Art. 15 Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 1. All'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, lettera d), dopo le parole «da diporto» sono aggiunte le seguenti: «e moto d'acqua»; b) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente: «6-bis. Per le patenti nautiche di categoria A, B e C possono essere indicate anche prescrizioni, relative alla durata della loro validita', conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneita' psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione. Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni relative alla tipologia di unita' da diporto, alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa e alle condizioni meteomarine. Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni alla durata della loro validita', nonche' prescrizioni relative all'utilizzo di specifici adattamenti o all'avvalimento di assistenti o mediatori in rapporto allo specifico deficit, oltre alle limitazioni espresse nel periodo precedente, conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneita' psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione. Le limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla patente nautica, utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il regolamento di attuazione del presente codice, adottato anche di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i requisiti psico-fisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilita' motoria e sensoriale.».
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 39 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 39 (Patente nautica). - 1. La patente nautica per unita' da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri e' obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta: a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d'acqua; b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unita' e' installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV. 2. Chi assume il comando di una unita' da diporto di lunghezza superiore ai ventiquattro metri, deve essere in possesso della patente per nave da diporto. 3. Per il comando e la condotta delle unita' da diporto di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali e' installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle indicate al comma 1, lettera b), e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente: a) aver compiuto diciotto anni di eta', per le imbarcazioni; b) aver compiuto sedici anni di eta', per i natanti; c) aver compiuto quattordici anni di eta', per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati nonche' per le unita' a remi che navigano oltre un miglio dalla costa. 4. Si prescinde dai requisiti di eta' di cui al comma 3, per la partecipazione all'attivita' di istruzione svolta dalle scuole di' avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attivita' agonistica, a condizione che le attivita' stesse si svolgano sotto la responsabilita' delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilita' civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi. 5. I motoscafi ad uso privato di cui al regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, sono equiparati, ai fini dell'abilitazione al comando, alle unita' da diporto. 6. La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie: a) categoria A: abilitazione al comando di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d'acqua; b) categoria B: abilitazione al comando di navi da diporto; c) categoria C: abilitazione alla direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto; d) categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto e moto d'acqua. 6-bis. Per le patenti nautiche di categoria A, B e C possono essere indicate anche prescrizioni, relative alla durata della loro validita', conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneita' psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione. Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni relative alla tipologia di unita' da diporto, alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa e alle condizioni meteomarine. Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni alla durata della loro validita', nonche' prescrizioni relative all'utilizzo di specifici adattamenti o all'avvalimento di assistenti o mediatori in rapporto allo specifico deficit, oltre alle limitazioni espresse nel periodo precedente, conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneita' psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione. Le limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla patente nautica, utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il regolamento di attuazione del presente codice, adottato anche di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i requisiti psico-fisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilita' motoria e sensoriale. 6-ter. Le patenti nautiche di Categoria A e B sono conseguite senza esami da: a) gli ufficiali della Marina militare del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente; b) gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza in possesso di specializzazione di comandante di unita' navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza; c) i sottufficiali delle Forze armate, incluso il Corpo delle capitanerie di porto, e delle Forze di polizia in possesso di abilitazione alla condotta di unita' navali d'altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun limite dalla costa o dalla unita' madre rilasciati dalla Marina militare che abbiano comandato tale tipo di unita' per almeno dodici mesi. (105) 6-quater. La patente nautica di Categoria A e' conseguita senza esami dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice. La stessa patente puo' essere conseguita senza esami dal personale militare della Guardia di finanza in servizio permanente o in ferma volontaria, in possesso di abilitazione al comando di unita' navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice. 6-quinquies. La facolta' di cui ai commi 6-ter e 6-quater e' esercitata entro un anno dalla cessazione dal servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici, psichici e morali previsti dal regolamento di attuazione al presente codice.».