Art. 12 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
  1. Il MEF e' il titolare del trattamento dei  dati  necessari  allo
svolgimento del programma che  deve  intendersi  limitato  alla  sola
realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione del rimborso  in
denaro in applicazione dell'articolo 1, commi da  288  a  290,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e si avvale delle societa' di cui  ai
commi 2 e 3 in qualita' di responsabili del trattamento. 
  2. PagoPA S.p.A. e' titolare del  trattamento  dei  dati  necessari
alla registrazione degli aderenti  al  programma  tramite  l'APP  IO.
Inoltre, la stessa PagoPA S.p.A. agisce per conto del MEF in qualita'
di  responsabile  del  trattamento  ai  sensi  dell'articolo  28  del
regolamento UE 2016/679 per i trattamenti diversi da quelli di cui al
primo periodo del presente comma e necessari allo  svolgimento  delle
attivita' ad essa affidate nell'ambito del programma. 
  3. Consap S.p.A. e' responsabile del trattamento dei dati ai  sensi
dell'articolo 28 del regolamento UE 2016/679 per conto del MEF per  i
trattamenti  necessari  allo  svolgimento  delle  attivita'  ad  essa
affidate nell'ambito del programma. 
  4. Gli issuer convenzionati sono titolari del trattamento dei  dati
personali dei propri clienti. Inoltre, gli stessi agiscono, per conto
del MEF, in qualita' di sub-responsabili del trattamento, individuati
da PagoPA S.p.A. in virtu' di un'apposita convenzione,  limitatamente
allo  svolgimento  delle  attivita'  ad  essi   affidate   ai   sensi
dell'articolo 4, nell'ambito del programma. 
  5. Gli acquirer convenzionati sono  titolari  del  trattamento  dei
dati personali  effettuato  nell'ambito  delle  transazioni  da  essi
gestite. Inoltre, essi agiscono, per conto del MEF,  in  qualita'  di
sub-responsabili del trattamento, individuati da  PagoPA  S.p.A.,  in
virtu' di un'apposita  convenzione,  limitatamente  allo  svolgimento
delle  attivita'  ad  essi  affidate  ai   sensi   dell'articolo   4,
nell'ambito del programma. 
  6. Il MEF  effettua,  prima  del  trattamento,  la  valutazione  di
impatto ai sensi dell'articolo 35 del regolamento UE  2016/679  e  la
sottopone alla verifica preventiva del Garante per la protezione  dei
dati personali. 
  7. Nella valutazione di impatto  sono  indicate,  tra  l'altro,  le
misure tecniche e organizzative idonee  a  garantire  un  livello  di
sicurezza adeguato al rischio, nonche' a tutela dei diritti  e  delle
liberta'  degli  interessati.  Nella  valutazione  di  impatto   sono
altresi' disciplinati i tempi e le  modalita'  di  cancellazione  dal
programma. 
  8. I dati personali raccolti ai sensi del presente decreto  possono
essere trattati esclusivamente per la finalita' di cui  al  comma  1.
L'identificativo dell'esercente  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettera  c),  e'  utilizzato  per  il  solo  fine  di  verificare  le
transazioni oggetto di reclamo. 
  9. Il MEF puo' effettuare statistiche sull'attuazione del programma
trattando anche  i  dati  personali  degli  aderenti,  relativi  alla
partecipazione al programma, al numero e al valore delle  transazioni
effettuate, nonche' ai rimborsi erogati, nel  rispetto  delle  regole
deontologiche di cui  all'allegato  A.4  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, e dei tempi di conservazione dei dati  personali
previsti dal presente decreto.  
 
          Note all'art. 12: 
              - Il testo dei commi da 288 a 290 dell'articolo 1 della
          legge 27 dicembre 2019, n. 160 e' riportato nelle note alle
          premesse. 
              - Per i riferimenti del regolamento UE 2016/679 si veda
          nelle note all'art. 1. 
              - Si riporta l'allegato A.4 al decreto  legislativo  30
          giugno 2003, n. 196 (Codice in materia  di  protezione  dei
          dati  personali,  recante  disposizioni  per  l'adeguamento
          dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE): 
              «Allegato A/4 Codice di deontologia e di buona condotta
          per i trattamenti di dati personali per scopi statistici  e
          scientifici (Provvedimento del Garante 16 giugno 2004, n. 2
          - G.U. 14 agosto 2004, n. 190, S.O. n. 141) 
              CODICE  DI  DEONTOLOGIA  E  DI  BUONA  CONDOTTA  PER  I
          TRATTAMENTI  DI  DATI  PERSONALI  PER  SCOPI  STATISTICI  E
          SCIENTIFICI 
              sottoscritto da: 
              Conferenza dei rettori delle universita' italiane 
              Associazione italiana di epidemiologia 
              Associazione italiana di sociologia 
              Consiglio italiano per le scienze sociali 
              Societa' italiana degli economisti 
              Societa' italiana di biometria 
              Societa' italiana di demografia storica 
              Societa' italiana  di  igiene,  medicina  preventiva  e
          sanita' pubblica 
              Societa' italiana di statistica 
              Societa' italiana di statistica medica ed epidemiologia
          clinica 
              Associazione  tra  istituti  di  ricerche  di  mercato,
          sondaggi di opinione, ricerca sociale 
 
                                   PREAMBOLO 
 
              I   sottoindicati   soggetti   pubblici    e    privati
          sottoscrivono il presente codice, adottato  sulla  base  di
          quanto previsto dall'art. 106 del  decreto  legislativo  30
          giugno 2003, n.  196,  recante  il  Codice  in  materia  di
          protezione  dei  dati  personali  (di  seguito   denominato
          «decreto»), sulla base delle seguenti premesse: 
                1) Le disposizioni del presente codice di deontologia
          e di buona condotta sono volte ad  assicurare  l'equilibrio
          tra i diritti e le liberta' fondamentali della persona,  in
          particolare il diritto alla protezione dei dati personali e
          il  diritto  alla  riservatezza,  con  le  esigenze   della
          statistica e della ricerca scientifica, quali risultano dal
          principio  della  liberta'  di  ricerca  costituzionalmente
          garantito, presupposto per lo sviluppo della  scienza,  per
          il miglioramento delle condizioni di vita degli individui e
          per la crescita di una societa' democratica; 
                2) i ricercatori, singoli o  associati,  che  operano
          nell'ambito di universita', enti ed istituti di  ricerca  e
          societa' scientifiche, conformano al presente  codice  ogni
          fase dei trattamenti di dati personali  effettuati  a  fini
          statistici   o   scientifici,    indipendentemente    dalla
          sottoscrizione del codice stesso da  parte  dei  rispettivi
          enti e societa' scientifiche; 
                3) nell'applicazione del presente codice, i  soggetti
          che ne sono  destinatari  osservano  i  principi  contenuti
          nella Convenzione europea per la salvaguardia  dei  diritti
          dell'uomo  e  delle   liberta'   fondamentali   del   1950,
          ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, nella direttiva
          95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione
          europea, nelle Raccomandazioni del  Consiglio  d'Europa  n.
          R(83)10 adottata il 23 settembre  del  1983  e  n.  R(97)18
          adottata  il  30  settembre  1997,  nonche'   nelle   altre
          disposizioni   normative   comunitarie   e   internazionali
          relative  al  trattamento  dei  dati   personali   a   fini
          statistici e scientifici. Essi  operano  nel  rispetto  dei
          principi di pertinenza e di non eccedenza, intesa come  non
          ridondanza del trattamento progettato rispetto  agli  scopi
          perseguiti,  avuto  riguardo  ai  dati  disponibili  ed  ai
          trattamenti gia' effettuati dallo stesso titolare; 
                4) per quanto non disciplinato nel  presente  codice,
          si applicano le disposizioni previste  dalla  normativa  in
          materia di dati personali, anche in relazione  alla  natura
          pubblica o privata del soggetto  titolare  del  trattamento
          (artt. 18 e s. e 23 e s. del decreto).  In  particolare,  i
          dati personali trattati per scopi statistici o  scientifici
          non possono essere  utilizzati  per  prendere  decisioni  o
          provvedimenti  relativamente   all'interessato,   ne'   per
          trattamenti di dati per scopi di altra natura; 
                5) per trattamento per scopi  statistici  si  intende
          qualsiasi  trattamento  effettuato  per  le  finalita'   di
          indagine  statistica   o   di   produzione   di   risultati
          statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici
          ( art. 4 del decreto); 
                6) per trattamento per scopi scientifici  si  intende
          qualsiasi trattamento effettuato per le finalita' di studio
          e di indagine sistematica finalizzata allo  sviluppo  delle
          conoscenze scientifiche in uno specifico  settore  (art.  4
          del decreto); 
                7) gli enti e i soggetti che  applicano  il  presente
          codice osservano il principio di  imparzialita'  e  di  non
          discriminazione nei  confronti  degli  altri  soggetti  che
          trattano i dati per  scopi  statistici  o  scientifici.  La
          sottoscrizione del presente  codice  e'  effettuata  avendo
          riguardo, in particolare, alla rilevanza di tale  principio
          in  materia  di  comunicazione  per  scopi   statistici   o
          scientifici di dati depositati in archivi  pubblici  o  che
          sono stati trattati sulla base di finanziamenti pubblici; 
                8) il decreto e il presente codice non  si  applicano
          ai dati anonimi; 
                9) ai trattamenti finalizzati alla  realizzazione  di
          attivita' di informazione commerciale  e  di  comunicazione
          commerciale, nonche' alle correlate ricerche di mercato  si
          applicano le disposizioni dei codici di  deontologia  e  di
          buona condotta  previsti  dagli  articoli  118  e  140  del
          decreto. 
 
                                    Capo I 
                  AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI 
 
                                    Art. 1. 
                                  Definizioni 
 
              1.  Ai  fini  del  presente  codice  si  applicano   le
          definizioni  elencate  nell'art.  4  del  decreto  con   le
          seguenti integrazioni: 
                a) «risultato  statistico»,  l'informazione  ottenuta
          con il  trattamento  di  dati  personali  per  quantificare
          aspetti di un fenomeno collettivo; 
                b) «unita' statistica»,  l'entita'  alla  quale  sono
          riferiti o riferibili i dati trattati; 
                c) «dato identificativo  indiretto»,  un  insieme  di
          modalita' di  caratteri  associati  o  associabili  ad  una
          unita' statistica che  ne  consente  l'identificazione  con
          l'uso di tempi e risorse ragionevoli, secondo i principi di
          cui all'art. 4; 
                d)  «variabile   pubblica»,   il   carattere   o   la
          combinazione  di   caratteri,   di   tipo   qualitativo   o
          quantitativo, oggetto di  una  rilevazione  statistica  che
          faccia riferimento ad  informazioni  presenti  in  pubblici
          registri, elenchi, atti, documenti o fonti  conoscibili  da
          chiunque; 
                e)  «istituto  o  ente  di  ricerca»,  un   organismo
          pubblico o privato per il quale la finalita' di  statistica
          o   di   ricerca   scientifica    risulta    dagli    scopi
          dell'istituzione  e  la  cui   attivita'   scientifica   e'
          documentabile; 
                f)  «societa'   scientifica»,   un'associazione   che
          raccoglie gli  studiosi  di  un  ambito  disciplinare,  ivi
          comprese le relative associazioni professionali. 
              2.   Salvo   quando   diversamente   specificato,    il
          riferimento a trattamenti per scopi statistici  si  intende
          comprensivo anche dei trattamenti per scopi scientifici. 
 
                                    Art. 2. 
                            Ambito di applicazione 
 
              1.  Il  presente  codice  si  applica  all'insieme  dei
          trattamenti effettuati per scopi statistici  e  scientifici
          -conformemente agli standard  metodologici  del  pertinente
          settore disciplinare -, di cui sono  titolari  universita',
          altri enti o istituti di ricerca e  societa'  scientifiche,
          nonche'  ricercatori  che  operano  nell'ambito  di   dette
          universita', enti, istituti di  ricerca  e  soci  di  dette
          societa' scientifiche. 
              2. Il presente codice non si applica ai trattamenti per
          scopi statistici e scientifici connessi  con  attivita'  di
          tutela  della  salute  svolte  da   esercenti   professioni
          sanitarie  od  organismi  sanitari,  ovvero  con  attivita'
          comparabili   in   termini   di   significativa    ricaduta
          personalizzata sull'interessato, che restano regolati dalle
          pertinenti disposizioni. 
 
                                    Art. 3. 
                          Presupposti dei trattamenti 
 
              1. La ricerca e' effettuata sulla base di  un  progetto
          redatto  conformemente  agli  standard   metodologici   del
          pertinente  settore  disciplinare,   anche   al   fine   di
          documentare che il trattamento sia effettuato per idonei ed
          effettivi scopi statistici o scientifici. 
              2. Il progetto di ricerca di cui al comma 1, inoltre: 
                a) specifica le misure da adottare nel trattamento di
          dati personali,  al  fine  di  garantire  il  rispetto  del
          presente codice, nonche'  della  normativa  in  materia  di
          protezione dei dati personali; 
                b)   individua   gli   eventuali   responsabili   del
          trattamento; 
                c)  contiene   una   dichiarazione   di   impegno   a
          conformarsi   alle   disposizioni   del   presente   codice
          sottoscritta    dai    soggetti    coinvolti.    Un'analoga
          dichiarazione  e'  sottoscritta  anche   dai   soggetti   -
          ricercatori, responsabili e incaricati del trattamento- che
          fossero coinvolti nel prosieguo della ricerca, e conservata
          conformemente a quanto previsto al comma 3. 
              3.   Il   titolare   deposita   il   progetto    presso
          l'universita' o ente di ricerca o societa' scientifica  cui
          afferisce, la quale ne  cura  la  conservazione,  in  forma
          riservata (essendo la consultazione del progetto  possibile
          ai soli fini dell'applicazione della normativa  in  materia
          di dati  personali),  per  cinque  anni  dalla  conclusione
          programmata della ricerca. 
              4. Nel trattamento di dati idonei a rivelare  lo  stato
          di salute, i soggetti  coinvolti  osservano  le  regole  di
          riservatezza e di sicurezza cui sono tenuti  gli  esercenti
          le  professioni  sanitarie  o  regole  di  riservatezza   e
          sicurezza comparabili. 
 
                                    Art. 4. 
                      Identificabilita' dell'interessato 
 
              1. Agli effetti dell'applicazione del presente codice: 
                a) un interessato si ritiene  identificabile  quando,
          con l'impiego di mezzi ragionevoli, e' possibile  stabilire
          un'associazione   significativamente   probabile   tra   la
          combinazione delle modalita' delle  variabili  relative  ad
          una  unita'  statistica  e  i  dati  identificativi   della
          medesima; 
                b)   i   mezzi   ragionevolmente   utilizzabili   per
          identificare un interessato  afferiscono,  in  particolare,
          alle seguenti categorie: 
                  risorse economiche; 
                  risorse di tempo; 
                  archivi nominativi o altre  fonti  di  informazione
          contenenti  dati  identificativi   congiuntamente   ad   un
          sottoinsieme delle variabili  oggetto  di  comunicazione  o
          diffusione; 
                  archivi,  anche  non  nominativi,  che   forniscano
          ulteriori   informazioni   oltre    quelle    oggetto    di
          comunicazione o diffusione; 
                  risorse  hardware  e  software  per  effettuare  le
          elaborazioni  necessarie  per  collegare  informazioni  non
          nominative ad un soggetto identificato, tenendo anche conto
          delle effettive possibilita' di pervenire in modo  illecito
          alla  sua  identificazione  in  rapporto  ai   sistemi   di
          sicurezza ed al software di controllo adottati; 
                  conoscenza   delle    procedure    di    estrazione
          campionaria,   imputazione,   correzione    e    protezione
          statistica adottate per la produzione dei dati; 
                c)  in  caso  di  comunicazione  e   di   diffusione,
          l'interessato  puo'  ritenersi  non  identificabile  se  il
          rischio di identificazione, in termini di  probabilita'  di
          identificare l'interessato stesso tenendo  conto  dei  dati
          comunicati   o   diffusi,   e'   tale   da   far   ritenere
          sproporzionati  i   mezzi   eventualmente   necessari   per
          procedere all'identificazione rispetto alla  lesione  o  al
          pericolo di lesione dei diritti degli interessati che  puo'
          derivarne, avuto altresi' riguardo al vantaggio che  se  ne
          puo' trarre. 
 
                                    Art. 5. 
           Criteri per la valutazione del rischio di identificazione 
 
              1. Ai fini della comunicazione e diffusione di dati, la
          valutazione del rischio di identificazione tiene conto  dei
          seguenti criteri: 
                a) si considerano dati aggregati le  combinazioni  di
          modalita'  alle  quali  e'  associata  una  frequenza   non
          inferiore a una soglia prestabilita,  ovvero  un'intensita'
          data dalla sintesi dei  valori  assunti  da  un  numero  di
          unita' statistiche pari alla  suddetta  soglia.  Il  valore
          minimo attribuibile alla soglia e' pari a tre; 
                b) nel valutare il valore della soglia si deve tenere
          conto del livello di riservatezza delle informazioni; 
                c) i risultati statistici relativi a  sole  variabili
          pubbliche non sono soggette alla regola della soglia; 
                d) la regola della soglia puo' non  essere  osservata
          qualora    il    risultato    statistico    non    consenta
          ragionevolmente l'identificazione  di  unita'  statistiche,
          avuto riguardo al tipo di rilevazione e alla  natura  delle
          variabili associate; 
                e) i  risultati  statistici  relativi  a  una  stessa
          popolazione possono essere diffusi in modo  che  non  siano
          possibili collegamenti tra loro o con altre fonti  note  di
          informazione,    che    rendano     possibili     eventuali
          identificazioni; 
                f) si presume adeguatamente tutelata la  riservatezza
          nel  caso  in  cui  tutte  le  unita'  statistiche  di  una
          popolazione  presentano  la  medesima  modalita'   di   una
          variabile. 
 
                                    Capo II 
                    INFORMATIVA, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
 
                                    Art. 6. 
                                  Informativa 
 
              1. Nella raccolta di dati  per  uno  scopo  statistico,
          nell'ambito delle  informazioni  di  cui  all'art.  13  del
          decreto e' rappresentata all'interessato l'eventualita' che
          i dati personali possono essere conservati e  trattati  per
          altri scopi  statistici  o  scientifici,  per  quanto  noto
          adeguatamente specificati anche con riguardo alle categorie
          di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati. 
              2. Nella raccolta di dati  per  uno  scopo  statistico,
          l'informativa alla persona presso  la  quale  i  dati  sono
          raccolti puo' essere differita per la parte riguardante  le
          specifiche finalita' e le  modalita'  del  trattamento  cui
          sono destinati i dati, qualora cio' risulti necessario  per
          il   raggiungimento   dell'obiettivo   dell'indagine    -in
          relazione all'argomento o alla natura della  stessa-  e  il
          trattamento non riguardi dati sensibili  o  giudiziari.  In
          tali casi, l'informativa all'interessato e' completata  non
          appena  cessano  i  motivi  che  ne  avevano  ritardato  la
          comunicazione, a meno  che  cio'  risulti  irragionevole  o
          comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato.
          Il soggetto responsabile della ricerca redige un  documento
          -successivamente conservato per tre anni dalla  conclusione
          della raccolta e  reso  disponibile  agli  interessati  che
          esercitano i diritti di cui all'art. 7 del decreto-, in cui
          sono indicate le specifiche motivazioni per le quali si  e'
          ritenuto  di   differire   l'informativa,   la   parte   di
          informativa differita, nonche'  le  modalita'  seguite  per
          informare gli interessati quando sono venuti meno i  motivi
          che avevano giustificato il differimento, ovvero le ragioni
          portate per il mancato completamento dell'informativa. 
              3. Quando, con riferimento a parametri scientificamente
          attendibili, gli obiettivi  dell'indagine,  la  natura  dei
          dati  e  le  circostanze  della  raccolta  sono   tali   da
          consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto
          di un altro in quanto familiare o convivente, l'informativa
          all'interessato  puo'  essere  data  per  il  tramite   del
          soggetto rispondente, purche' il trattamento  non  riguardi
          dati sensibili o giudiziari. 
              4. Quando i dati sono raccolti presso terzi, ovvero  il
          trattamento effettuato per scopi statistici  o  scientifici
          riguarda dati raccolti per  altri  scopi,  e  l'informativa
          comporta uno  sforzo  sproporzionato  rispetto  al  diritto
          tutelato, il titolare adotta forme di  pubblicita'  con  le
          seguenti modalita': 
                per  trattamenti  riguardanti  insiemi  numerosi   di
          soggetti  distribuiti  sull'intero  territorio   nazionale,
          inserzione su almeno  un  quotidiano  di  larga  diffusione
          nazionale o annuncio presso un'emittente radiotelevisiva  a
          diffusione nazionale; 
                per  trattamenti  riguardanti  insiemi  numerosi   di
          soggetti distribuiti su un'area regionale (o  provinciale),
          inserzione su un quotidiano di larga  diffusione  regionale
          (o   provinciale)   o    annuncio    presso    un'emittente
          radiotelevisiva a diffusione regionale (o provinciale); 
                per trattamenti  riguardanti  insiemi  di  specifiche
          categorie  di   soggetti,   identificate   da   particolari
          caratteristiche demografiche e/o da particolari  condizioni
          formative  o  occupazionali  o  analoghe,   inserzione   in
          strumenti  informativi  di   cui   gli   interessati   sono
          normalmente destinatari. 
              Della modalita' di pubblicita'  adottata,  il  titolare
          da' preventiva informazione al Garante. 
              5. Qualora il titolare ritenga  di  non  utilizzare  le
          forme  di  pubblicita'  di  cui  al  comma  4,   anche   in
          considerazione della  natura  dei  dati  raccolti  o  delle
          modalita'  del  trattamento,   ovvero   degli   oneri   che
          comportano rispetto al tipo di ricerca svolta, il  titolare
          medesimo puo' individuare idonee forme  di  pubblicita'  da
          comunicare preventivamente al Garante, il  quale  puo',  in
          ogni caso, prescrivere eventuali misure ed accorgimenti. 
 
                                    Art. 7. 
                                   Consenso 
 
              1. Il trattamento per scopi  statistici  o  scientifici
          puo' essere effettuato da  un  soggetto  privato  senza  il
          consenso  dell'interessato  qualora   non   riguardi   dati
          sensibili o giudiziari e l'informativa ai  sensi  dell'art.
          13  del  decreto,  nella  parte   riguardante   la   natura
          obbligatoria o meno del conferimento dei dati, evidenzi  in
          dettaglio e specificamente  le  ragioni  per  le  quali  il
          conferimento e' facoltativo. 
 
                                    Art. 8. 
                      Comunicazione e diffusione dei dati 
 
              1.   E'   consentito    diffondere    anche    mediante
          pubblicazione  risultati  statistici  soltanto   in   forma
          aggregata  ovvero  secondo  modalita'   che   non   rendano
          identificabili  gli  interessati   neppure   tramite   dati
          identificativi indiretti, salvo che la diffusione  riguardi
          variabili pubbliche. 
              2. I dati personali trattati per un  determinato  scopo
          statistico  possono  essere  comunicati,  privi   di   dati
          identificativi, a  un'universita'  o  istituto  o  ente  di
          ricerca o a  un  ricercatore  per  altri  scopi  statistici
          chiaramente determinati per iscritto  nella  richiesta  dei
          dati.  Il  soggetto   richiedente,   nel   predisporre   il
          pertinente progetto di ricerca ai  sensi  dell'art.  3,  si
          impegna a non effettuare trattamenti per  fini  diversi  da
          quelli  indicati  nella  richiesta  e  a   non   comunicare
          ulteriormente i dati a terzi; allega  inoltre  al  progetto
          copia  della  richiesta  di  comunicazione.   Il   soggetto
          richiesto, titolare del trattamento originario, deposita la
          richiesta di comunicazione e il  connesso  progetto  presso
          l'universita' o ente di ricerca o societa' scientifica  cui
          afferisce, la quale ne  cura  la  conservazione,  in  forma
          riservata, per cinque anni  dalla  conclusione  programmata
          della ricerca. 
              3. Nel caso in cui il richiedente dichiari che  non  e'
          possibile conseguire altrimenti il risultato statistico  di
          interesse, dandone espressa motivazione nella richiesta  di
          cui  al  procedente  comma  2,  e'  consentita   anche   la
          comunicazione  dei   dati   identificativi.   Il   soggetto
          richiesto, valutata la motivazione,  fornisce  i  dati  nel
          rispetto  del  principio  di  pertinenza   e   di   stretta
          necessita'. Resta fermo quanto previsto dall'art. 9. 
              4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3  si  applicano
          anche alla comunicazione, e  al  conseguente  trasferimento
          anche  temporaneo,  di  dati  personali  a  universita'   o
          istituti o enti di ricerca o ricercatori  residenti  in  un
          Paese appartenente all'Unione europea o il cui  ordinamento
          assicuri  comunque  un  livello  di  tutela  delle  persone
          adeguato. 
              5. Quando  il  trattamento  per  un  determinato  scopo
          statistico comporta il trasferimento anche  temporaneo  dei
          dati personali in un  Paese,  non  appartenente  all'Unione
          europea, il cui ordinamento  non  assicura  un  livello  di
          tutela  delle  persone  adeguato,   il   trasferimento   e'
          consentito  sulla  base   di   garanzie   per   i   diritti
          dell'interessato comparabili a quelle del presente  codice,
          prestate  dall'ente  o  dal  ricercatore  destinatario  del
          trasferimento medesimo tramite un contratto redatto secondo
          una tipologia autorizzata dal Garante ai sensi dell'art. 40
          del  decreto,  anche  su  proposta  di  enti   e   societa'
          scientifiche. 
 
                                    Art. 9. 
                  Trattamento dei dati sensibili o giudiziari 
 
              1. I dati sensibili o  giudiziari  trattati  per  scopi
          statistici e scientifici devono essere di regola  in  forma
          anonima. 
              2. Quando gli scopi statistici e scientifici, legittimi
          e specifici, del trattamento di dati sensibili o giudiziari
          non possono essere raggiunti senza l'identificazione  anche
          temporanea degli interessati, il titolare adotta specifiche
          misure per mantenere separati i dati identificativi gia' al
          momento della raccolta, salvo cio' risulti  impossibile  in
          ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o
          richieda un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato. 
              3. Quando i dati di cui al comma 1  sono  contenuti  in
          elenchi, registri o banche dati  tenuti  con  l'ausilio  di
          strumenti  elettronici,  sono  trattati  con  tecniche   di
          cifratura   o   mediante    l'utilizzazione    di    codici
          identificativi o di altre  soluzioni  che,  considerato  il
          numero  e  la  natura  dei  dati   trattati,   li   rendono
          temporaneamente  non   intelligibili   anche   a   chi   e'
          autorizzato ad accedervi e permettono di  identificare  gli
          interessati solo in caso di necessita'. 
              4. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, aventi natura
          privata  possono  trattare   dati   sensibili   per   scopi
          statistici e scientifici quando: 
                a) l'interessato ha espresso liberamente  il  proprio
          consenso   sulla   base   degli   elementi   previsti   per
          l'informativa; 
                b) il consenso e' manifestato per iscritto. Quando la
          raccolta dei dati sensibili  e'  effettuata  con  modalita'
          -quali interviste telefoniche o assistite da elaboratore  o
          simili- che rendono particolarmente gravoso per  l'indagine
          acquisirlo per iscritto, il  consenso,  purche'  esplicito,
          puo' essere documentato  per  iscritto.  In  tal  caso,  la
          documentazione  dell'informativa  resa  all'interessato   e
          dell'acquisizione del relativo consenso e'  conservata  dal
          titolare del trattamento per tre anni; 
                c) il trattamento risulti preventivamente autorizzato
          dal Garante, a seguito  di  specifica  richiesta  ai  sensi
          dell'art. 26, comma 1, del decreto  ovvero  sulla  base  di
          un'autorizzazione generale relativa a determinate categorie
          di titolari o di trattamenti, rilasciata ai sensi dell'art.
          40 del decreto,  anche  su  proposta  di  enti  e  societa'
          scientifiche. 
              5. Il trattamento  di  dati  giudiziari  da  parte  dei
          soggetti di cui all'art. 2, comma 1, aventi natura  privata
          e'  consentito  soltanto   se   autorizzato   da   espressa
          disposizione di legge o provvedimento del  Garante  emanato
          ai sensi dell'art. 27 del decreto. 
              6. I soggetti cui all'art. 2, comma  1,  aventi  natura
          pubblica possono trattare dati sensibili o giudiziari: 
              a) per scopi scientifici, nel rispetto dell'art. 22 del
          decreto,   qualora   provvedano   con   atto   di    natura
          regolamentare ad individuare e rendere pubblici i  tipi  di
          dati e di operazioni strettamente pertinenti  e  necessarie
          in relazione alle finalita' perseguite  nei  singoli  casi,
          aggiornando  tale  individuazione  periodicamente,  secondo
          quanto previsto dall'art. 20, commi 2 e 4, del decreto; 
              b) per scopi statistici, nel rispetto dell'art. 22  del
          decreto, qualora siano soddisfatte  le  condizioni  di  cui
          all'art. 20, commi 2, 3 e 4 del decreto medesimo. 
 
                                   Art. 10. 
                                 Dati genetici 
 
              1. Il trattamento di dati genetici  e'  consentito  nei
          soli casi e modi previsti da  apposita  autorizzazione  del
          Garante ai sensi dell'art. 90 del decreto. 
 
                                   Art. 11. 
          Disposizioni particolari per la ricerca  medica,  biomedica
                               ed epidemiologica 
 
              1. La ricerca medica, biomedica  ed  epidemiologica  e'
          sottoposta all'applicazione del presente codice nei  limiti
          di cui all'art. 2, comma 2. 
              2. La ricerca di cui al comma 1 si svolge nel  rispetto
          degli orientamenti e delle  disposizioni  internazionali  e
          comunitarie in materia, quali la  Convenzione  sui  diritti
          dell'uomo e sulla biomedicina del 4 aprile 1997, ratificata
          con legge 28 marzo 2001, n.  145,  la  Raccomandazione  del
          Consiglio d'Europa n. R(97)5 adottata il 13  febbraio  1997
          relativa  alla  protezione   dei   dati   sanitari   e   la
          dichiarazione di Helsinki dell'Associazione medica mondiale
          sui principi per la ricerca che coinvolge soggetti umani. 
              3. Nella ricerca di cui al comma 1, l'informativa mette
          in grado gli interessati di  distinguere  le  attivita'  di
          ricerca da quelle di tutela della salute. 
              4. Nel manifestare il proprio consenso  ad  un'indagine
          medica o  epidemiologica,  l'interessato  e'  richiesto  di
          dichiarare se vuole conoscere  o  meno  eventuali  scoperte
          inattese che emergano a suo carico durante la  ricerca.  In
          caso positivo, l'interessato e'  informato  secondo  quanto
          previsto dall'art. 84 del decreto. Quando, per i motivi  di
          cui al successivo comma 5,  il  consenso  non  puo'  essere
          richiesto,   tali   eventi   sono    comunque    comunicati
          all'interessato  nel  rispetto  dell'art.  84  del  decreto
          qualora rivestano un'importanza  rilevante  per  la  tutela
          della salute dello stesso. 
              5. Nella  ricerca  di  cui  al  comma  1,  il  consenso
          dell'interessato  non  e'  necessario  quando,   ai   sensi
          dell'art. 110 del  decreto,  sono  soddisfatti  i  seguenti
          requisiti: 
                a)  non  e'  possibile  informare  l'interessato  per
          motivi  etici  (ignoranza  dell'interessato  sulla  propria
          condizione), ovvero per motivi metodologici (necessita'  di
          non comunicare al soggetto le ipotesi dello studio o la sua
          posizione di elezione), ovvero per motivi di impossibilita'
          organizzativa; 
                b) il  programma  di  ricerca  e'  stato  oggetto  di
          motivato parere favorevo e del competente comitato etico; 
                c) il trattamento e' autorizzato dal  Garante,  anche
          ai sensi dell'art. 40 del decreto anche su proposta di enti
          e societa' scientifiche pertinenti. 
 
                                   Art. 12. 
                            Attivita' di controllo 
 
              1. Le universita', gli altri istituti o enti di ricerca
          e le societa'  scientifiche  conservano  la  documentazione
          relativa ai progetti di ricerca presentati e  agli  impegni
          sottoscritti dai ricercatori ai sensi dell'art. 3, commi  1
          e 2, e dell'art. 8, comma 2 del presente codice. 
              2. Gli enti di cui al comma 1: 
                a)  assicurano  la  diffusione  e  il  rispetto   del
          presente  codice  fra  tutti  coloro  che,  all'interno   o
          all'esterno dell'organizzazione, sono  in  qualunque  forma
          coinvolti nel trattamento  dei  dati  personali  realizzato
          nell'ambito  delle  ricerche,  anche  adottando   opportune
          misure sulla base dei propri statuti e regolamenti; 
                b) segnalano al Garante le violazioni del  codice  di
          cui vengono a conoscenza. 
 
                                   Capo III 
                        SICUREZZA E REGOLE DI CONDOTTA 
 
                                   Art. 13. 
                               Raccolta dei dati 
 
              1. I soggetti di  cui  all'art.  2,  comma  1,  pongono
          specifica  attenzione   nella   selezione   del   personale
          incaricato della raccolta  dei  dati  e  nella  definizione
          dell'organizzazione e delle modalita'  di  rilevazione,  in
          modo da garantire il rispetto  del  presente  codice  e  la
          tutela dei diritti degli interessati. 
              2. Il personale incaricato della  raccolta  si  attiene
          alle disposizioni contenute  nel  presente  codice  e  alle
          istruzioni ricevute. In particolare: 
                a)  rende  nota  la  propria  identita',  la  propria
          funzione e le finalita' della  raccolta,  anche  attraverso
          adeguata documentazione; 
                b) fornisce le informazioni di cui  all'art.  13  del
          decreto ed all'art. 6 del  presente  codice,  nonche'  ogni
          altro   chiarimento   che   consenta   all'interessato   di
          rispondere  in  modo  adeguato  e   consapevole,   evitando
          comportamenti che possano  configurarsi  come  artifici  ed
          indebite pressioni; 
                c)  non  svolge  contestualmente  presso  gli  stessi
          interessati attivita' di rilevazione di dati personali  per
          conto di piu' titolari, salvo espressa autorizzazione; 
                d) provvede  tempestivamente  alla  correzione  degli
          errori e delle inesattezze delle informazioni acquisite nel
          corso della raccolta; 
                e) assicura una particolare diligenza nella  raccolta
          di dati sensibili o giudiziari. 
 
                                   Art. 14. 
                            Conservazione dei dati 
 
              1. I dati personali possono essere conservati per scopi
          statistici o scientifici anche oltre il periodo  necessario
          per il raggiungimento degli scopi per i  quali  sono  stati
          raccolti  o  successivamente   trattati,   in   conformita'
          all'art.  99  del   decreto.   In   tali   casi,   i   dati
          identificativi possono  essere  conservati  fino  a  quando
          risultino necessari per: 
                a) indagini continue e longitudinali; 
                b) indagini di controllo, di qualita' e di copertura; 
                c) definizione di disegni campionari e  selezione  di
          unita' di rilevazione; 
                d) costituzione di archivi delle unita' statistiche e
          di sistemi informativi; 
                e) altri  casi  in  cui  cio'  risulti  essenziale  e
          adeguatamente documentato per le finalita' perseguite. 
              2. Nei casi di cui al comma 1,  i  dati  identificativi
          sono conservati separatamente da ogni altro dato,  in  modo
          da consentirne differenti livelli di  accesso,  salvo  cio'
          risulti   impossibile   in   ragione   delle    particolari
          caratteristiche del trattamento o comporti  un  impiego  di
          mezzi manifestamente  sproporzionato  rispetto  al  diritto
          tutelato. 
 
                                   Art. 15. 
                              Misure di sicurezza 
 
              1. Nell'adottare le misure di sicurezza dei dati e  dei
          sistemi di cui agli artt. 31 e seguenti del  decreto  e  al
          disciplinare tecnico contenuto nel relativo Allegato B),  i
          titolari dei  trattamenti  di  dati  per  scopi  statistici
          curano anche i livelli di accesso  ai  dati  personali  con
          riferimento alla natura dei dati stessi  ed  alle  funzioni
          dei soggetti coinvolti nei trattamenti. 
 
                                   Art. 16. 
                    Esercizio dei diritti dell'interessato 
 
              1. In caso di esercizio dei diritti di cui  all'art.  7
          del decreto  in  riferimento  a  dati  trattati  per  scopi
          statistici e scientifici, l'interessato puo' accedere  agli
          archivi che lo riguardano per chiederne l'aggiornamento, la
          rettifica o l'integrazione, sempre che tale operazione  non
          risulti  impossibile  per  la  natura  o   lo   stato   del
          trattamento o comporti un impiego di  mezzi  manifestamente
          sproporzionato. 
              2.  Qualora  tali  modifiche  non   producano   effetti
          significativi  sui   risultati   statistici   connessi   al
          trattamento, il responsabile del  trattamento  provvede  ad
          annotare,  in  appositi  spazi  o  registri,  le  modifiche
          richieste   dall'interessato,   senza   variare   i    dati
          originariamente immessi nell'archivio. 
 
                                   Art. 17. 
                              Regole di condotta 
 
              1. I responsabili e gli incaricati del trattamento che,
          per motivi di lavoro e ricerca, abbiano  legittimo  accesso
          ai  dati  personali  trattati  per   scopi   statistici   e
          scientifici, conformano il proprio comportamento anche alle
          seguenti disposizioni: 
                a)  i  dati  personali  possono   essere   utilizzati
          soltanto per gli scopi definiti nel progetto di ricerca  di
          cui all'art. 3; 
                b) i dati personali devono essere conservati in  modo
          da evitarne la dispersione, la sottrazione e ogni altro uso
          non conforme alla legge e alle istruzioni ricevute; 
                c) i dati personali e le notizie non  disponibili  al
          pubblico di cui si venga a conoscenza  in  occasione  dello
          svolgimento dell'attivita' statistica  o  di  attivita'  ad
          essa strumentali non possono essere diffusi, ne' altrimenti
          utilizzati per interessi privati, propri o altrui; 
                d)  il  lavoro  svolto   e'   oggetto   di   adeguata
          documentazione; 
                e)  le  conoscenze  professionali   in   materia   di
          protezione dei dati personali sono  adeguate  costantemente
          all'evoluzione delle metodologie e delle tecniche; 
                f) la comunicazione e  la  diffusione  dei  risultati
          statistici  sono  favorite,  in  relazione  alle   esigenze
          conoscitive della  comunita'  scientifica  e  dell'opinione
          pubblica, nel rispetto della  disciplina  sulla  protezione
          dei dati personali; 
                g)  i  comportamenti  non  conformi  alle  regole  di
          condotta dettate dal presente  codice  sono  immediatamente
          segnalati al responsabile o al titolare del trattamento. 
 
                                   Art. 18. 
                                  Adeguamento 
 
              1. La corrispondenza delle disposizioni del codice alla
          normativa, anche di carattere internazionale, introdotta in
          materia di protezione dei dati personali trattati a fini di
          statistica e di ricerca scientifica e' verificata nel tempo
          anche  su  segnalazione   dei   soggetti   che   lo   hanno
          sottoscritto. Cio' ai  fini  dell'introduzione  nel  codice
          medesimo   delle   modifiche   necessarie   al   fine   del
          coordinamento  con  dette  fonti,  ovvero,   qualora   tali
          modifiche incidano in maniera apprezzabile sulla disciplina
          del presente codice, del pronunciamento di un nuovo  codice
          ai sensi dell'art. 12 del decreto. 
 
                                   Art. 19. 
                               Entrata in vigore 
 
              1. Il presente codice si applica  a  decorrere  dal  1°
          ottobre 2004.».