Art. 11 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1. Gli oneri derivanti dal presente decreto  sono  posti  a  carico
delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell'articolo
1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  come  integrato
dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
considerati gli impegni di spesa di cui all'articolo  265,  comma  7,
lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite  massimo
di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.750  milioni  di  euro  per
l'anno  2021  e  di  3.000  milioni  di  euro  per  l'anno  2022.  La
disponibilita' finanziaria del fondo  di  cui  al  primo  periodo  e'
integrata con le eventuali maggiori entrate derivanti  dall'emersione
di base imponibile conseguente all'applicazione del  programma,  come
rilevate dalla commissione di cui  all'articolo  10-bis.1,  comma  3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  2. L'attribuzione dei rimborsi previsti dall'articolo 6 avviene nei
limiti degli importi di euro 1.367,60 milioni per il periodo  di  cui
alla lettera a) del comma 2 del predetto articolo e di euro  1.347,75
milioni per ciascuno dei periodi di cui alle  lettere  b)  e  c)  del
medesimo  comma.  Qualora  le  predette   risorse   finanziarie   non
consentano per i suddetti periodi il pagamento integrale dei rimborsi
spettanti, gli stessi sono proporzionalmente ridotti. 
  3. L'attribuzione del rimborso previsto dall'articolo 7 avviene nei
limiti dell'importo  di  euro  227,9  milioni.  Qualora  la  predetta
risorsa finanziaria non consenta il pagamento integrale del  rimborso
spettante, questo e' proporzionalmente ridotto. 
  4. Le risorse non utilizzate con riferimento  ai  rimborsi  di  cui
all'articolo 7 e di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b),  possono
essere utilizzate, rispettivamente, per l'attribuzione  dei  rimborsi
di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo  6  e  di  cui  alla
lettera c) del comma 2 del medesimo articolo 6. 
  5. I limiti di risorse utilizzabili indicati  al  comma  2  possono
essere  integrati  con  le  eventuali  maggiori   entrate   derivanti
dall'emersione di base imponibile  conseguente  all'applicazione  del
programma,  come  rilevate  dalla  commissione  di  cui  all'articolo
10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per  ciascun
esercizio finanziario.