Art. 11 Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 1. L'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' sostituito dal seguente: «Art. 27 (Natanti da diporto e moto d'acqua). - 1. I natanti da diporto e le moto d'acqua sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), della licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26. 2. I natanti da diporto, a richiesta dell'interessato, possono essere iscritti nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) ed in tale caso assumono il regime giuridico delle imbarcazioni da diporto. 3. I natanti senza marcatura CE possono navigare: a) entro sei miglia di distanza dalla costa; b) entro dodici miglia di distanza dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; in tale caso durante la navigazione e' tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformita' ovvero l'attestazione di idoneita' rilasciata dai predetti organismi; c) entro un miglio di distanza dalla costa, se denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalo', tavole autopropulse o non autopropulse, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe e kajak. 4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e, comunque, non oltre dodici miglia di distanza dalla costa. 5. Le moto d'acqua possono navigare entro un miglio di distanza dalla costa. 6. La navigazione e le modalita' di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), ovvero delle moto d'acqua di cui al comma 5, sono disciplinate dall'autorita' marittima o della navigazione interna territorialmente competenti. 7. L'utilizzatore di natanti da diporto ovvero di moto d'acqua utilizzati ai fini commerciali di cui all'articolo 2, e' obbligato a: a) essere in possesso di patente nautica; b) imbarcare un numero di persone non superiore a quello che l'unita' da diporto e' abilitata a trasportare; c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non superiore a dodici; d) dotare l'unita' da diporto dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti dal regolamento di attuazione del presente codice. 8. Per l'utilizzo di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, l'obbligo di patente nautica ricorre nei soli casi previsti dall'articolo 39 del presente codice. Nei casi in cui non ricorre l'obbligo di patente nautica e il locatario del natante da diporto non e' in possesso di patente nautica, il locatore illustra e fornisce per iscritto al locatario le istruzioni essenziali per il comando dell'unita' da diporto, redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice. 9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate ulteriori disposizioni su requisiti, formalita' e obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalita' ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonche' di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne. Per eventuali esigenze di carattere prettamente locale, non previste dal decreto di cui al primo periodo, si provvede con ordinanza dell'autorita' marittima o della navigazione interna territorialmente competente, rispettivamente, per le acque marittime o per le acque interne, d'intesa con gli enti locali e sentite le associazioni nautiche nazionali maggiormente rappresentative.».
Note all'art. 11: - L'art. 27 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sostituito dal presente decreto legislativo, recava: «Art. 27 (Natanti da diporto)». - Si riporta il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171: «Art. 23 (Licenza di navigazione). - 1. La licenza di navigazione per le navi e imbarcazioni da diporto, comprese le unita' da diporto utilizzate a fini commerciali, e' redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Sulla licenza di navigazione sono riportati il numero e la sigla di iscrizione ovvero il codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale per le unita' da diporto immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore, il nome o la denominazione sociale del soggetto proprietario, il nome dell'unita' se richiesto, il tipo di navigazione autorizzata, nonche' la stazza per le navi da diporto. Sono annotati il numero massimo delle persone trasportabili, gli eventuali atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprieta' e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull'unita', nonche' l'eventuale uso commerciale dell'unita' stessa. 3. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato. 4. La denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti prescritti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell'unita' sia in corso di validita'. 5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati allo Sportello telematico del diportista (STED) su supporto informatico o per via telematica. 6. Le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione non sia ancora concluso possono essere abilitate alla navigazione dallo Sportello telematico del diportista (STED) con licenza provvisoria la cui validita' non puo' essere superiore a sei mesi.». - Per il testo dell'art. 26 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 10. - Il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2016, n. 7. - Il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 (Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2011, n. 159. - Per il testo dell'art. 39 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 15.