Art. 8 
 
                          Rimborso speciale 
 
  1. Fermo restando il rimborso previsto dagli articoli  6  e  7,  ai
primi  centomila  aderenti  che,  in  ciascuno  dei  periodi  di  cui
all'articolo 6, comma 2, abbiano totalizzato  il  maggior  numero  di
transazioni  regolate  con  strumenti  di  pagamento  elettronici  e'
attribuito un rimborso speciale pari a 1.500,00 euro.  A  parita'  di
numero di transazioni effettuate  e'  prioritariamente  collocato  in
graduatoria l'aderente la  cui  ultima  transazione  reca  una  marca
temporale  anteriore  rispetto  a  quella   dell'ultima   transazione
effettuata dagli aderenti che abbiano totalizzato lo stesso numero di
transazioni. Al termine di ogni periodo di riferimento, il  conteggio
del  numero  di  transazioni  regolate  con  strumenti  di  pagamento
elettronico parte da zero per ognuno degli aderenti. 
  2. I rimborsi speciali sono erogati entro 60 giorni dal termine  di
ciascun periodo di cui all'articolo 6, comma 2.