Art. 3 
 
                        Adesione al programma 
 
  1.  L'adesione  al  programma  avviene   esclusivamente   su   base
volontaria. 
  2. Il soggetto che intende aderire al programma  registra  nell'APP
IO, o nei sistemi messi a disposizione da un issuer convenzionato, il
proprio codice fiscale e gli estremi identificativi  di  uno  o  piu'
strumenti di pagamento elettronici dei quali  intende  avvalersi  per
effettuare gli acquisti. Qualora il soggetto che intende  aderire  al
programma registri una carta  di  debito  o  prepagata  abilitata  al
circuito PagoBancomat, PagoPA S.p.A. ottiene dalla societa'  Bancomat
S.p.A. gli estremi identificativi della carta di debito  o  prepagata
in uso al soggetto, mediante il codice fiscale  fornito  in  sede  di
registrazione dal medesimo soggetto. 
  3. Al momento della registrazione, il soggetto che intende  aderire
al programma dichiara, ai sensi degli articoli 46 e  47  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  di  essere
maggiorenne  e  residente  in  Italia,  nonche'  di  utilizzare   gli
strumenti  di  pagamento  registrati  esclusivamente   per   acquisti
effettuati  fuori  dall'esercizio  di  attivita'  d'impresa,  arte  o
professione. 
  4.  La  partecipazione  al   programma   ha   inizio   al   momento
dell'effettuazione della prima transazione tramite  lo  strumento  di
pagamento elettronico registrato dall'aderente. 
  5.  L'aderente,  in   qualsiasi   momento,   puo'   effettuare   la
cancellazione dal  programma  nell'APP  IO  o  nei  sistemi  messi  a
disposizione  dall'issuer   convenzionato.   La   cancellazione   dal
programma   comporta   la   perdita   del   diritto   a    concorrere
all'assegnazione del rimborso per il  periodo  di  riferimento  e  la
cancellazione di tutti i dati personali inerenti il programma,  salvo
che sussistano altre basi  giuridiche  al  trattamento,  ivi  inclusa
quella di  fare  fronte  a  eventuali  contestazioni  o  contenziosi.
Restano salvi i rimborsi gia' corrisposti.  
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  46  e  47  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa): 
              «Art.  46   (R)   -   (Dichiarazioni   sostitutive   di
          certificazioni). - 1. Sono  comprovati  con  dichiarazioni,
          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti: 
                a) data e il luogo di nascita; 
                b) residenza; 
                c) cittadinanza; 
                d) godimento dei diritti civili e politici; 
                e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
                f) stato di famiglia; 
                g) esistenza in vita; 
                h)  nascita  del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
                i) iscrizione in albi, registri o elenchi  tenuti  da
          pubbliche amministrazioni; 
                l) appartenenza a ordini professionali; 
                m) titolo di studio, esami sostenuti; 
                n)  qualifica  professionale  posseduta,  titolo   di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
                o) situazione reddituale o economica  anche  ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
                p) assolvimento di  specifici  obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
                q)  possesso  e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
                r) stato di disoccupazione; 
                s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
                t) qualita' di studente; 
                u)  qualita'  di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
                v)  iscrizione  presso  associazioni   o   formazioni
          sociali di qualsiasi tipo; 
                z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio; 
                aa) di non aver riportato condanne penali  e  di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
                bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
          procedimenti penali; 
                bb  bis)  di  non  essere  l'ente   destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
                cc) qualita' di vivenza a carico; 
                dd)   tutti   i    dati    a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
                ee) di non trovarsi in stato  di  liquidazione  o  di
          fallimento e di non aver presentato domanda di  concordato.
          (R)». 
              «Art. 47 (R) - (Dichiarazioni sostitutive dell'atto  di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. (R) 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. (R) 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R) 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».