IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista  legge  23  agosto   1988,   n.   400,   recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 7 ottobre 2015, n. 167, recante  delega  al  Governo
per la riforma del codice della nautica da diporto; 
  Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
approvazione del testo definitivo del codice penale; 
  Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante  approvazione
del codice civile; 
  Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice  della
navigazione; 
  Vista la legge 27 maggio 1949,  n.  260,  recante  disposizioni  in
materia di ricorrenze festive; 
  Vista la legge 12 marzo 1968, n.  478,  recante  ordinamento  della
professione di mediatore marittimo; 
  Vista la legge 27 dicembre  1977,  n.  1085,  recante  ratifica  ed
esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del  1972
per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a  Londra  il
20 ottobre 1972; 
  Vista la legge 23  maggio  1980,  n.  313,  recante  adesione  alla
convenzione internazionale del 1974 per la  salvaguardia  della  vita
umana in mare, con  allegato,  aperta  alla  firma  a  Londra  il  1°
novembre 1974, e sua esecuzione; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Vista  la  legge  8  agosto  1991,  n.  264,   recante   disciplina
dell'attivita'  di  consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di
trasporto; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104,  recante  legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate; 
  Vista la legge 29 dicembre  1993,  n.  580,  recante  riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
  Vista la legge 7 dicembre 1999,  n.  472,  recante  interventi  nel
settore dei trasporti; 
  Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni  per  il
riordino e il  rilancio  della  nautica  da  diporto  e  del  turismo
nautico; 
  Vista la legge 8 ottobre 2010,  n.  170,  recante  nuove  norme  in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico; 
  Vista legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2013); 
  Visto il decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  agosto   2006,   n.   248,   recante
disposizioni urgenti per il rilancio  economico  e  sociale,  per  il
contenimento e la razionalizzazione  della  spesa  pubblica,  nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
approvazione del testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado; 
  Visto il decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  recante
definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed  i
compiti di interesse comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  202,  recante
attuazione  della  direttiva  2005/35/CE  relativa   all'inquinamento
provocato dalle navi e conseguenti sanzioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  codice
dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,  a
norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172; 
  Visto il decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  recante
codice delle assicurazioni private; 
  Visto il decreto  legislativo  24  gennaio  2006,  n.  36,  recante
attuazione della direttiva  2003/98/CE  relativa  al  riutilizzo  dei
documenti nel settore pubblico; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale; 
  Visto  il  decreto  legislativo  26  marzo  2010,  n.  59,  recante
attuazione  della  direttiva  2006/123/CE  relativa  ai  servizi  nel
mercato interno; 
  Visto il decreto  legislativo  14  giugno  2011,  n.  104,  recante
attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle  disposizioni  ed
alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e  le
visite di controllo delle navi e per le  pertinenti  attivita'  delle
amministrazioni marittime; 
  Visto il  decreto  legislativo  11  gennaio  2016,  n.  5,  recante
attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita'  da  diporto  e
alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2016,  n.  126,  recante
attuazione della delega in materia  di  segnalazione  certificata  di
inizio attivita' (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto
2015, n. 124; 
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  2016,  n.  222,  recante
individuazione   di   procedimenti   oggetto    di    autorizzazione,
segnalazione certificata di  inizio  di  attivita'  (SCIA),  silenzio
assenso e comunicazione e di definizione  dei  regimi  amministrativi
applicabili  a  determinate  attivita'  e  procedimenti,   ai   sensi
dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124; 
  Visto il decreto legislativo  3  novembre  2017,  n.  229,  recante
revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
171, recante codice della nautica  da  diporto  ed  attuazione  della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della  legge  8  luglio
2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1  della  legge  7  ottobre
2015, n. 167; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,
n. 328, recante approvazione del  regolamento  per  l'esecuzione  del
codice della navigazione marittima; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982,  n.
378, recante approvazione del regolamento concernente le procedure di
raccolta,  accesso,  comunicazione,  correzione,   cancellazione   ed
integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli  archivi
magnetici del centro elaborazione dati di cui  all'articolo  8  della
legge 1° aprile 1981, n. 121; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,
n. 634, recante regolamento per l'ammissione all'utenza del  servizio
di informatica  del  centro  di  elaborazione  dati  della  Direzione
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,
n. 662, recante regolamento di attuazione della legge 3 aprile  1989,
n. 147, concernente adesione alla  convenzione  internazionale  sulla
ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile
1979; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  dicembre  1995,
n. 581, recante regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge
29 dicembre 1993, n. 580, in  materia  di  istituzione  del  registro
delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n.
431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2  dicembre  1997,
n. 509, concernente regolamento recante disciplina  del  procedimento
di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione  di
strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20,
comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n.
135,  recante  regolamento  concernente  l'approvazione  della  nuova
tabella delle circoscrizioni territoriali marittime; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre  2018,
n. 152,  recante  regolamento  recante  norme  per  l'attuazione  del
sistema telematico centrale della nautica da diporto; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea 20 febbraio  2014,
n.  86,  recante  strategia  europea  per  una  maggiore  crescita  e
occupazione nel turismo costiero e marittimo; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
29  luglio  2008,  n.  146,   recante   regolamento   di   attuazione
dell'articolo 65 del decreto legislativo  18  luglio  2005,  n.  171,
recante il codice della nautica da diporto; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
25 febbraio 2009, recante procedure per la individuazione degli  enti
e delle associazioni nautiche di livello nazionale, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 19 marzo 2009; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, recante linee  guida  disturbi
specifici di apprendimento; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
26  febbraio   2013,   recante   definizione   delle   modalita'   di
comunicazioni   telematiche    necessarie    per    lo    svolgimento
dell'attivita'  di  noleggio  occasionale  di  unita'   da   diporto,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  88
del 15 aprile 2013; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
29 maggio 2018, recante aggiornamento ISTAT degli importi dei diritti
e dei compensi per prestazioni e servizi in  materia  di  nautica  da
diporto,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana n. 177 del 1° agosto 2018; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
14 marzo 2019, recante determinazione dei  diritti  da  corrispondere
per l'ammissione  agli  esami  per  il  conseguimento  delle  patenti
nautiche,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 91 del 17 aprile 2019; 
  Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri
dell'11 luglio 2019; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, espresso nell'adunanza del 2 ottobre 2019; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281,  espressa  nella  seduta
del 1° agosto 2019; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2020; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista  la  seconda  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri, adottata nella  riunione  del  5  ottobre  2020,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 4, della legge 7 ottobre 2015, n. 167; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 novembre 2020; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con i Ministri degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale, dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, per gli affari europei, dell'economia e  delle  finanze,  della
salute,   per   la   pubblica   amministrazione,   della   giustizia,
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  dello  sviluppo
economico, per i beni e le attivita' culturali e per il turismo; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto legislativo detta, ai sensi dell'articolo 1,
comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, disposizioni  correttive
e integrative del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.  171,  come
modificato dal decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse 
              -  Si  riportano  gli  articoli  76,  87  e  117  della
          Costituzione: 
                -  L'art.  76  della  Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
                -  L'art.  87  della  Costituzione  conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
                - L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.". 
              - La legge 7 ottobre 2015, n. 167  (Delega  al  Governo
          per la riforma del codice  della  nautica  da  diporto)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  21  ottobre  2015,  n.
          245. 
              -  Il  regio  decreto  19   ottobre   1930,   n.   1398
          (Approvazione del testo definitivo del  Codice  penale)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  26  ottobre  1930,  n.
          251, Suppl. Straord. 
              - Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262  (Approvazione
          del testo del Codice civile) e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79, Ediz. Straord. 
              - Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice  della
          navigazione) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec. 
              - La legge 27 maggio  1949,  n.  260  (Disposizioni  in
          materia di ricorrenze festive) e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124. 
              - La legge 12 marzo 1968,  n.  478  (Ordinamento  della
          professione di mediatore  marittimo)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1968, n. 108. 
              - La legge 27  dicembre  1977,  n.  1085  (Ratifica  ed
          esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale
          del 1972 per prevenire gli abbordi in  mare,  con  annessi,
          firmata a Londra il 20 ottobre 1972)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1978, n. 48, S.O. 
              - La legge  23  maggio  1980,  n.  313  (Adesione  alla
          convenzione internazionale del  1974  per  la  salvaguardia
          della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a
          Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione) e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190, S.O. 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O. 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              -  La  legge  8  agosto  1991,   n.   264   (Disciplina
          dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei  mezzi
          di trasporto) e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  21
          agosto 1991, n. 195. 
              - La legge 5 febbraio 1992, n.  104  (Legge-quadro  per
          l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle
          persone  handicappate)   e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. n. 30. 
              - La legge 29  dicembre  1993,  n.  580  (Riordinamento
          delle  camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura) e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  11
          gennaio 1994, n. 7, S.O. n. 6. 
              - La legge 7 dicembre  1999,  n.  472  (Interventi  nel
          settore  dei  trasporti)  e'  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 16 dicembre 1999, n. 294, S.O. n. 220/L. 
              - La legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni  per  il
          riordino e il rilancio  della  nautica  da  diporto  e  del
          turismo nautico) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  14
          luglio 2003, n. 161. 
              - La legge 8 ottobre  2010,  n.  170  (Nuove  norme  in
          materia di disturbi specifici di  apprendimento  in  ambito
          scolastico)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          ottobre 2010, n. 244. 
              - La legge 24 dicembre 2012, n. 228  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato - legge  di  stabilita'  2013)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, S.O. n. 212/L. 
              - Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223  (Disposizioni
          urgenti  per  il  rilancio  economico  e  sociale,  per  il
          contenimento e la razionalizzazione della  spesa  pubblica,
          nonche' interventi in materia di  entrate  e  di  contrasto
          all'evasione fiscale), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          4 luglio 2006, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 2006,  n.  248,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186, S.O. n. 183/L. 
              - Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179  (Ulteriori
          misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245,  S.O.  n.  194,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012,  n.  221,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          dicembre 2012, n. 294, S.O. n. 208. 
              -  Il  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297
          (Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O. n. 79. 
              -  Il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281
          (Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202. 
              -  Il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.   112
          (Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni e agli enti locali,  in  attuazione  del
          capo I della legge 15 marzo  1997,  n.  59)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998,  n.  92,  S.O.  n.
          77/L. 
              - Il  decreto  legislativo  6  novembre  2007,  n.  202
          (Attuazione    della    direttiva    2005/35/CE    relativa
          all'inquinamento  provocato  dalle   navi   e   conseguenti
          sanzioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre
          2007, n. 261, S.O. n. 228/L. 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in materia di protezione dei dati personali) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n.  174,  S.O.  n.
          123/L. 
              - Il regolamento  (UE)  27  aprile  2016,  n.  2016/679
          (Regolamento  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei  dati)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          4 maggio 2016, n. L 119/1. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. n. 93/L. 
              - Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice
          della nautica da  diporto  ed  attuazione  della  direttiva
          2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della  legge  8  luglio
          2003, n. 172) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  31
          agosto 2005, n. 202, S.O. n. 148/L. 
              - Il decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209
          (Codice delle assicurazioni private)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O. n. 163/L. 
              - Il  decreto  legislativo  24  gennaio  2006,  n.   36
          (Attuazione  della   direttiva   2003/98/CE   relativa   al
          riutilizzo  dei  documenti   nel   settore   pubblico)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14  febbraio  2006,  n.
          37. 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
          in  materia  ambientale)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96/L. 
              -  Il  decreto  legislativo  26  marzo  2010,   n.   59
          (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
          nel mercato interno) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          23 aprile 2010, n. 94, S.O. n. 75/L. 
              -  Il  decreto  legislativo  14  giugno  2011,  n.  104
          (Attuazione  della  direttiva  2009/15/CE   relativa   alle
          disposizioni ed alle norme comuni  per  gli  organismi  che
          effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
          e  per  le  pertinenti  attivita'   delle   amministrazioni
          marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio
          2011, n. 159. 
              -  Il  decreto  legislativo  11  gennaio  2016,  n.   5
          (Attuazione  della  direttiva  2013/53/UE  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  20  novembre  2013,  relativa
          alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga  la
          direttiva 94/25/CE) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          11 gennaio 2016, n. 7. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  giugno  2016,  n.  126
          (Attuazione  della  delega  in  materia   di   segnalazione
          certificata   di   inizio   attivita'   (SCIA),   a   norma
          dell'articolo 5 della legge  7  agosto  2015,  n.  124)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2016, n. 162. 
              - Il decreto  legislativo  25  novembre  2016,  n.  222
          (Individuazione di procedimenti oggetto di  autorizzazione,
          segnalazione certificata di  inizio  di  attivita'  (SCIA),
          silenzio assenso  e  comunicazione  e  di  definizione  dei
          regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e
          procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto
          2015, n. 124) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  26
          novembre 2016, n. 277, S.O. n. 52. 
              - Il  decreto  legislativo  3  novembre  2017,  n.  229
          (Revisione  ed  integrazione  del  decreto  legislativo  18
          luglio 2005,  n.  171,  recante  codice  della  nautica  da
          diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,  a  norma
          dell'articolo 6 della legge  8  luglio  2003,  n.  172,  in
          attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre  2015,  n.
          167) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  29  gennaio
          2018, n. 23. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   15
          febbraio 1952, n. 328  (Approvazione  del  regolamento  per
          l'esecuzione del codice  della  navigazione  marittima)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n.  94,
          S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  3  maggio
          1982, n. 378 (Approvazione del regolamento  concernente  le
          procedure di raccolta, accesso, comunicazione,  correzione,
          cancellazione   ed   integrazione   dei   dati   e    delle
          informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro
          elaborazione dati di cui  all'articolo  8  della  legge  1°
          aprile 1981, n. 121) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          23 giugno 1982, n. 170. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          settembre  1994,  n.  634  (Regolamento  per   l'ammissione
          all'utenza  del  servizio  di  informatica  del  centro  di
          elaborazione   dati   della   Direzione   generale    della
          motorizzazione civile e dei trasporti  in  concessione)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19  novembre  1994,  n.
          271. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          settembre 1994, n. 662  (Regolamento  di  attuazione  della
          legge 3 aprile 1989,  n.  147,  concernente  adesione  alla
          convenzione internazionale sulla ricerca ed il  salvataggio
          marittimo, adottata  ad  Amburgo  il  27  aprile  1979)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°  dicembre  1994,  n.
          281. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
          1995, n. 581 (Regolamento  di  attuazione  dell'articolo  8
          della legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  in  materia  di
          istituzione del registro delle imprese di cui  all'articolo
          2188  del  codice  civile)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 3 febbraio 1996, n. 28, S.O. n. 17. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 9  ottobre
          1997, n. 431 (Regolamento sulla  disciplina  delle  patenti
          nautiche)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   17
          dicembre 1997, n. 293. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre
          1997,  n.   509   (Regolamento   recante   disciplina   del
          procedimento di concessione di beni del  demanio  marittimo
          per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica  da
          diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge  15
          marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          18 febbraio 1998, n. 40. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 18  aprile
          2000, n. 135 (Regolamento concernente l'approvazione  della
          nuova tabella delle circoscrizioni territoriali  marittime)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio  2000,  n.
          121. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa - Testo  A)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. n. 30/L. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   14
          dicembre  2018,  n.  152  (Regolamento  recante  norme  per
          l'attuazione del sistema telematico centrale della  nautica
          da diporto)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  27
          febbraio 2019, n. 49. 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione
          dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
          171,  recante  il  codice  della  nautica  da  diporto)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre  2008,  n.
          222, S.O. n. 223/L. 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 25 febbraio 2009 (Procedure per la individuazione
          degli  enti  e  delle  associazioni  nautiche  di   livello
          nazionale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19  marzo
          2009, n. 65. 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 26 febbraio 2013 (Definizione delle modalita'  di
          comunicazioni telematiche  necessarie  per  lo  svolgimento
          dell'attivita'  di  noleggio  occasionale  di   unita'   da
          diporto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  15  aprile
          2013, n. 88. 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 29 maggio 2018 (Aggiornamento ISTAT degli importi
          dei diritti e dei compensi per  prestazioni  e  servizi  in
          materia di nautica da diporto) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 1° agosto 2018, n. 177. 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 14 marzo  2019  (Determinazione  dei  diritti  da
          corrispondere  per   l'ammissione   agli   esami   per   il
          conseguimento delle patenti nautiche) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 aprile 2019, n. 91. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  citato
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 1 a  5,
          della legge 7 ottobre 2015, n. 167 (Delega al  Governo  per
          la riforma del codice della nautica da diporto): 
              «Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
          ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente   legge,   su   proposta   del   Ministro    delle
          infrastrutture e dei trasporti di concerto con  i  Ministri
          degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
          gli affari europei, dell'economia e  delle  finanze,  della
          salute,   per   la   semplificazione    e    la    pubblica
          amministrazione,    della    giustizia,    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, dello sviluppo  economico
          e dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, uno o
          piu' decreti legislativi di revisione ed  integrazione  del
          decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante  codice
          della nautica da  diporto  ed  attuazione  della  direttiva
          2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della  legge  8  luglio
          2003, n. 172, e per la disciplina delle seguenti materie: 
                a) regime amministrativo e navigazione  delle  unita'
          da diporto, ivi comprese le  navi  di  cui  all'articolo  3
          della legge 8 luglio 2003, n. 172; 
                b) attivita' di controllo  in  materia  di  sicurezza
          della  navigazione  da  diporto  e  di  prevenzione   degli
          incidenti in prossimita' della costa con l'obiettivo  della
          salvaguardia  della  vita  umana  in  mare  e  nelle  acque
          interne, anche in relazione alle attivita' che si  svolgono
          nelle   medesime   acque,   con   particolare   riferimento
          all'attivita' subacquea; 
                c)  revisione  della  disciplina   sanzionatoria   in
          relazione alla gravita'  e  al  pregiudizio  arrecato  alla
          tutela degli interessi pubblici  nonche'  alla  natura  del
          pericolo  derivante  da  condotte  illecite  al   fine   di
          garantire   comunque    l'effettivita'    degli    istituti
          sanzionatori; 
                d) aggiornamento dei requisiti psicofisici  necessari
          per il conseguimento della patente nautica; 
                e) procedure per l'approvazione e l'installazione  di
          sistemi di alimentazione con  gas  di  petrolio  liquefatto
          (GPL), metano ed elettrici, su unita' da diporto e relativi
          motori di propulsione, di nuova costruzione o gia'  immessi
          sul mercato. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati in conformita' con i  criteri  di  semplificazione
          delle procedure, tali da consentire la revisione del codice
          della nautica da diporto, mantenendone fermi l'assetto e il
          riparto delle competenze nonche' al fine di  migliorare  le
          condizioni  di  effettiva  concorrenzialita'  del   settore
          nell'ambito  della  Strategia  europea  per  una   maggiore
          crescita e occupazione nel  turismo  costiero  e  marittimo
          (COM(2014)86), nel rispetto dei seguenti principi e criteri
          direttivi: 
                a) coordinamento e armonizzazione della normativa  in
          materia di nautica da diporto e di iscrizione delle  unita'
          da diporto, coniugando la semplificazione degli adempimenti
          formali  posti  a  carico  dell'utenza  e  delle  procedure
          amministrative e di controllo; 
                b) semplificazione del regime amministrativo e  degli
          adempimenti relativi alla navigazione da diporto, anche  ai
          fini commerciali; 
                c) revisione,  secondo  criteri  di  semplificazione,
          della disciplina in materia di  navigazione  temporanea  di
          imbarcazioni e navi da diporto non abilitate e  non  munite
          dei prescritti documenti ovvero abilitate  e  provviste  di
          documenti di bordo  ma  affidate  in  conto  vendita  o  in
          riparazione e assistenza ai cantieri navali; 
                d) semplificazione della procedura amministrativa per
          la dismissione di bandiera; 
                e) regolamentazione dell'attivita' di  locazione  dei
          natanti, secondo criteri di  semplificazione  nel  rispetto
          dei requisiti generali di sicurezza  anche  ai  fini  della
          salvaguardia delle persone trasportate; 
                f) previsione, nell'ambito delle strutture  ricettive
          della nautica, di un numero congruo  di  accosti  riservati
          alle unita' in  transito,  con  particolare  attenzione  ai
          posti di ormeggio per i portatori di handicap; 
                g) regolamentazione puntuale, allo scopo di  tutelare
          l'ecosistema e di vietare  l'ancoraggio  al  fondale  nelle
          aree marine protette all'interno del campo boa,  dei  campi
          di ormeggio attrezzati, anche con l'impiego  di  tecnologie
          informatiche e telematiche, nelle zone di riserva  generale
          (zone B) o di riserva parziale (zone C), per le  unita'  da
          diporto  autorizzate  alla  navigazione,   prevedendo   una
          riserva di ormeggi alle imbarcazioni a vela; 
                h) destinazione d'uso per  la  nautica  minore  delle
          strutture  demaniali,  pontili,  arenili  e  piazzali,  che
          presentino  caratteristiche  particolarmente   idonee   per
          essere utilizzati quali ricovero a secco (dry  storage)  di
          piccole  imbarcazioni,  garantendo  comunque  la  fruizione
          pubblica delle medesime aree; 
                i) revisione della disciplina  della  mediazione  nei
          contratti di costruzione, di compravendita,  di  locazione,
          di noleggio di navi e nei contratti di trasporto  marittimo
          al  fine  di   adattarla   alle   specifiche   esigenze   e
          caratteristiche del settore della nautica da diporto; 
                l)  rivalutazione  e  semplificazione  dei  requisiti
          psicofisici, con particolare riferimento a quelli visivi  e
          uditivi, per il conseguimento e il  rinnovo  delle  patenti
          nautiche e revisione  delle  procedure  di  accertamento  e
          certificazione degli stessi; 
                m) introduzione di una normativa  semplificata  della
          mediazione nel diporto; 
                n) revisione dei titoli professionali del diporto  in
          relazione all'introduzione di un titolo semplificato per lo
          svolgimento dei servizi di coperta per unita' da diporto; 
                o) previsione  di  criteri  di  razionalizzazione  ed
          economia    delle    risorse    istituzionali     destinate
          all'attivita' di controllo in materia  di  sicurezza  della
          navigazione e previsione, in tale ottica, del  Corpo  delle
          capitanerie di porto -  Guardia  costiera  quale  autorita'
          alla quale competono in via esclusiva la pianificazione  ed
          il coordinamento dei controlli, tenuto conto delle  vigenti
          attribuzioni istituzionali in tale settore; 
                p) pieno adeguamento del decreto legislativo 24 marzo
          2011, n.  53,  alla  direttiva  2009/16/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, in materia  di
          attivita' di controllo da parte dello Stato di approdo, con
          particolare  riguardo   al   corretto   recepimento   della
          definizione di «interfaccia  nave/porto»  e  all'ambito  di
          applicazione della normativa riguardante le imbarcazioni da
          diporto che si dedicano ad operazioni commerciali  rispetto
          agli obiettivi fissati dalla direttiva; 
                q) revisione della disciplina in materia di sicurezza
          delle  unita'   e   delle   dotazioni   anche   alla   luce
          dell'adeguamento all'innovazione tecnologica; 
                r) equiparazione, a tutti gli effetti, alle strutture
          ricettive all'aria aperta, delle strutture organizzate  per
          la sosta ed il pernottamento di turisti  all'interno  delle
          proprie  imbarcazioni  ormeggiate  nello  specchio   acqueo
          appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  sentiti  i
          Ministeri dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare; 
                s) eventuale inserimento della  cultura  del  mare  e
          dell'insegnamento  dell'educazione   marinara   nei   piani
          formativi   scolastici,   nel   rispetto    dei    principi
          costituzionali e della normativa  vigente,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  anche
          attraverso l'attivazione di specifici corsi e l'istituzione
          della giornata del mare nelle scuole; 
                t)    istituzione    della    figura    professionale
          dell'istruttore di vela nel rispetto dei principi  generali
          della sicurezza nautica e  della  salvaguardia  della  vita
          umana in mare, fatte salve  le  prerogative  costituzionali
          delle regioni, prevedendo: 
                  1)   l'istituzione   di   un   elenco    nazionale,
          aggiornato, degli  istruttori  professionali,  consultabile
          nel sito  istituzionale  della  Federazione  italiana  vela
          (FIV) e della Lega navale italiana (LNI)  e  nei  siti  dei
          comuni nel cui territorio sono presenti centri velici.  Gli
          oneri derivanti dall'istituzione e dalla tenuta dell'elenco
          nazionale di cui al precedente periodo sono posti a  carico
          degli iscritti; 
                  2) che gli istruttori di vela siano in possesso del
          brevetto della FIV, della  Marina  militare  attraverso  le
          proprie competenti articolazioni o  della  LNI,  rilasciato
          nel rispetto del Sistema Nazionale di Qualifiche (SNaQ) dei
          tecnici sportivi  del  CONI  e  del  Quadro  europeo  delle
          qualifiche  -  European   Qualification   Framework   (EQF)
          dell'Unione europea; 
                u) razionalizzazione  delle  attivita'  di  controllo
          delle unita' da diporto attraverso metodologie di verifiche
          atte ad evitare forme di  accertamenti  ripetuti  a  carico
          delle  stesse  unita'  in  ambiti  temporali  limitati  nel
          rispetto della sicurezza nautica; 
                v)   revisione   della   disciplina    sanzionatoria,
          aumentando l'entita' delle sanzioni vigenti  di  un  terzo,
          sia nel minimo che nel massimo edittale, relativamente alle
          violazioni, commesse mediante l'utilizzo  di  un'unita'  da
          diporto, concernenti l'inosservanza di una disposizione  di
          legge o di regolamento o  di  un  provvedimento  legalmente
          emanato dall'autorita' competente in  materia  di  uso  del
          demanio marittimo, del  mare  territoriale  e  delle  acque
          interne, ivi compresi i porti, ovvero l'inosservanza di una
          disposizione di legge o di un  regolamento  in  materia  di
          sicurezza   della   navigazione   e   prevedendo   altresi'
          l'inasprimento delle sanzioni relative all'inosservanza dei
          limiti di velocita',  anche  da  parte  delle  imbarcazioni
          commerciali, negli specchi d'acqua portuali, nei pressi  di
          campi boa, di spiagge e di lidi, nel  passaggio  vicino  ad
          imbarcazioni alla fonda  e  nella  navigazione  all'interno
          degli specchi acquei riservati alla balneazione; 
                z)  nell'ambito  della  revisione  della   disciplina
          sanzionatoria  di  cui  alla  lettera  v),  previsione   di
          sanzioni piu' severe  a  carico  di  coloro  che  conducono
          unita' da diporto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di
          stupefacenti,  nonche'  nei   confronti   di   coloro   che
          utilizzando unita' da  diporto  causano  danni  ambientali,
          ovvero determinano una situazione di grave rischio  per  la
          salvaguardia  dell'ambiente   e   dell'ecosistema   marino,
          attraverso misure  che,  a  seconda  della  gravita'  della
          violazione, vadano dal ritiro della  patente  al  sequestro
          dell'unita' da diporto; 
                aa)    semplificazione    dei    procedimenti     per
          l'applicazione e il pagamento delle sanzioni amministrative
          pecuniarie al fine di  garantire  l'efficacia  del  sistema
          sanzionatorio, in  particolare  prevedendo  la  graduazione
          delle   sanzioni   in   funzione   della   gravita'   delle
          fattispecie, della frequenza e dell'effettiva pericolosita'
          del  comportamento,  con  l'introduzione  anche  di  misure
          riduttive  dell'entita'   delle   sanzioni   in   caso   di
          assolvimento dell'obbligo del pagamento in tempi ristretti,
          nonche' l'ampliamento  delle  fattispecie  incidenti  nella
          materia della sicurezza nautica per le quali e' prevista la
          sospensione e la revoca delle patenti nautiche; 
                bb)  adeguamento  alla   direttiva   2013/53/UE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013; 
                cc) abrogazione espressa delle norme incompatibili. 
              3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono adottati d'intesa con la Conferenza unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281. 
              4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono trasmessi alle Camere  ai  fini  dell'espressione  dei
          pareri da parte delle Commissioni  parlamentari  competenti
          per materia e per i profili finanziari. I pareri sono  resi
          entro venti giorni dalla data di  trasmissione  e  indicano
          specificamente  le  eventuali  disposizioni  ritenute   non
          conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente
          articolo. Il Governo, esaminati i pareri, ritrasmette  alle
          Camere,  con  le  sue  osservazioni  e  con  le   eventuali
          modificazioni, il testo  per  il  parere  definitivo  delle
          competenti Commissioni  parlamentari,  da  esprimere  entro
          venti giorni  dalla  data  di  trasmissione.  Decorso  tale
          termine, i decreti possono comunque essere emanati. 
              5. Entro trenta mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
          principi e criteri direttivi previsti dal comma 2 e con  le
          modalita' di  cui  al  presente  articolo,  il  Governo  e'
          autorizzato ad adottare  uno  o  piu'  decreti  legislativi
          contenenti  disposizioni  correttive  e   integrative   dei
          decreti legislativi medesimi. 
              (Omissis).». 
              - Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice
          della nautica da  diporto  ed  attuazione  della  direttiva
          2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della  legge  8  luglio
          2003, n. 172) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  31
          agosto 2005, n. 202, S.O. n. 148/L. 
              - Il  decreto  legislativo  3  novembre  2017,  n.  229
          (Revisione  ed  integrazione  del  decreto  legislativo  18
          luglio 2005,  n.  171,  recante  codice  della  nautica  da
          diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,  a  norma
          dell'articolo 6 della legge  8  luglio  2003,  n.  172,  in
          attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre  2015,  n.
          167) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  29  gennaio
          2018, n. 23.