Art. 5 Convenzioni tra il MEF e PagoPA S.p.A. e tra il MEF e Consap S.p.A. 1. E' stipulata apposita convenzione tra il MEF e PagoPA S.p.A., per un importo non superiore a 2,2 milioni di euro per l'anno 2020, e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per la progettazione, realizzazione e gestione di specifiche funzioni all'interno del sistema cashback, che disciplina: a) la raccolta dei dati relativi agli aderenti di cui all'articolo 3; b) la raccolta dei dati relativi ai pagamenti di cui all'articolo 4, comma 1; c) le modalita' di conferimento dei dati necessari per il perseguimento delle finalita' statistiche di cui all'articolo 12, comma 9; d) l'identificazione dei beneficiari dei rimborsi di cui agli articoli 6, 7 e 8; e) la trasmissione a PagoPA S.p.A. dei dati di cui ai punti a), b) e d), nel rispetto del principio di minimizzazione, per consentire agli aderenti di verificare, tramite l'APP IO o tramite l'issuer convenzionato, l'importo del rimborso spettante e la posizione nella graduatoria di cui all'articolo 8. 2. E' stipulata apposita convenzione tra il MEF e Consap S.p.A., per un importo massimo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che disciplina: a) l'accesso ai dati di cui al comma 1, lettere a), b), e d); b) la ricezione dal sistema cashback dell'IBAN dei beneficiari per l'accredito in loro favore dei rimborsi di cui agli articoli 6, 7 e 8; c) l'erogazione dei rimborsi ai beneficiari ai sensi degli articoli 6, 7 e 8, secondo le modalita' di cui all'articolo 9; d) la gestione di tutte le fasi dei reclami e delle eventuali controversie derivanti dall'attuazione del programma; e) le modalita' di conferimento dei dati necessari per il perseguimento delle finalita' statistiche di cui all'articolo 12, comma 9.