Art. 5 
 
 Convenzioni tra il MEF e PagoPA S.p.A. e tra il MEF e Consap S.p.A. 
 
  1. E' stipulata apposita convenzione tra il MEF  e  PagoPA  S.p.A.,
per un importo non superiore a 2,2 milioni di euro per l'anno 2020, e
di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni  2021  e  2022,  per  la
progettazione,  realizzazione  e  gestione  di  specifiche   funzioni
all'interno del sistema cashback, che disciplina: 
    a)  la  raccolta  dei  dati  relativi  agli   aderenti   di   cui
all'articolo 3; 
    b) la raccolta dei dati relativi ai pagamenti di cui all'articolo
4, comma 1; 
    c) le  modalita'  di  conferimento  dei  dati  necessari  per  il
perseguimento delle finalita' statistiche  di  cui  all'articolo  12,
comma 9; 
    d) l'identificazione dei beneficiari dei  rimborsi  di  cui  agli
articoli 6, 7 e 8; 
    e) la trasmissione a PagoPA S.p.A. dei dati di cui ai  punti  a),
b) e d), nel rispetto del principio di minimizzazione, per consentire
agli aderenti di verificare, tramite  l'APP  IO  o  tramite  l'issuer
convenzionato, l'importo del rimborso spettante e la posizione  nella
graduatoria di cui all'articolo 8. 
  2. E' stipulata apposita convenzione tra il MEF  e  Consap  S.p.A.,
per un importo massimo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022, che disciplina: 
    a) l'accesso ai dati di cui al comma 1, lettere a), b), e d); 
    b) la ricezione dal sistema cashback  dell'IBAN  dei  beneficiari
per l'accredito in loro favore dei rimborsi di cui agli articoli 6, 7
e 8; 
    c) l'erogazione  dei  rimborsi  ai  beneficiari  ai  sensi  degli
articoli 6, 7 e 8, secondo le modalita' di cui all'articolo 9; 
    d) la gestione di tutte le fasi dei  reclami  e  delle  eventuali
controversie derivanti dall'attuazione del programma; 
    e) le  modalita'  di  conferimento  dei  dati  necessari  per  il
perseguimento delle finalita' statistiche  di  cui  all'articolo  12,
comma 9.