Art. 9 
 
             Uffici di livello dirigenziale non generale 
 
  1. All'individuazione degli  uffici  di  livello  dirigenziale  non
generale, nonche' alla definizione dei relativi compiti, si  provvede
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
regolamento, su  proposta  dei  capi  dei  dipartimenti  interessati,
sentite le organizzazioni  sindacali,  con  decreto  ministeriale  di
natura non regolamentare, ai sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis,
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  dell'articolo  4,
comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il riferimento relativo all'articolo 17, comma 4-bis,
          lettera  e),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e'
          riportato alle note alle premesse. 
              - Il riferimento relativo all'articolo 4, comma 4,  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e'  riportato
          alle note alle premesse.