Art. 10 
 
          Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 
                       18 luglio 2005, n. 171 
 
  1. All'articolo 26, comma 1-bis, del decreto legislativo 18  luglio
2005, n. 171, le parole «dagli uffici circondariali marittimi e dagli
uffici della motorizzazione civile» sono sostituite  dalle  seguenti:
«dallo STED ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  14
dicembre 2018, n. 152». 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo dell'art. 26 del  citato  decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n.  171,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art. 26 (Certificato di  sicurezza  e  certificato  di
          idoneita' al noleggio). - 1. Il  certificato  di  sicurezza
          per le navi e per le imbarcazioni  da  diporto  attesta  lo
          stato di navigabilita' dell'unita' e fa parte dei documenti
          di bordo. Il  rilascio,  il  rinnovo  e  la  convalida  del
          certificato di sicurezza sono disciplinati dal  regolamento
          di attuazione del presente codice. 
              1-bis. Il certificato di idoneita' al noleggio  attesta
          lo  stato  di  idoneita'  dell'unita'  al  noleggio  ed  e'
          rilasciato dallo STED ai sensi del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152. Il rilascio,  il
          rinnovo e la convalida sono disciplinati dal regolamento di
          attuazione del presente codice.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   14
          dicembre  2018,  n.  152  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 febbraio 2019, n. 49.