Art. 7 Uffici scolastici regionali 1. Gli uffici scolastici sono uffici di livello dirigenziale generale o, in relazione alla popolazione studentesca della relativa regione, di livello dirigenziale non generale, cui sono assegnate le funzioni individuate dal comma 2. Gli uffici scolastici hanno dimensione regionale, secondo le disposizioni di cui al comma 7. Il numero complessivo degli uffici scolastici regionali e' di diciotto, di cui quindici di livello dirigenziale generale. 2. L'ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. Il dirigente di livello generale preposto all'ufficio scolastico regionale adotta, per i dirigenti di livello non generale assegnati all'ufficio medesimo, gli atti di incarico e stipula dei contratti individuali di lavoro. Per gli uffici scolastici regionali di livello non generale, il dirigente titolare e' individuato dal dirigente di livello generale della direzione generale per le risorse umane e finanziarie, che adotta il relativo incarico e stipula il contratto individuale di lavoro e, su proposta del predetto dirigente titolare dell'ufficio scolastico regionale, adotta, altresi', gli atti di incarico e stipula dei contratti individuali di lavoro per tutti gli altri dirigenti di livello non generale assegnati all'ufficio medesimo. L'ufficio scolastico regionale provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attivita' strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'Amministrazione regionale. Al fine di assicurare la continuita' istituzionale del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini, attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilita' organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonche' l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro; esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonche' sulle scuole straniere in Italia; svolge attivita' di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l'efficienza dell'attivita' delle istituzioni scolastiche; valuta il grado di realizzazione del piano per l'offerta formativa; assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale; assicura la diffusione delle informazioni; esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonche' del personale amministrativo in servizio; supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali, in raccordo con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie, in merito alla assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni. L'ufficio scolastico regionale cura, inoltre, le attivita' connesse ai procedimenti per responsabilita' penale, amministrativo-contabile e disciplinare a carico del personale amministrativo in servizio presso l'ufficio scolastico regionale esclusi i dirigenti di prima fascia e fatte salve le competenze di cui all'articolo 6, comma 4, lettere o) e q). 3. L'ufficio scolastico regionale e' organizzato in uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio in coordinamento con le direzioni generali competenti. Tali uffici svolgono, in particolare, le funzioni relative: alla assistenza, alla consulenza e al supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili in coordinamento con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie; alla gestione delle graduatorie e dell'organico del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto e alla consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole; al monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici; allo stato di integrazione degli alunni immigrati; all'utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali competenti; al raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, alla promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca; al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e con le organizzazioni sindacali territoriali. 4. Presso ciascun ufficio scolastico regionale e' costituito l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del decreto legislativo n. 300 del 1999, nei confronti di dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali sono formulate dal Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione. 6. Nella Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano continuano ad applicarsi, per quanto concerne l'organizzazione dell'amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella Regione siciliana continua ad applicarsi l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246. 7. Gli uffici scolastici regionali sotto elencati si articolano negli uffici dirigenziali non generali per ciascuno indicati, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui al comma 8: a) l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in cinque uffici dirigenziali non generali e in sei posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; b) l'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata, di cui e' titolare un dirigente di livello non generale, si articola in quattro uffici dirigenziali non generali e in cinque posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; c) l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in sei uffici dirigenziali non generali e in nove posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; d) l'Ufficio scolastico regionale per la Campania, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in dieci uffici dirigenziali non generali e in quattordici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; e) l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in undici uffici dirigenziali non generali e in dodici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; f) l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in sei uffici dirigenziali non generali, di cui uno per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e in sette posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; g) l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in dieci uffici dirigenziali non generali e in tredici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; h) l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in cinque uffici dirigenziali non generali e in sei posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; i) l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in quattordici uffici dirigenziali non generali e in sedici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; l) l'Ufficio scolastico regionale per le Marche, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in sei uffici dirigenziali non generali e in cinque posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; m) l'Ufficio scolastico regionale per il Molise, di cui e' titolare un dirigente di livello non generale, si articola in quattro uffici dirigenziali non generali e in tre posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; n) l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in dieci uffici dirigenziali non generali e in dieci posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; o) l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in sette uffici dirigenziali non generali e in nove posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; p) l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in otto uffici dirigenziali non generali e in sette posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; q) l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in undici uffici dirigenziali non generali e in tredici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; r) l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in dodici uffici dirigenziali non generali e in tredici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; s) l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria, di cui e' titolare un dirigente di livello non generale, si articola in quattro uffici dirigenziali non generali e in quattro posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; t) l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in otto uffici dirigenziali non generali, e in nove posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive. 8. Su proposta dell'ufficio scolastico regionale, previa informativa alle organizzazioni sindacali di categoria, il Ministro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo a partecipare alla contrattazione, adotta il decreto ministeriale di natura non regolamentare per la definizione organizzativa e dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso ciascun ufficio territoriale.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1999, n. 170: «Art. 4. - 1. E' istituito, presso ogni ufficio periferico regionale dell'amministrazione della pubblica istruzione, il consiglio regionale dell'istruzione. Il consiglio dura in carica tre anni ed ha competenze consultive e di supporto all'amministrazione a livello regionale. Esso esprime pareri obbligatori in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, di attuazione delle innovazioni ordinamentali, di distribuzione dell'offerta formativa e di integrazione tra istruzione e formazione professionale, di educazione permanente, di politiche compensative con particolare riferimento all'obbligo formativo e al diritto allo studio, di reclutamento e mobilita' del personale, di attuazione degli organici funzionali di istituto. 2. Il consiglio esprime all'organo competente parere obbligatorio sui provvedimenti relativi al personale docente per i quali la disciplina sullo stato giuridico preveda il parere di un organo collegiale a tutela della liberta' di insegnamento. 3. Il consiglio e' costituito dai presidenti dei consigli scolastici locali, da componenti eletti dalla rappresentanza del personale della scuola statale nei consigli scolastici locali e da tre componenti eletti dai rappresentanti delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute nei consigli locali e da cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Del consiglio fa parte di diritto il dirigente dell'ufficio periferico regionale. 4. Il numero complessivo dei componenti eletti dai consigli scolastici locali in rappresentanza del personale scolastico in servizio nella regione e' determinato in proporzione al numero degli appartenenti al personale dirigente, docente, amministrativo tecnico e ausiliario in servizio nelle scuole statali: 14 e 16 seggi quando il suddetto personale sia rispettivamente in numero non superiore e superiore a 50.000. E' garantita la rappresentanza di tre ovvero quattro unita' di personale docente per ciascun grado di istruzione nonche' di almeno un dirigente scolastico e di un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. 5. Il consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il presidente e' eletto a maggioranza relativa dei votanti. 6. All'interno del consiglio e' istituita un'apposita sezione, della quale fanno parte i docenti eletti dal personale della scuola, per l'esercizio delle competenze consultive di cui al comma 2. 7. Le deliberazioni adottate dal consiglio in assemblea generale sono valide se e' presente un terzo dei componenti. Tutti i pareri, ivi compresi quelli obbligatori, sono resi nel termine di trenta giorni. In casi di particolare urgenza il dirigente dell'ufficio periferico regionale puo' assegnare un termine diverso, non inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di trenta o quello inferiore assegnato dal dirigente, si puo' prescindere dal parere. 8. Il consiglio, nella prima seduta successiva al suo insediamento, adotta un regolamento nel quale disciplina la organizzazione dei propri lavori e l'attribuzione di specifiche competenze ad apposite commissioni. Il regolamento puo' prevedere la composizione e il funzionamento di una giunta esecutiva presieduta dal dirigente dell'ufficio periferico regionale. 9. Il dirigente dell'ufficio periferico regionale provvede alla costituzione di una segreteria del consiglio regionale dell'istruzione. 10. Presso l'ufficio periferico regionale avente sede nella Regione Friuli-Venezia Giulia e' istituito un consiglio regionale dell'istruzione per le scuole con lingua di insegnamento slovena, composto dai rappresentanti del personale delle predette scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute eletti nei consigli scolastici locali, nonche' da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Ai predetti consigli si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 11. 11. I termini e le modalita' per l'elezione dei componenti dei consigli regionali sono stabiliti con l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 9.». - Il riferimento relativo al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' riportato alle note all'articolo 5. - I riferimenti relativi all'articolo 75, comma 3 e all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono riportati alle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, recante «Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1985, n. 135: «Art. 9. Fino a quando non sara' diversamente provveduto, per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto l'amministrazione regionale si avvale degli organi e degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione esistenti nel territorio della regione e del personale ivi in servizio, il quale nello svolgimento delle funzioni attribuite alla regione ha l'obbligo di seguire le direttive dell'amministrazione regionale. Le piante organiche degli uffici e degli organi periferici, di cui la regione si avvale per l'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto, sono stabilite dallo Stato, sentita la regione. L'amministrazione regionale esercita nei confronti del personale di cui al presente articolo, relativamente all'utilizzazione, le attribuzioni del Ministero della pubblica istruzione, salvo i casi in cui, in base alle vigenti disposizioni, il provvedimento ministeriale debba essere preceduto da deliberazioni di organi collegiali istituiti presso il Ministero. I provvedimenti adottati dall'amministrazione regionale ai sensi del comma precedente devono essere comunicati al Ministero della pubblica istruzione, il quale puo', entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, chiederne il riesame. Trascorso tale termine il provvedimento diventa esecutivo.». - Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante «Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2001, n. 56: «Art. 13. - 1. Per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena, presso l'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia e' istituito uno speciale ufficio diretto da un dirigente regionale nominato dal Ministro della pubblica istruzione tra il personale dirigenziale dei ruoli dell'amministrazione scolastica centrale e periferica e tra i dirigenti scolastici delle scuole con lingua di insegnamento slovena. Tale ufficio provvede a gestire i ruoli del personale delle scuole e degli istituti con lingua di insegnamento slovena. 2. Al personale dell'ufficio di cui al comma 1 e' richiesta la piena conoscenza della lingua slovena. 3. Al fine di soddisfare le esigenze di autonomia dell'istruzione in lingua slovena e' istituita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, presieduta dal dirigente regionale di cui al comma 1. La composizione della Commissione, le modalita' di nomina ed il suo funzionamento sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione di cui al presente comma sostituisce quella prevista dall'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 della presente legge. 4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa massima di lire 895 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.».