Art. 9 
 
                Modalita' di erogazione del rimborso 
 
  1. L'erogazione dei rimborsi di cui agli articoli 6, 7 e 8, avviene
sul codice IBAN dell'aderente, indicato da  quest'ultimo  al  momento
dell'adesione al programma o in un momento successivo. 
  2. In considerazione dell'elevato numero dei pagamenti e dei  tempi
di erogazione previsti dagli articoli 6,  7  e  8,  non  realizzabili
attraverso   le   ordinarie   procedure   di    pagamento    previste
dall'ordinamento contabile dello Stato, e' autorizzata l'apertura  di
un apposito conto corrente bancario intestato  a  Consap  S.p.A.  sul
quale, in prossimita' di ciascuna scadenza di  pagamento  e  in  base
all'effettivo fabbisogno finanziario, il  MEF  trasferisce  l'importo
dei rimborsi complessivamente spettanti,  al  fine  di  consentire  a
Consap S.p.A. la successiva erogazione  ai  singoli  beneficiari.  Il
MEF, su designazione di  Consap  S.p.A.,  puo'  nominare  altresi'  i
dipendenti  di  Consap   S.p.A.   quali   funzionari   delegati   per
l'effettuazione di pagamenti dal bilancio dello Stato.