Art. 10 Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 1. All'articolo 26, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, le parole «dagli uffici circondariali marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile» sono sostituite dalle seguenti: «dallo STED ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152».
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 26 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 26 (Certificato di sicurezza e certificato di idoneita' al noleggio). - 1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilita' dell'unita' e fa parte dei documenti di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice. 1-bis. Il certificato di idoneita' al noleggio attesta lo stato di idoneita' dell'unita' al noleggio ed e' rilasciato dallo STED ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152. Il rilascio, il rinnovo e la convalida sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2019, n. 49.