Art. 11 Risorse finanziarie 1. Gli oneri derivanti dal presente decreto sono posti a carico delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come integrato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, considerati gli impegni di spesa di cui all'articolo 265, comma 7, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite massimo di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.750 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3.000 milioni di euro per l'anno 2022. La disponibilita' finanziaria del fondo di cui al primo periodo e' integrata con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile conseguente all'applicazione del programma, come rilevate dalla commissione di cui all'articolo 10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 2. L'attribuzione dei rimborsi previsti dall'articolo 6 avviene nei limiti degli importi di euro 1.367,60 milioni per il periodo di cui alla lettera a) del comma 2 del predetto articolo e di euro 1.347,75 milioni per ciascuno dei periodi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma. Qualora le predette risorse finanziarie non consentano per i suddetti periodi il pagamento integrale dei rimborsi spettanti, gli stessi sono proporzionalmente ridotti. 3. L'attribuzione del rimborso previsto dall'articolo 7 avviene nei limiti dell'importo di euro 227,9 milioni. Qualora la predetta risorsa finanziaria non consenta il pagamento integrale del rimborso spettante, questo e' proporzionalmente ridotto. 4. Le risorse non utilizzate con riferimento ai rimborsi di cui all'articolo 7 e di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), possono essere utilizzate, rispettivamente, per l'attribuzione dei rimborsi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 e di cui alla lettera c) del comma 2 del medesimo articolo 6. 5. I limiti di risorse utilizzabili indicati al comma 2 possono essere integrati con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile conseguente all'applicazione del programma, come rilevate dalla commissione di cui all'articolo 10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per ciascun esercizio finanziario.