La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure  urgenti
connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema
di allerta COVID,  nonche'  per  l'attuazione  della  direttiva  (UE)
2020/739  del  3  giugno  2020,  e'  convertito  in  legge   con   le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. Il decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, e'  abrogato.  Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e  sono  fatti  salvi  gli
effetti prodottisi e  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del
medesimo decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129. 
  3. Il decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148, e'  abrogato.  Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e  sono  fatti  salvi  gli
effetti prodottisi e  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del
medesimo decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148. 
  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 27 novembre 2020 
 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Speranza, Ministro della salute 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 
 
          Avvertenza: 
 
          Il decreto-legge 7ottobre 2020, n. 125, e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  248  del 7
          ottobre 2020. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
          pubblicazione. 
              Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di
          conversione  e'  pubblicato  in  questa   stessa   Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 26.