Art. 9 Modalita' di erogazione del rimborso 1. L'erogazione dei rimborsi di cui agli articoli 6, 7 e 8, avviene sul codice IBAN dell'aderente, indicato da quest'ultimo al momento dell'adesione al programma o in un momento successivo. 2. In considerazione dell'elevato numero dei pagamenti e dei tempi di erogazione previsti dagli articoli 6, 7 e 8, non realizzabili attraverso le ordinarie procedure di pagamento previste dall'ordinamento contabile dello Stato, e' autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente bancario intestato a Consap S.p.A. sul quale, in prossimita' di ciascuna scadenza di pagamento e in base all'effettivo fabbisogno finanziario, il MEF trasferisce l'importo dei rimborsi complessivamente spettanti, al fine di consentire a Consap S.p.A. la successiva erogazione ai singoli beneficiari. Il MEF, su designazione di Consap S.p.A., puo' nominare altresi' i dipendenti di Consap S.p.A. quali funzionari delegati per l'effettuazione di pagamenti dal bilancio dello Stato.