Art. 11 
 
          Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 
                       18 luglio 2005, n. 171 
 
  1. L'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 27 (Natanti da diporto e moto d'acqua). -  1.  I  natanti  da
diporto e le moto d'acqua sono esclusi  dall'obbligo  dell'iscrizione
nell'Archivio telematico centrale delle  unita'  da  diporto  (ATCN),
della licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato
di sicurezza di cui all'articolo 26. 
  2. I natanti da  diporto,  a  richiesta  dell'interessato,  possono
essere iscritti nell'Archivio telematico  centrale  delle  unita'  da
diporto (ATCN) ed in tale caso assumono  il  regime  giuridico  delle
imbarcazioni da diporto. 
  3. I natanti senza marcatura CE possono navigare: 
    a) entro sei miglia di distanza dalla costa; 
    b) entro dodici miglia di distanza dalla costa, se omologati  per
la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei  per  tale
navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi  del  decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 o autorizzato ai sensi del  decreto
legislativo  14  giugno  2011,  n.  104;  in  tale  caso  durante  la
navigazione e' tenuta a bordo copia del certificato  di  omologazione
con relativa dichiarazione di conformita'  ovvero  l'attestazione  di
idoneita' rilasciata dai predetti organismi; 
    c) entro un miglio di distanza dalla costa, se  denominati  jole,
pattini, sandolini,  mosconi,  pedalo',  tavole  autopropulse  o  non
autopropulse, natanti a vela con superficie velica non superiore a  4
metri quadrati, canoe e kajak. 
  4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei  limiti
stabiliti dalla categoria di progettazione  di  appartenenza  di  cui
all'allegato I del decreto legislativo  11  gennaio  2016,  n.  5  e,
comunque, non oltre dodici miglia di distanza dalla costa. 
  5. Le moto d'acqua possono navigare entro  un  miglio  di  distanza
dalla costa. 
  6. La navigazione e le modalita' di utilizzo dei natanti di cui  al
comma 3, lettera c), ovvero delle moto d'acqua di  cui  al  comma  5,
sono  disciplinate  dall'autorita'  marittima  o  della   navigazione
interna territorialmente competenti. 
  7. L'utilizzatore di natanti da  diporto  ovvero  di  moto  d'acqua
utilizzati ai fini commerciali di cui all'articolo 2, e' obbligato a: 
    a) essere in possesso di patente nautica; 
    b) imbarcare un numero di persone  non  superiore  a  quello  che
l'unita' da diporto e' abilitata a trasportare; 
    c) imbarcare, in caso di  noleggio,  un  numero  di  persone  non
superiore a dodici; 
    d) dotare l'unita' da diporto dei mezzi di  salvataggio  e  delle
dotazioni di sicurezza previsti dal  regolamento  di  attuazione  del
presente codice. 
  8. Per l'utilizzo di natanti da diporto  oggetto  di  contratti  di
locazione,  l'obbligo  di  patente  nautica  ricorre  nei  soli  casi
previsti dall'articolo 39 del presente codice. Nei casi  in  cui  non
ricorre l'obbligo di patente nautica e il locatario  del  natante  da
diporto non e' in possesso di patente nautica, il locatore illustra e
fornisce per iscritto al locatario le istruzioni  essenziali  per  il
comando  dell'unita'  da  diporto,  redatte  secondo  lo  schema-tipo
stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice. 
  9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
da adottarsi entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente  disposizione,  sono  adottate  ulteriori  disposizioni   su
requisiti, formalita' e obblighi da ottemperare  per  l'utilizzazione
dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione
o di noleggio  per  finalita'  ricreative  o  per  usi  turistici  di
carattere locale, nonche' di appoggio  alle  immersioni  subacquee  a
scopo sportivo o ricreativo nelle  acque  marittime  e  interne.  Per
eventuali esigenze di carattere prettamente locale, non previste  dal
decreto  di  cui  al  primo  periodo,  si  provvede   con   ordinanza
dell'autorita' marittima o della navigazione interna territorialmente
competente, rispettivamente, per le acque marittime o  per  le  acque
interne, d'intesa con gli  enti  locali  e  sentite  le  associazioni
nautiche nazionali maggiormente rappresentative.». 
 
          Note all'art. 11: 
              - L'art. 27 del citato decreto  legislativo  18  luglio
          2005, n. 171, sostituito dal presente decreto  legislativo,
          recava: 
              «Art. 27 (Natanti da diporto)». 
              - Si riporta il testo dell'art. 23 del  citato  decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n. 171: 
              «Art. 23 (Licenza di navigazione). - 1. La  licenza  di
          navigazione per le navi e imbarcazioni da diporto, comprese
          le unita' da diporto  utilizzate  a  fini  commerciali,  e'
          redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
              2. Sulla  licenza  di  navigazione  sono  riportati  il
          numero  e  la  sigla  di  iscrizione   ovvero   il   codice
          alfanumerico   generato    automaticamente    dal    Centro
          elaborazione dati  su  base  nazionale  per  le  unita'  da
          diporto immatricolate alla data di entrata  in  vigore  del
          regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma  217
          e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il tipo e
          le caratteristiche principali dello scafo  e  dell'apparato
          motore, il nome o la  denominazione  sociale  del  soggetto
          proprietario, il nome dell'unita' se richiesto, il tipo  di
          navigazione autorizzata, nonche' la stazza per le  navi  da
          diporto. Sono annotati  il  numero  massimo  delle  persone
          trasportabili, gli eventuali atti  costitutivi,  traslativi
          ed estintivi della proprieta' e degli altri  diritti  reali
          di godimento e di garanzia sull'unita', nonche' l'eventuale
          uso commerciale dell'unita' stessa. 
              3. La licenza di  navigazione  e  gli  altri  documenti
          prescritti sono mantenuti a bordo in originale o  in  copia
          autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato. 
              4.  La  denuncia  di  furto  o  di  smarrimento  o   di
          distruzione dei  documenti  prescritti,  unitamente  ad  un
          documento  che   attesti   la   vigenza   della   copertura
          assicurativa, costituisce autorizzazione  provvisoria  alla
          navigazione tra porti nazionali per  la  durata  di  trenta
          giorni,  a  condizione  che  il  certificato  di  sicurezza
          dell'unita' sia in corso di validita'. 
              5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i
          documenti di bordo possono essere  inviati  allo  Sportello
          telematico del diportista (STED) su supporto informatico  o
          per via telematica. 
              6. Le navi da diporto per le quali il  procedimento  di
          iscrizione non sia ancora concluso possono essere abilitate
          alla navigazione dallo Sportello telematico del  diportista
          (STED) con licenza provvisoria la cui  validita'  non  puo'
          essere superiore a sei mesi.». 
              - Per  il  testo  dell'art.  26  del   citato   decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n.  171,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo, si vedano  le  note  all'art.
          10. 
              -  Il  decreto  legislativo  11  gennaio  2016,  n.   5
          (Attuazione  della  direttiva  2013/53/UE  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  20  novembre  2013,  relativa
          alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga  la
          direttiva 94/25/CE) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          11 gennaio 2016, n. 7. 
              -  Il  decreto  legislativo  14  giugno  2011,  n.  104
          (Attuazione  della  direttiva  2009/15/CE   relativa   alle
          disposizioni ed alle norme comuni  per  gli  organismi  che
          effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
          e  per  le  pertinenti  attivita'   delle   amministrazioni
          marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio
          2011, n. 159. 
              - Per  il  testo  dell'art.  39  del   citato   decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n.  171,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo, si vedano  le  note  all'art.
          15.