IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 1, comma 288, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, che, al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento
elettronici, ha previsto il riconoscimento del diritto a un  rimborso
in denaro per le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio
dello Stato, che fuori dall'esercizio di attivita' d'impresa, arte  o
professione,  effettuano  abitualmente  acquisti  con  strumenti   di
pagamento elettronici da soggetti che svolgono attivita'  di  vendita
di beni e di prestazione di servizi; 
  Visto l'articolo 1, commi 288 e 289, della legge 27 dicembre  2019,
n. 160, che prevede l'adozione, da parte del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, di uno o piu' decreti per definire le condizioni, i casi e
i criteri per l'attribuzione di tale rimborso, anche in relazione  ai
volumi  e  alla  frequenza  degli  acquisti,  le  forme  di  adesione
volontaria, gli strumenti di pagamento  elettronici  e  le  attivita'
rilevanti, sempre ai fini dell'attribuzione del rimborso; 
  Considerato che  l'articolo  1,  commi  289-bis  e  289-ter,  della
predetta legge n. 160 del 2019, consente al Ministero dell'economia e
delle finanze di avvalersi della  societa'  di  cui  all'articolo  8,
comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,  nonche'  della
societa' Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.
al fine di, rispettivamente, sviluppare i servizi  di  progettazione,
realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo
del rimborso di cui ai commi  288  e  289  della  predetta  legge  27
dicembre 2019, n. 160, e di procedere alle attivita' di  attribuzione
ed  erogazione  dei  rimborsi,  nonche'  di  ogni   altra   attivita'
strumentale e accessoria, ivi inclusa la gestione dei reclami e delle
eventuali controversie; 
  Visto, altresi', l'articolo 1, comma 290, della legge  27  dicembre
2019, n. 160, che,  al  fine  di  garantire  le  risorse  finanziarie
necessarie per l'attuazione dei rimborsi e le spese per le  attivita'
legate all'attuazione delle misure di cui ai citati commi 288 e  289,
prevedeva lo stanziamento nello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, su apposito fondo,  dell'importo  pari
ad euro 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022; 
  Visto l'articolo 265, comma 7, lettera  b),  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, che ha ridotto  di  3.000  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
  Visto il comma 2 dell'articolo 73 del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, che, al fine di garantire le risorse  finanziarie  necessarie
per l'attribuzione dei rimborsi e la copertura delle ulteriori  spese
derivanti dall'attuazione della misura, ha incrementato la  dotazione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge  27  dicembre
2019, n. 160, di 2,2 milioni per l'anno 2020 e di 1.750  milioni  per
l'anno 2021; 
  Sentito il Garante per la protezione dei  dati  personali,  che  ha
reso il parere di competenza con nota n. 179 del 13 ottobre 2020; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 novembre 2020; 
  Vista la comunicazione in data 16 novembre 2020 alla Presidenza del
Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400;  
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
    a) «programma»: il programma infrannuale di rimborso in denaro  a
favore  degli  aderenti  che,  fuori  dall'esercizio   di   attivita'
d'impresa, arte  o  professione,  effettuano  acquisti  da  esercenti
mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici; 
    b)  «strumenti  di  pagamento  elettronici»:  gli  strumenti   di
pagamento nell'ambito di operazioni di acquisto di beni o servizi per
il tramite di un dispositivo di accettazione, e precisamente:  a)  la
moneta elettronica di cui all'articolo 1, comma  2,  lettera  h-ter),
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b)  gli  strumenti
che consentono l'esecuzione di  operazioni  di  pagamento  effettuate
nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1,  comma  2,  lettera
h-septies.1), del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,
inclusi quelli di cui  all'articolo  2,  comma  2,  lettera  m),  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
    c) «esercente»: il soggetto che svolge attivita'  di  vendita  di
beni e di prestazione di servizi  presso  il  quale  sono  effettuati
acquisti mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici  e
tramite un acquirer convenzionato; 
    d) «aderente»:  la  persona  fisica  maggiorenne,  residente  nel
territorio dello Stato, che partecipa al programma; 
    e) «acquirer convenzionato»:  il  soggetto  che  ha  concluso  un
accordo con l'esercente per l'utilizzo di dispositivi di accettazione
e che ha sottoscritto, altresi', una convenzione con la PagoPA S.p.A.
per  partecipare  al  programma  ovvero   Bancomat   S.p.A.,   previa
sottoscrizione della convenzione con la PagoPA S.p.A.; 
    f) «identificativo univoco  dell'esercente»  o  «MerchantID»:  il
numero  che  identifica  l'esercente  univocamente  all'interno   del
sistema dei pagamenti elettronici e in  ogni  singola  operazione  di
pagamento eseguita in favore dell'esercente; 
    g) «issuer convenzionato»: il  soggetto  che  abbia  concluso  un
accordo con  il  pagatore  per  la  fornitura  di  uno  strumento  di
pagamento elettronico e che abbia sottoscritto una convenzione con la
PagoPA S.p.A. ovvero il soggetto che abbia sottoscritto con la PagoPA
S.p.A. una convenzione per potere mettere a disposizione  dei  propri
clienti, in alternativa all'APP IO,  un  sistema  per  l'adesione  al
programma; 
    h) «sistema cashback»: il sistema, predisposto e gestito ai sensi
del presente decreto dalla societa' PagoPA S.p.A., nell'ambito  della
piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che raccoglie i dati  rilevanti,  ai
fini della  partecipazione  al  programma,  degli  aderenti  e  degli
esercenti, definisce  la  graduatoria  e  trasmette  le  informazioni
rilevanti all'APP IO e ai sistemi messi a disposizione  dagli  issuer
convenzionati  e,  ai  fini  dell'erogazione   del   rimborso,   alla
Consap-Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.; 
    i) «APP IO»: l'applicazione,  prevista  all'articolo  64-bis  del
decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, predisposta e gestita da
PagoPA S.p.A. in virtu' dell'articolo 8, comma 2,  del  decreto-legge
14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla  legge
11 febbraio 2019, n.  12,  tramite  la  quale  gli  aderenti  possono
partecipare al programma e visualizzare la graduatoria finale; 
    l) «primary account number» o «PAN»: il numero identificativo  di
una carta di debito o di credito o prepagata, associato  alla  stessa
fin   dalla   sua   emissione,   ovvero   l'identificativo    univoco
dell'aderente che effettua la transazione, nel caso di  strumenti  di
pagamento elettronici che  non  prevedano  il  numero  identificativo
della carta; 
    m)  «codice   carta   crittografato   in   modo   irreversibile»:
l'oscuramento crittografico non reversibile del PAN (Hashpan); 
    n) «circuito PagoBancomat»: il circuito domestico di  titolarita'
di Bancomat S.p.A., operante  su  carte  emesse  dai  singoli  issuer
sottoscrittori delle licenze emesse dalla stessa Bancomat S.p.A.; 
    o) «dispositivo di accettazione»: il dispositivo fisico che,  per
il tramite di software e/o  applicazioni  informatiche,  consente  il
pagamento degli acquisti tramite strumenti di pagamento elettronici; 
    p) «marca temporale»: sequenza di caratteri che rappresentano una
data  e/o  un  orario  per  accertare   l'effettiva   esecuzione   di
un'operazione di pagamento e che, piu' precisamente, indica il numero
di secondi trascorsi tra la  data  e/o  l'orario  dell'operazione  di
pagamento e una data e/o un orario convenzionale; 
    q) «MEF»: il Ministero dell'economia e delle finanze; 
    r) «SPID»:  il  sistema  pubblico  d'identita'  digitale  di  cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    s)  «CIE»:  il  documento  d'identita'  munito  di  elementi  per
l'identificazione fisica del titolare, di  cui  all'articolo  66  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    t)  «valutazione  di  impatto  sulla  protezione  dei  dati»:  la
valutazione d'impatto di  cui  all'articolo  35  del  regolamento  UE
2016/679.  
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE) 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo  dei  commi  288,  289,  289-bis,
          289-ter, 290 dell'art. 1 della legge 27 dicembre  2019,  n.
          160  (Bilancio  di  previsione  dello  Stato   per   l'anno
          finanziario 2020 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2020-2022 (Legge di bilancio 2020): 
              «288. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di
          pagamento  elettronici,  le  persone  fisiche   maggiorenni
          residenti  nel   territorio   dello   Stato,   che,   fuori
          dall'esercizio di attivita' d'impresa, arte o  professione,
          effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento
          elettronici da soggetti che svolgono attivita'  di  vendita
          di beni e di prestazione di servizi, hanno  diritto  ad  un
          rimborso in denaro, alle condizioni, nei casi e sulla  base
          dei  criteri   individuati   dal   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze di cui al comma 289. 
              289. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
          il Garante per la  protezione  dei  dati  personali,  entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.
          104, emana uno o piu'  decreti  al  fine  di  stabilire  le
          condizioni e le modalita' attuative delle  disposizioni  di
          cui ai commi 288, 289-bis e 289-ter, inclusi  le  forme  di
          adesione volontaria e  i  criteri  per  l'attribuzione  del
          rimborso, anche in relazione ai volumi  ed  alla  frequenza
          degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le
          attivita' rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso,
          nei limiti dello stanziamento di cui al  comma  290,  fermo
          restando quanto previsto dai commi 289-bis e 289-ter. 
              289-bis. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          utilizza la piattaforma di cui all'art.  5,  comma  2,  del
          decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e affida  alla
          societa' di cui all'art. 8, comma 2, del  decreto-legge  14
          dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 11 febbraio 2019, n. 12, i servizi di  progettazione,
          realizzazione e gestione del sistema informativo  destinato
          al calcolo del rimborso di cui ai  commi  288  e  289.  Gli
          oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non
          superiori a 2,2 milioni per l'anno 2020, ed a 3 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2021 e  2022,  sono  a  carico
          delle risorse finanziarie di cui al comma 290. 
              289-ter. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          affida alla Concessionaria  servizi  assicurativi  pubblici
          (Consap) Spa le attivita' di attribuzione ed erogazione dei
          rimborsi di cui ai commi  288  e  289  nonche'  ogni  altra
          attivita' strumentale e accessoria, ivi inclusa la gestione
          dei reclami e delle eventuali controversie. Gli oneri e  le
          spese relative ai predetti servizi, comunque non  superiori
          a 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021  e
          2022, sono a carico delle risorse  finanziarie  di  cui  al
          comma 290. 
              290.  Al  fine  di  garantire  le  risorse  finanziarie
          necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le  spese  per
          le attivita' legate all'attuazione della misura di  cui  ai
          commi 288 e 289, nello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e'  stanziato  su  apposito
          fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni  2021
          e 2022. Il suddetto importo e' integrato con  le  eventuali
          maggiori   entrate   derivanti   dall'emersione   di   base
          imponibile  conseguente  all'applicazione  della   predetta
          misura, come rilevate dalla Commissione istituita ai  sensi
          dell'art. 10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre  2009,
          n. 196.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  8  del
          decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.  135,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  febbraio  2019,   n.   12
          (Disposizioni   urgenti   in   materia   di   sostegno    e
          semplificazione  per  le  imprese   e   per   la   pubblica
          amministrazione): 
              «Art. 8 (Piattaforme digitali).  -  1.  -  1-quinquies.
          (Omissis). 
              2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto, per lo svolgimento delle attivita' di cui
          al  comma  1,  sulla  base  degli  obiettivi  indicati  con
          direttiva  adottata  dal  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri, e' costituita una societa' per azioni interamente
          partecipata dallo Stato, ai sensi dell'art. 9  del  decreto
          legislativo 19 agosto  2016,  n.  175,  secondo  criteri  e
          modalita'  individuati  con  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri,   utilizzando   ai   fini   della
          sottoscrizione del capitale sociale  iniziale  quota  parte
          delle risorse finanziarie gia' destinate  dall'Agenzia  per
          l'Italia digitale per le esigenze della piattaforma di  cui
          al comma 1, secondo  procedure  definite  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette  risorse
          finanziarie sono versate, nell'anno 2019,  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate allo  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e
          destinate  al  bilancio  autonomo  della   Presidenza   del
          Consiglio dei ministri. Nello statuto della  societa'  sono
          previste  modalita'  di  vigilanza,  anche  ai  fini  della
          verifica degli obiettivi di cui al comma 1,  da  parte  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          delegato. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma  7  dell'art.  265  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  Sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
              «Art. 265 (Disposizioni finanziarie finali). - 1. -  6.
          (Omissis). 
              7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 5, 14, 15,
          19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 40,
          42, 43, 44, 48, 49, 52, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
          78, 82, 84, 85, 89-bis, 92, 94, 98,  101,  102,  103,  104,
          105, 106, 107, 111, 112, 115, 119, 120, 123, 124, 125, 129,
          130, 133, 136, 137, 143, 145, 147, 152, 153, 157, 175, 176,
          177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189,
          190, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 209, 210,
          211, 213-bis, 214, 219, 222, 223, 225, 227,  230,  230-bis,
          commi 1 e 3, 231, 232, 233, 235, 236, 238, 239, e dai commi
          3, 4, 5 e 6 del presente art., con esclusione di quelli che
          prevedono autonoma copertura, si provvede: 
                a) quanto a 364,92 milioni di euro per l'anno 2020, a
          1.025 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.145,5 milioni di
          euro per l'anno 2022, a 278,53 milioni di euro  per  l'anno
          2023, a 138,83 milioni di euro per l'anno  2024,  a  129,97
          milioni di euro per l'anno 2025, a 125,47 milioni  di  euro
          per l'anno 2026, a 1.080,72  milioni  di  euro  per  l'anno
          2027, a 329,32 milioni di euro per l'anno  2028,  a  325,07
          milioni di euro per l'anno 2029, a 301,06 milioni  di  euro
          per l'anno 2030, a 105,52 milioni di euro per l'anno 2031 e
          a 99,82 milioni di euro per l'anno 2032, che aumentano,  in
          termini di fabbisogno e  indebitamento  netto,  a  1.006,27
          milioni di euro per l'anno 2020, a 1.450,37 milioni di euro
          per l'anno 2021 e a  60,62  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti
          dagli articoli 1, 2, 5, 19, 20, 22, 23, 48, 95,  103,  115,
          119, 129, 133, 136, 137, 141,  157,  176,211,219,  235,238,
          255 e 258; 
                b) quanto a 3.000 milioni di euro  per  l'anno  2021,
          mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo
          di cui all'art. 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019,
          n. 160; 
                c) mediante il ricorso all'indebitamento  di  cui  al
          comma 1. 
              (Omissis)». 
              - Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  73  del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126  (Misure
          urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia): 
              «Art. 73 (Rifinanziamento  cashback  -  Modifiche  alla
          legge 27 dicembre 2019, n. 160). - 1. Omissis. 
              2. La dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma 290,
          della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  e'  incrementata  di
          2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.750  milioni  di
          euro per l'anno 2021. Agli oneri di cui al  presente  art.,
          pari a 2,2 milioni di  euro  per  l'anno  2020  e  a  1.750
          milioni di euro per  l'anno  2021,  si  provvede  ai  sensi
          dell'art. 114.». 
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'art.  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. Omissis. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. 
              Tali regolamenti, per materie  di  competenza  di  piu'
          ministri,   possono    essere    adottati    con    decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione  da  parte  della   legge.   I   regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei ministri prima della loro emanazione. 
              Omissis.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  1  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e creditizia [TUB]): 
              «Art. 1 (Definizioni). - 1. (Omissis). 
              2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
                a) «banca italiana»: la banca avente sede  legale  in
          Italia; 
                b) «banca comunitaria»: la banca avente sede legale e
          amministrazione centrale in un medesimo  Stato  comunitario
          diverso dall'Italia; 
                c) «banca extracomunitaria»:  la  banca  avente  sede
          legale in uno Stato terzo; 
                d)  «soggetto  significativo»:  i  soggetti  definiti
          dall'art. 2, n. 16, del regolamento (UE) n.  468/2014,  sui
          quali la BCE esercita la vigilanza diretta  in  conformita'
          delle disposizioni del MVU; 
                d-bis) «soggetto  meno  significativo»:  i  soggetti,
          sottoposti a vigilanza  nell'ambito  del  MVU,  diversi  da
          quelli di cui alla lettera d); 
                e) «succursale»: una sede che costituisce una  parte,
          sprovvista di personalita'  giuridica,  di  una  banca,  un
          istituto di moneta elettronica o un istituto di  pagamento,
          e  che  effettua  direttamente,  in  tutto  o   in   parte,
          l'attivita'  a  cui  la  banca  o   l'istituto   e'   stato
          autorizzato; 
                f) «attivita' ammesse al  mutuo  riconoscimento»:  le
          attivita' di: 
                  1) raccolta  di  depositi  o  di  altri  fondi  con
          obbligo di restituzione; 
                  2) operazioni di prestito (compreso in  particolare
          il credito al consumo, il credito con garanzia  ipotecaria,
          il factoring, le cessioni  di  credito  pro  soluto  e  pro
          solvendo, il credito commerciale incluso il «forfaiting»); 
                  3) leasing finanziario; 
                  4) prestazione di servizi di pagamento; 
                  5) emissione  e  gestione  di  mezzi  di  pagamento
          («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in
          cui quest'attivita' non rientra nel punto 4; 
                  6) rilascio di garanzie e di impegni di firma; 
                  7) operazioni per proprio conto o per  conto  della
          clientela in: 
                    strumenti   di   mercato   monetario    (assegni,
          cambiali, certificati di deposito, ecc.); 
                    cambi; 
                    strumenti finanziari a termine e opzioni; 
                    contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse; 
                    valori mobiliari; 
                  8)  partecipazione  alle  emissioni  di  titoli   e
          prestazioni di servizi connessi; 
                  9) consulenza alle imprese in materia di  struttura
          finanziaria,  di  strategia  industriale  e  di   questioni
          connesse, nonche' consulenza  e  servizi  nel  campo  delle
          concentrazioni e del rilievo di imprese; 
                  10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo
          «money broking»; 
                  11)  gestione  o  consulenza  nella   gestione   di
          patrimoni; 
                  12) custodia e amministrazione di valori mobiliari; 
                  13) servizi di informazione commerciale; 
                  14) locazione di cassette di sicurezza; 
                  15) altre attivita' che, in virtu' delle misure  di
          adattamento  assunte  dalle  autorita'  comunitarie,   sono
          aggiunte all'elenco  allegato  alla  seconda  direttiva  in
          materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n.
          89/646/CEE del 15 dicembre 1989; 
                g) «intermediari  finanziari»:  i  soggetti  iscritti
          nell'elenco previsto dall'art. 106; 
                h) «stretti legami»: i rapporti tra una  banca  e  un
          soggetto italiano o estero che: 
                  1) controlla la banca; 
                  2) e' controllato dalla banca; 
                  3)  e'  controllato  dallo  stesso   soggetto   che
          controlla la banca; 
                  4) partecipa al capitale della banca in misura pari
          almeno al 20% del capitale con diritto di voto; 
                  5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno
          al 20% del capitale con diritto di voto; 
                h-bis) «istituti di moneta elettronica»: le  imprese,
          diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica; 
                h-bis.1) «istituti di moneta elettronica comunitari»:
          gli istituti di moneta elettronica  aventi  sede  legale  e
          amministrazione centrale in uno  stesso  Stato  comunitario
          diverso dall'Italia; 
                h-ter)  «moneta  elettronica»:  il  valore  monetario
          memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione
          magnetica,  rappresentato  da  un  credito  nei   confronti
          dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni  di
          pagamento come definite all'art. 1, comma  1,  lettera  c),
          del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e  che  sia
          accettato  da  persone   fisiche   e   giuridiche   diverse
          dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica: 
                  1) il valore monetario memorizzato sugli  strumenti
          previsti dall'art. 2, comma  2,  lettera  m),  del  decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
                  2) il valore monetario utilizzato per le operazioni
          di pagamento previste dall'art. 2, comma 2, lettera n), del
          decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
                h-quater) partecipazioni: le azioni, le quote  e  gli
          altri  strumenti  finanziari  che   attribuiscono   diritti
          amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351
          ultimo comma, del codice civile; 
                h-quinquies); 
                h-sexies)  «istituti  di  pagamento»:   le   imprese,
          diverse  dalle  banche   e   dagli   istituti   di   moneta
          elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento; 
                h-septies) «istituti di  pagamento  comunitari»:  gli
          istituti di pagamento aventi sede legale e  amministrazione
          centrale  in   uno   stesso   Stato   comunitario   diverso
          dall'Italia; 
                h-septies.1)  «servizi  di  pagamento»:  le  seguenti
          attivita': 
                  1) servizi che permettono di depositare il contante
          su un  conto  di  pagamento  nonche'  tutte  le  operazioni
          richieste per la gestione di un conto di pagamento; 
                  2) servizi che permettono prelievi in  contante  da
          un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste
          per la gestione di un conto di pagamento; 
                  3) esecuzione di operazioni di  pagamento,  incluso
          il trasferimento di fondi su un conto di  pagamento  presso
          il prestatore di servizi di pagamento  dell'utilizzatore  o
          presso un altro prestatore di servizi di pagamento: 
                    3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi  gli
          addebiti diretti una tantum; 
                    3.2)  esecuzione  di  operazioni   di   pagamento
          mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 
                    3.3) esecuzione di bonifici, inclusi  gli  ordini
          permanenti; 
                  4) esecuzione di operazioni di pagamento  quando  i
          fondi rientrano in una linea di  credito  accordata  ad  un
          utilizzatore di servizi di pagamento: 
                    4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi  gli
          addebiti diretti una tantum; 
                    4.2)  esecuzione  di  operazioni   di   pagamento
          mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 
                    4.3) esecuzione di bonifici, inclusi  gli  ordini
          permanenti; 
                  5)  emissione  di  strumenti   di   pagamento   e/o
          convenzionamento di operazioni di pagamento; 
                  6) rimessa di denaro; 
                  7) servizi di disposizione di ordini di pagamento; 
                  8) servizi di informazione sui conti; 
                h-octies); 
                h-novies) «personale»:  i  dipendenti  e  coloro  che
          comunque operano sulla base di rapporti che ne  determinano
          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
          diversa dal rapporto di lavoro subordinato; 
                i) «punto di contatto centrale»:  il  soggetto  o  la
          struttura designato dalle banche, dagli istituti di  moneta
          elettronica o dagli istituti di  pagamento  comunitari  che
          operano  sul  territorio  della  Repubblica  in  regime  di
          diritto di  stabilimento,  senza  succursale,  tramite  gli
          agenti di cui all'art. 128-quater. 
              (Omissis)» 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  2  del
          decreto legislativo 27  gennaio  2010,  n.  11  (Attuazione
          della  direttiva  2007/64/CE,  relativa   ai   servizi   di
          pagamento  nel  mercato  interno,  recante  modifica  delle
          direttive 97/7/CE, 2002/65/CE,  2005/60/CE,  2006/48/CE,  e
          che abroga la direttiva 97/5/CE): 
              «Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. (Omissis). 
              2. Il presente decreto non si applica nel caso di: 
                a) operazioni di pagamento effettuate  esclusivamente
          in contante  direttamente  dal  pagatore  al  beneficiario,
          senza alcuna intermediazione; 
                b)  operazioni   di   pagamento   dal   pagatore   al
          beneficiario  effettuate  tramite  un  agente   commerciale
          autorizzato in base a un accordo a negoziare o a concludere
          la vendita o l'acquisto di beni o servizi a condizione  che
          agisca per conto del solo pagatore o del solo  beneficiario
          oppure qualora l'agente stesso non entri  mai  in  possesso
          dei fondi dei clienti; 
                c) trasporto materiale, a  titolo  professionale,  di
          banconote  e  monete,  ivi   compresa   la   raccolta,   il
          trattamento e la consegna; 
                d) operazioni di pagamento consistenti nella raccolta
          e nella consegna di contante, a titolo  non  professionale,
          nel quadro di un'attivita' senza scopo di lucro o a fini di
          beneficenza; 
                e) servizi in cui il beneficiario  fornisce  contante
          al pagatore nel contesto di un'operazione di  pagamento,  a
          seguito   di   una    richiesta    esplicita    dell'utente
          immediatamente precedente l'esecuzione  dell'operazione  di
          pagamento destinata all'acquisto di  beni  o  servizi,  nei
          limiti eventualmente stabiliti  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle  finanze  da  adottarsi,  sentita  la
          Banca d'Italia; 
                f) operazioni di cambio  di  valuta  contante  contro
          contante nell'ambito delle quali i fondi non sono  detenuti
          su un conto di pagamento; 
                g) operazioni di pagamento basate su uno dei seguenti
          tipi di documenti cartacei, con i quali viene  ordinato  al
          prestatore di servizi di pagamento di mettere dei  fondi  a
          disposizione del beneficiario:  assegni,  titoli  cambiari,
          voucher, traveller's cheque, vaglia postali; 
                h) operazioni di pagamento realizzate all'interno  di
          un sistema di pagamento o di un sistema di regolamento  dei
          titoli tra agenti  di  regolamento,  controparti  centrali,
          stanze  di  compensazione  e/o  banche  centrali  e   altri
          partecipanti  al  sistema  e  prestatori  di   servizi   di
          pagamento, fatta salva l'applicazione dell'art. 30; 
                i)     operazioni     di     pagamento      collegate
          all'amministrazione degli strumenti finanziari, compresi  i
          dividendi, le entrate o altre distribuzioni, o ai  rimborsi
          o proventi di cessioni, effettuate  dalle  persone  di  cui
          alla lettera h), ovvero da imprese  di  investimento,  enti
          creditizi, organismi di investimento collettivo o  societa'
          di  gestione   patrimoniale   che   prestano   servizi   di
          investimento ed ogni altra entita' autorizzata ad avere  la
          custodia di strumenti finanziari; 
                l) servizi forniti dai prestatori di servizi tecnici,
          che supportano la prestazione  dei  servizi  di  pagamento,
          senza mai entrare in  possesso  dei  fondi  da  trasferire,
          compresi l'elaborazione  e  la  registrazione  di  dati,  i
          servizi fiduciari  e  di  protezione  dei  dati  personali,
          l'autenticazione dei dati e delle entita', la fornitura  di
          reti informatiche e di comunicazione,  la  fornitura  e  la
          manutenzione di terminali e dispositivi  utilizzati  per  i
          servizi di pagamento; 
                m) servizi basati su specifici strumenti di pagamento
          utilizzabili solo in  modo  limitato,  che  soddisfino  una
          delle seguenti condizioni: 
                  1) strumenti  che  possono  essere  utilizzati  per
          acquistare beni o servizi solo nei locali dell'emittente  o
          all'interno di una rete limitata di prestatori  di  servizi
          vincolati da un accordo commerciale con l'emittente; 
                  2)  strumenti   che   possono   essere   utilizzati
          unicamente per l'acquisto di una gamma  molto  limitata  di
          beni o servizi; 
                  3) strumenti che sono regolamentati da un'autorita'
          pubblica nazionale o regionale per specifici scopi  sociali
          o fiscali, per l'acquisto di beni o  servizi  specifici  da
          fornitori aventi un accordo commerciale con  l'emittente  e
          che hanno validita' solamente in un unico Stato membro; 
                n) operazioni di pagamento effettuate da un fornitore
          di reti o servizi  di  comunicazione  elettronica  che,  in
          aggiunta a  detti  servizi  di  comunicazione  elettronica,
          consentono a  un  utente  della  rete  o  del  servizio  di
          effettuare  operazioni  di  pagamento  addebitandole   alla
          relativa  fattura  o  al  conto  prealimentato  dell'utente
          stesso in essere presso il medesimo  fornitore  di  reti  o
          servizi di comunicazione elettronica, a condizione  che  il
          valore di ciascuna operazione di pagamento non superi  euro
          50 e il valore  complessivo  delle  operazioni  stesse  non
          superi euro 300 mensili e che l'operazione di pagamento: 
                  1) sia diretta all'acquisto di contenuti digitali e
          servizi a tecnologia vocale; 
                  2) sia  effettuata  da  o  tramite  un  dispositivo
          elettronico nel quadro di un'attivita' di beneficenza,  per
          effettuare erogazioni  liberali  destinate  agli  enti  del
          terzo settore di cui all'art. 4 del decreto  legislativo  3
          luglio 2017, n. 117, che  esercitano  in  via  esclusiva  o
          prevalente una o piu' attivita' caritatevoli tra quelle  di
          cui all'art. 5 del decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.
          117, individuate con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottarsi  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          sentita la Cabina di regia di cui all'art. 97  del  decreto
          legislativo 3 luglio 2017, n. 117; 
                  3) sia  effettuata  da  o  tramite  un  dispositivo
          elettronico   per   l'acquisto   di   biglietti    relativi
          esclusivamente alla prestazione di servizi; 
                o) operazioni di pagamento realizzate tra  prestatori
          di servizi di pagamento, relativi agenti o  succursali  per
          proprio conto; 
                p) operazioni di pagamento tra un'impresa madre e  la
          relativa filiazione, o tra filiazioni della stessa  impresa
          madre,  senza  alcuna  intermediazione  da  parte   di   un
          prestatore di servizi di pagamento  diverso  da  una  delle
          imprese appartenenti al medesimo gruppo; 
                q)  servizi  di  prelievo  di  contante  forniti   da
          prestatori, tramite sportelli automatici per conto di uno o
          piu'  emittenti  della  carta,  che  non  sono  parti   del
          contratto quadro con il cliente che preleva  denaro  da  un
          conto di pagamento, a condizione che detti  prestatori  non
          forniscano altri  servizi  di  pagamento.  E'  fatta  salva
          l'applicazione dell'art. 32-quater. 
              (Omissis)». 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  5  del
          decreto  legislativo  7   marzo   2005,   n.   82   (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
              «Art. 5  (Effettuazione  dei  pagamenti  con  modalita'
          informatiche). - 1. (Omissis). 
              2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la Presidenza
          del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso
          il  Sistema  pubblico  di  connettivita',  una  piattaforma
          tecnologica per  l'interconnessione  e  l'interoperabilita'
          tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di  servizi
          di pagamento abilitati, al fine di  assicurare,  attraverso
          gli strumenti di  cui  all'art.  64,  l'autenticazione  dei
          soggetti interessati all'operazione in  tutta  la  gestione
          del processo di pagamento. 
              (Omissis)». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  64-bis  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
              «Art. 64  bis  (Accesso  telematico  ai  servizi  della
          Pubblica Amministrazione). - 1. I soggetti di cui  all'art.
          2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in  rete,  in
          conformita' alle Linee guida, tramite il punto  di  accesso
          telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio  dei
          ministri, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
              1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto  di  cui
          all'art. 7, comma 01, i soggetti di cui all'art.  2,  comma
          2, i fornitori di identita' digitali  e  i  prestatori  dei
          servizi  fiduciari  qualificati,  in  sede  di  evoluzione,
          progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in  modo
          da garantire l'integrazione  e  l'interoperabilita'  tra  i
          diversi sistemi e servizi e con i servizi di cui ai commi 1
          e 1-ter, espongono per ogni servizio le relative interfacce
          applicative e,  al  fine  di  consentire  la  verifica  del
          rispetto degli  standard  e  livelli  di  qualita'  di  cui
          all'art. 7, comma 1,  adottano  gli  strumenti  di  analisi
          individuati dall'AgID con le Linee guida. 
              1-ter. I soggetti di cui all'art. 2, comma  2,  lettera
          a), rendono fruibili  i  propri  servizi  in  rete  tramite
          applicazione su  dispositivi  mobili  anche  attraverso  il
          punto di accesso telematico di cui  al  presente  articolo,
          salvo impedimenti di  natura  tecnologica  attestati  dalla
          societa' di cui all'art. 8, comma 2  del  decreto-legge  14
          dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 11 febbraio 2019, n. 12. 
              1-quater. I  soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma  2,
          lettera a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche  in
          modalita' digitale  e,  al  fine  di  attuare  il  presente
          articolo, avviano i  relativi  progetti  di  trasformazione
          digitale entro il 28 febbraio 2021. 
              1-quinquies. La violazione dell'art. 64, comma 3-bis  e
          delle disposizioni di cui al presente articolo, costituisce
          mancato raggiungimento di uno specifico risultato e  di  un
          rilevante obiettivo da  parte  dei  dirigenti  responsabili
          delle strutture competenti e  comporta  la  riduzione,  non
          inferiore al 30 per cento della retribuzione di risultato e
          del  trattamento  accessorio  collegato  alla   performance
          individuale dei dirigenti competenti, oltre al  divieto  di
          attribuire premi o  incentivi  nell'ambito  delle  medesime
          strutture.». 
              -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  8  del   citato
          decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.  135,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  11  febbraio  2019,  n.  12  e'
          riportato nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo degli articoli 64 e 66 del citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
              «Art.  64  (Sistema  pubblico  per  la  gestione  delle
          identita'  digitali  e  modalita'  di  accesso  ai  servizi
          erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. 
              2. 
              2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete  e
          agevolare l'accesso agli stessi da  parte  di  cittadini  e
          imprese,  anche  in  mobilita',  e'   istituito,   a   cura
          dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
          la gestione dell'identita' digitale di cittadini e  imprese
          (SPID). 
              2-ter. Il  sistema  SPID  e'  costituito  come  insieme
          aperto  di  soggetti  pubblici  e   privati   che,   previo
          accreditamento  da  parte  dell'AgID,   secondo   modalita'
          definite  con  il  decreto  di  cui  al   comma   2-sexies,
          identificano gli utenti per consentire loro  il  compimento
          di attivita' e l'accesso ai servizi in rete. 
              2-quater. L'accesso ai servizi in  rete  erogati  dalle
          pubbliche amministrazioni  che  richiedono  identificazione
          informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la  carta
          di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
          pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le  modalita'
          definiti con il decreto di cui al comma  2-  sexies.  Resta
          fermo quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 01. 
              2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi
          in rete, e'  altresi'  riconosciuta  ai  soggetti  privati,
          secondo le modalita' definite con  il  decreto  di  cui  al
          comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del  sistema  SPID
          per la gestione dell'identita' digitale dei propri  utenti,
          nonche' la facolta' di avvalersi della carta  di  identita'
          elettronica. L'adesione al sistema SPID  ovvero  l'utilizzo
          della  carta  di  identita'  elettronica  per  la  verifica
          dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i  quali
          e'  richiesto  il  riconoscimento  dell'utente  esonera   i
          predetti soggetti da un obbligo  generale  di  sorveglianza
          delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'art. 17  del
          decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 
              2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri,   su   proposta   del   Ministro   delegato   per
          l'innovazione tecnologica e del Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante
          per la protezione dei  dati  personali,  sono  definite  le
          caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: 
                a) al  modello  architetturale  e  organizzativo  del
          sistema; 
                b)  alle  modalita'  e  ai  requisiti  necessari  per
          l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; 
                c)  agli  standard  tecnologici  e   alle   soluzioni
          tecniche e organizzative  da  adottare  anche  al  fine  di
          garantire l'interoperabilita'  delle  credenziali  e  degli
          strumenti  di  accesso   resi   disponibili   dai   gestori
          dell'identita'  digitale  nei  riguardi  di   cittadini   e
          imprese; 
                d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e
          imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; 
                e) ai tempi e alle modalita'  di  adozione  da  parte
          delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
          servizi in rete; 
                f ) alle modalita' di adesione da parte delle imprese
          interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete. 
              2-septies. Un  atto  giuridico  puo'  essere  posto  in
          essere  da  un   soggetto   identificato   mediante   SPID,
          nell'ambito di un sistema informatico  avente  i  requisiti
          fissati nelle regole tecniche adottate ai  sensi  dell'art.
          71, attraverso processi  idonei  a  garantire,  in  maniera
          manifesta e inequivoca, l'acquisizione della sua  volonta'.
          Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli
          atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa
          anche regolamentare in materia di processo telematico. 
              2-octies. 
              2-nonies. L'accesso  di  cui  al  comma  2-quater  puo'
          avvenire anche con la carta nazionale dei servizi. 
              2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita'  di
          fornitori dei  servizi,  usufruiscono  gratuitamente  delle
          verifiche  rese  disponibili  dai  gestori   di   identita'
          digitali e dai gestori di attributi qualificati. 
              2-undecies.   I   gestori    dell'identita'    digitale
          accreditati sono iscritti in un apposito  elenco  pubblico,
          tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica. 
              2-duodecies. La verifica  dell'identita'  digitale  con
          livello  di  garanzia  almeno   significativo,   ai   sensi
          dell'art. 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.  910/2014
          del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio  2014,
          produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso  ai
          servizi   in   rete,   gli   effetti   del   documento   di
          riconoscimento equipollente, di cui all'art. 35  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445. L'identita' digitale, verificata  ai
          sensi del presente articolo  e  con  livello  di  sicurezza
          almeno significativo,  attesta  gli  attributi  qualificati
          dell'utente, ivi compresi i dati relativi  al  possesso  di
          abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge  ovvero
          stati,  qualita'  personali  e  fatti  contenuti  in  albi,
          elenchi  o  registri  pubblici  o  comunque  accertati   da
          soggetti  titolari  di  funzioni  pubbliche,   secondo   le
          modalita' stabilite da AgID con Linee guida. 
              3. 
              3-bis. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  o  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
          pubblica amministrazione, e' stabilita' la data a decorrere
          dalla quale i soggetti di cui all'art. 2, comma 2,  lettere
          b) e c) utilizzano esclusivamente le identita' digitali  ai
          fini dell'identificazione degli utenti dei  propri  servizi
          on-line. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies,  a
          decorrere dal 28 febbraio 2021, i soggetti di cui  all'art.
          2,  comma  2,  lettera  a),  utilizzano  esclusivamente  le
          identita' digitali e la carta di identita'  elettronica  ai
          fini dell'identificazione dei  cittadini  che  accedono  ai
          propri servizi in rete.  Con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro   delegato   per
          l'innovazione  tecnologica   e   la   digitalizzazione   e'
          stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui
          all'art. 2, comma 2, lettera a), utilizzano  esclusivamente
          le  identita'  digitali  per  consentire  l'accesso   delle
          imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete.». 
              «Art.  66  (Carta  d'identita'  elettronica   e   carta
          nazionale dei  servizi).  -  1.  Le  caratteristiche  e  le
          modalita'  per  il  rilascio,   della   carta   d'identita'
          elettronica  sono  definite  dal  comma   2-bis   dell'art.
          7-vicies ter del  decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31  marzo  2005,
          n. 43. 
              2. Le caratteristiche e le modalita' per  il  rilascio,
          per la diffusione e l'uso della carta nazionale dei servizi
          sono  definite  con  uno  o  piu'  regolamenti,  ai   sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione
          pubblica e per l'innovazione e le tecnologie,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentito  il
          Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con
          la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  nel  rispetto  dei
          seguenti principi: 
                a) all'emissione della carta  nazionale  dei  servizi
          provvedono,  su  richiesta  del  soggetto  interessato,  le
          pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla; 
                b) l'onere economico di produzione e  rilascio  delle
          carte nazionale dei  servizi  e'  a  carico  delle  singole
          amministrazioni che le emettono; 
                c) eventuali  indicazioni  di  carattere  individuale
          connesse all'erogazione  dei  servizi  al  cittadino,  sono
          possibili nei limiti  di  cui  al  decreto  legislativo  30
          giugno 2003, n. 196; 
                d) le pubbliche amministrazioni che  erogano  servizi
          in rete devono  consentirne  l'accesso  ai  titolari  delle
          carta nazionale dei servizi indipendentemente dall'ente  di
          emissione, che e' responsabile del suo rilascio; 
                e)  la  carta  nazionale  dei  servizi  puo'   essere
          utilizzata anche per i pagamenti informatici  tra  soggetti
          privati  e  pubbliche   amministrazioni,   secondo   quanto
          previsto dalla normativa vigente. 
              3.  La  carta  d'identita'  elettronica   e   l'analogo
          documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e
          prima del compimento dell'eta' prevista dalla legge per  il
          rilascio  della  carta  d'identita'   elettronica,   devono
          contenere: 
                a) i dati identificativi della persona; 
                b) il codice fiscale. 
              4.  La  carta  d'identita'  elettronica   e   l'analogo
          documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e
          prima del compimento dell'eta' prevista dalla legge per  il
          rilascio  della  carta  d'identita'  elettronica,   possono
          contenere, a richiesta dell'interessato ove  si  tratti  di
          dati sensibili: 
                a) l'indicazione del gruppo sanguigno; 
                b) le opzioni di carattere sanitario  previste  dalla
          legge; 
                c) i dati biometrici indicati col decreto di  cui  al
          comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA; 
                d)  tutti  gli  altri   dati   utili   al   fine   di
          razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa  e  i
          servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel
          rispetto della normativa in materia di riservatezza; 
                e) le procedure informatiche e  le  informazioni  che
          possono  o  debbono  essere   conosciute   dalla   pubblica
          amministrazione e da  altri  soggetti,  occorrenti  per  la
          firma elettronica. 
              5.  La  carta  d'identita'  elettronica  e   la   carta
          nazionale  dei  servizi  possono  essere  utilizzate  quali
          strumenti di autenticazione telematica per  l'effettuazione
          di   pagamenti   tra   soggetti   privati    e    pubbliche
          amministrazioni, secondo  le  modalita'  stabilite  con  le
          Linee guida, sentiti  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e la Banca d'Italia. 
              6. Con decreto del Ministro dell'interno, del  Ministro
          per  l'innovazione  e  le   tecnologie   e   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante  per  la
          protezione dei dati personali e d'intesa con la  Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole tecniche  e  di
          sicurezza  relative  alle   tecnologie   e   ai   materiali
          utilizzati per  la  produzione  della  carta  di  identita'
          elettronica, del documento di identita' elettronico e della
          carta  nazionale  dei  servizi,  nonche'  le  modalita'  di
          impiego. 
              7. Nel rispetto della disciplina generale  fissata  dai
          decreti  di  cui  al  presente  articolo  e  delle  vigenti
          disposizioni in materia di protezione dei  dati  personali,
          le pubbliche amministrazioni,  nell'ambito  dei  rispettivi
          ordinamenti,    possono    sperimentare    modalita'     di
          utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per
          l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'. 
              8.  Le  tessere  di  riconoscimento  rilasciate   dalle
          amministrazioni  dello  Stato  ai  sensi  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851  possono
          essere realizzate anche  con  modalita'  elettroniche,  nel
          rispetto delle Linee guida, e  contenere  le  funzionalita'
          della carta nazionale dei servizi per consentire  l'accesso
          per  via  telematica  ai  servizi  erogati  in  rete  dalle
          pubbliche amministrazioni. 
              8-bis.». 
              - Il regolamento UE 2016/679 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale
          sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella GUUE  L  119
          del 4 maggio 2016.