Art. 7 Rimborso cashback nel periodo sperimentale 1. Compatibilmente con la data di entrata in vigore del presente decreto e la piena operativita' delle convenzioni previste dagli articoli 4 e 5, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, si applicano in via sperimentale anche con riferimento al periodo compreso tra la data di avvio di cui al comma 4 e il 31 dicembre 2020. 2. Nel periodo sperimentale, accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 10 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In tali casi il rimborso e' pari al 10 per cento dell'importo di ogni transazione e si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione. Le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono fino all'importo di 150 euro. 3. Fermo quanto disposto dal comma 2, la quantificazione del rimborso di cui al presente articolo e' determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a 1.500,00 euro. 4. La data di avvio del periodo sperimentale e' identificata e resa pubblica mediante pubblicazione sul sito internet del MEF del provvedimento del Ministero che ne conferma l'avvio sulla base dell'operativita' delle convenzioni di cui al comma 1 e individua la suddetta data. 5. Il rimborso e' erogato nel mese di febbraio 2021.