Art. 8 
 
                           Corpo ispettivo 
 
  1. Il corpo ispettivo,  composto  dai  dirigenti  che  svolgono  la
funzione   tecnico-ispettiva,   e'   collocato,    a    livello    di
Amministrazione centrale, in posizione di dipendenza  funzionale  dal
Capo del Dipartimento  per  il  sistema  educativo  di  istruzione  e
formazione e,  a  livello  periferico,  in  posizione  di  dipendenza
funzionale dai dirigenti preposti  a  capo  degli  uffici  scolastici
regionali. Il Capo del  Dipartimento  per  il  sistema  educativo  di
istruzione e formazione individua tra i  dirigenti  che  svolgono  la
funzione  tecnico-ispettiva,  un  coordinatore,  al  quale   non   e'
corrisposto alcun compenso ovvero emolumento aggiuntivo. Lo stesso e'
preposto  a  svolgere  le  funzioni  di  gestione   della   struttura
tecnico-organizzativa delle prove degli esami di Stato.  Con  decreto
del  Ministro  sono  determinate  le  modalita'  di  esercizio  della
funzione tecnico-ispettiva.