigente di  livello  generale,  si  articola  in  dieci
uffici  dirigenziali  non  generali  e   in   quattordici   posizioni
dirigenziali  non  generali   per   l'espletamento   delle   funzioni
tecnico-ispettive; 
    e) l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, di cui e'
titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  undici
uffici dirigenziali non generali e in dodici  posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    f) l'Ufficio scolastico regionale per il  Friuli-Venezia  Giulia,
di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si  articola  in
sei uffici dirigenziali non generali, di cui uno per  la  trattazione
degli affari riguardanti l'istruzione  in  lingua  slovena  ai  sensi
dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 2001,  n.  38,  e  in  sette
posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive; 
    g) l'Ufficio  scolastico  regionale  per  il  Lazio,  di  cui  e'
titolare un dirigente di  livello  generale,  si  articola  in  dieci
uffici dirigenziali non generali e in tredici posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    h) l'Ufficio scolastico regionale  per  la  Liguria,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  cinque
uffici dirigenziali non generali e in sei posizioni dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    i) l'Ufficio scolastico regionale per la  Lombardia,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello generale, si articola in quattordici
uffici dirigenziali non generali e in sedici  posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    l) l'Ufficio scolastico  regionale  per  le  Marche,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello generale, si articola in sei  uffici
dirigenziali non generali e  in  cinque  posizioni  dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    m) l'Ufficio scolastico  regionale  per  il  Molise,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello non generale, si articola in quattro
uffici dirigenziali non generali e in tre posizioni dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    n) l'Ufficio scolastico regionale per  il  Piemonte,  di  cui  e'
titolare un dirigente di  livello  generale,  si  articola  in  dieci
uffici dirigenziali non generali e in  dieci  posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    o) l'Ufficio scolastico  regionale  per  la  Puglia,  di  cui  e'
titolare un dirigente di  livello  generale,  si  articola  in  sette
uffici dirigenziali non generali e in nove posizioni dirigenziali non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    p) l'Ufficio scolastico regionale per  la  Sardegna,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello generale, si articola in otto uffici
dirigenziali non generali  e  in  sette  posizioni  dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    q) l'Ufficio scolastico regionale  per  la  Sicilia,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  undici
uffici dirigenziali non generali e in tredici posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    r) l'Ufficio scolastico regionale  per  la  Toscana,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  dodici
uffici dirigenziali non generali e in tredici posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    s)  l'Ufficio  scolastico  regionale  per  l'Umbria,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello non generale, si articola in quattro
uffici dirigenziali non generali e in quattro posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    t) l'Ufficio scolastico  regionale  per  il  Veneto,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello generale, si articola in otto uffici
dirigenziali non generali,  e  in  nove  posizioni  dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive. 
  8.  Su   proposta   dell'ufficio   scolastico   regionale,   previa
informativa alle organizzazioni sindacali di categoria, il  Ministro,
sentite  le  organizzazioni  sindacali  nazionali  aventi  titolo   a
partecipare alla contrattazione, adotta il  decreto  ministeriale  di
natura non regolamentare  per  la  definizione  organizzativa  e  dei
compiti degli uffici di livello dirigenziale non  generale  istituiti
presso ciascun ufficio territoriale. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante «Riforma  degli
          organi  collegiali  territoriali  della  scuola,  a   norma
          dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1999, n. 170: 
                «Art. 4. -  1.  E'  istituito,  presso  ogni  ufficio
          periferico regionale  dell'amministrazione  della  pubblica
          istruzione,  il  consiglio  regionale  dell'istruzione.  Il
          consiglio  dura  in  carica  tre  anni  ed  ha   competenze
          consultive e  di  supporto  all'amministrazione  a  livello
          regionale. Esso esprime pareri obbligatori  in  materia  di
          autonomia  delle  istituzioni  scolastiche,  di  attuazione
          delle   innovazioni   ordinamentali,    di    distribuzione
          dell'offerta formativa e di integrazione tra  istruzione  e
          formazione  professionale,  di  educazione  permanente,  di
          politiche   compensative   con   particolare    riferimento
          all'obbligo  formativo  e  al  diritto  allo   studio,   di
          reclutamento e mobilita' del personale, di attuazione degli
          organici funzionali di istituto. 
                2. Il consiglio esprime all'organo competente  parere
          obbligatorio  sui  provvedimenti  relativi   al   personale
          docente per i quali la  disciplina  sullo  stato  giuridico
          preveda il parere di un organo collegiale  a  tutela  della
          liberta' di insegnamento. 
                3. Il consiglio  e'  costituito  dai  presidenti  dei
          consigli scolastici  locali,  da  componenti  eletti  dalla
          rappresentanza  del  personale  della  scuola  statale  nei
          consigli scolastici locali e da tre componenti  eletti  dai
          rappresentanti  delle  scuole  pareggiate,   parificate   e
          legalmente riconosciute nei consigli  locali  e  da  cinque
          rappresentanti     designati      dalle      organizzazioni
          rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.  Del
          consiglio fa parte di  diritto  il  dirigente  dell'ufficio
          periferico regionale. 
                4. Il numero complessivo dei  componenti  eletti  dai
          consigli scolastici locali in rappresentanza del  personale
          scolastico in servizio  nella  regione  e'  determinato  in
          proporzione  al  numero  degli  appartenenti  al  personale
          dirigente, docente, amministrativo tecnico e ausiliario  in
          servizio nelle scuole statali: 14  e  16  seggi  quando  il
          suddetto  personale  sia  rispettivamente  in  numero   non
          superiore  e  superiore   a   50.000.   E'   garantita   la
          rappresentanza di tre ovvero quattro  unita'  di  personale
          docente per ciascun grado di istruzione nonche'  di  almeno
          un  dirigente  scolastico  e  di  un   rappresentante   del
          personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. 
                5. Il consiglio elegge nel suo  seno,  a  maggioranza
          assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora  nella
          prima votazione non si raggiunga la  predetta  maggioranza,
          il presidente e' eletto a maggioranza relativa dei votanti. 
                6. All'interno del consiglio e' istituita un'apposita
          sezione, della quale  fanno  parte  i  docenti  eletti  dal
          personale della scuola, per  l'esercizio  delle  competenze
          consultive di cui al comma 2. 
                7.  Le  deliberazioni  adottate  dal   consiglio   in
          assemblea generale sono valide se e' presente un terzo  dei
          componenti.   Tutti   i   pareri,   ivi   compresi   quelli
          obbligatori, sono resi nel termine  di  trenta  giorni.  In
          casi  di  particolare  urgenza  il  dirigente  dell'ufficio
          periferico regionale puo' assegnare un termine diverso, non
          inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di trenta o
          quello  inferiore  assegnato   dal   dirigente,   si   puo'
          prescindere dal parere. 
                8. Il consiglio, nella prima seduta successiva al suo
          insediamento, adotta un regolamento nel quale disciplina la
          organizzazione  dei  propri  lavori  e  l'attribuzione   di
          specifiche   competenze   ad   apposite   commissioni.   Il
          regolamento   puo'   prevedere   la   composizione   e   il
          funzionamento  di  una  giunta  esecutiva  presieduta   dal
          dirigente dell'ufficio periferico regionale. 
                9. Il  dirigente  dell'ufficio  periferico  regionale
          provvede alla costituzione di una segreteria del  consiglio
          regionale dell'istruzione. 
                10. Presso l'ufficio periferico regionale avente sede
          nella  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e'   istituito   un
          consiglio  regionale  dell'istruzione  per  le  scuole  con
          lingua di insegnamento slovena, composto dai rappresentanti
          del personale delle predette  scuole  statali,  pareggiate,
          parificate e legalmente riconosciute  eletti  nei  consigli
          scolastici locali, nonche' da tre rappresentanti  designati
          dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e
          dei  lavoratori.  Ai  predetti  consigli  si  applicano  le
          disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 11. 
                11. I termini  e  le  modalita'  per  l'elezione  dei
          componenti  dei  consigli  regionali  sono  stabiliti   con
          l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 9.». 
              - Il riferimento relativo  al  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112, e' riportato alle note all'articolo 5. 
              - I riferimenti relativi all'articolo  75,  comma  3  e
          all'articolo 5, comma 5,  lettere  f)  e  g),  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  sono  riportati  alle
          note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, recante
          «Norme di attuazione dello statuto della Regione  siciliana
          in  materia  di  pubblica  istruzione»,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1985, n. 135: 
                «Art.  9.  Fino  a  quando  non  sara'   diversamente
          provveduto, per l'esercizio delle attribuzioni  di  cui  al
          presente  decreto  l'amministrazione  regionale  si  avvale
          degli organi e degli uffici periferici del Ministero  della
          pubblica istruzione esistenti nel territorio della  regione
          e del personale ivi in servizio, il quale nello svolgimento
          delle funzioni attribuite  alla  regione  ha  l'obbligo  di
          seguire le direttive dell'amministrazione regionale. 
                Le piante  organiche  degli  uffici  e  degli  organi
          periferici, di cui la regione  si  avvale  per  l'esercizio
          delle funzioni trasferite con  il  presente  decreto,  sono
          stabilite dallo Stato, sentita la regione. 
                L'amministrazione regionale  esercita  nei  confronti
          del personale di cui al  presente  articolo,  relativamente
          all'utilizzazione,  le  attribuzioni  del  Ministero  della
          pubblica istruzione, salvo i casi  in  cui,  in  base  alle
          vigenti disposizioni, il provvedimento  ministeriale  debba
          essere preceduto  da  deliberazioni  di  organi  collegiali
          istituiti presso il Ministero. 
                I   provvedimenti    adottati    dall'amministrazione
          regionale ai  sensi  del  comma  precedente  devono  essere
          comunicati al Ministero della pubblica istruzione, il quale
          puo', entro il termine di trenta  giorni  dal  ricevimento,
          chiederne   il   riesame.   Trascorso   tale   termine   il
          provvedimento diventa esecutivo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13 della  legge  23
          febbraio  2001,  n.  38,  recante  «Norme  a  tutela  della
          minoranza linguistica slovena della Regione  Friuli-Venezia
          Giulia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo  2001,
          n. 56: 
                «Art. 13.  -  1.  Per  la  trattazione  degli  affari
          riguardanti  l'istruzione   in   lingua   slovena,   presso
          l'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia e'
          istituito uno speciale  ufficio  diretto  da  un  dirigente
          regionale nominato dal Ministro della  pubblica  istruzione
          tra     il     personale     dirigenziale     dei     ruoli
          dell'amministrazione scolastica centrale e periferica e tra
          i  dirigenti  scolastici  delle  scuole   con   lingua   di
          insegnamento slovena. Tale ufficio  provvede  a  gestire  i
          ruoli del personale  delle  scuole  e  degli  istituti  con
          lingua di insegnamento slovena. 
                2. Al personale dell'ufficio di cui  al  comma  1  e'
          richiesta la piena conoscenza della lingua slovena. 
                3. Al fine di soddisfare  le  esigenze  di  autonomia
          dell'istruzione  in  lingua   slovena   e'   istituita   la
          Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua
          slovena, presieduta dal dirigente regionale di cui al comma
          1. La  composizione  della  Commissione,  le  modalita'  di
          nomina ed il suo  funzionamento  sono  disciplinati,  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
          Comitato, entro diciotto mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente  legge.  La  Commissione  di  cui  al
          presente comma sostituisce quella prevista dall'articolo  9
          della legge 22 dicembre 1973, n. 932,  fatto  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 24 della presente legge. 
                4. Per le finalita' di cui al  presente  articolo  e'
          autorizzata la spesa massima di lire 895  milioni  annue  a
          decorrere dall'anno 2001.».