Art. 16 
 
Modifiche all'articolo 39-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005,
                               n. 171 
 
  1. All'articolo 39-bis del decreto legislativo 18 luglio  2005,  n.
171, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  Per  finalita'  di
sicurezza della navigazione e di salvaguardia  della  vita  umana  in
mare, di prevenzione e repressione dei reati compiuti  tramite  l'uso
di unita' da diporto, di ottimizzazione dell'azione amministrativa  e
per disporre di dati completi e aggiornati sull'utenza  diportistica,
anche a favore di altre Amministrazioni, presso  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei  trasporti  e'  istituita  l'anagrafe  nazionale
delle patenti nautiche nel rispetto delle  disposizioni  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle regole tecniche  adottate  ai
sensi dell'articolo 71 dello stesso codice.»; 
    b) al comma 2, dopo  la  lettera  b)  e'  inserita  la  seguente:
«b-bis) le limitazioni e le  prescrizioni  di  cui  all'articolo  39,
comma 6-bis;»; 
    c) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c)  i
dati relativi alle violazioni di norme previste dal presente  codice,
dal relativo regolamento di attuazione o da altri leggi o regolamenti
applicabili in materia,  che  comportano  l'irrogazione  di  sanzioni
amministrative accessorie, anche per effetto di recidive;»; 
    d) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d)  i
dati relativi a sinistri marittimi,  in  cui  il  titolare  e'  stato
coinvolto con  addebito  di  responsabilita',  che  hanno  comportato
l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie o l'emanazione di
sentenza penale di condanna passata in giudicato, parimenti  annotate
in anagrafe.»; 
    e) al comma 3, dopo le parole «compagnie di  assicurazione»  sono
inserite  le   seguenti:   «con   riferimento   ai   certificati   di
assicurazione rilasciati»; 
    f) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. L'annotazione
del cambiamento della residenza del titolare della patente nautica e'
effettuata dal Centro elaborazione dati  (CED)  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, che aggiorna  il  dato  nell'anagrafe
nazionale  delle  patenti  nautiche.  A  tal   fine,   il   Ministero
dell'interno rende  disponibili,  secondo  le  modalita'  di  cui  al
decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei   ministri   previsto
dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
82,  i  dati  dell'Anagrafe  nazionale  della  popolazione  residente
(ANPR), istituita presso il medesimo Ministero ai  sensi  del  citato
articolo 62. 
    g) il comma 5 e' sostituito dal seguente:  «5.  Con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri   dell'interno,   per   l'innovazione   tecnologica   e   la
digitalizzazione  e  per  la  pubblica  amministrazione,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa
acquisizione del parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali ai sensi dell'articolo 36,  paragrafo  4,  del  regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  27  aprile
2016, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata  in  vigore
della presente disposizione, sono  stabiliti  l'organizzazione  e  il
funzionamento dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, i  tipi
di dati trattati, le operazioni eseguibili, il  motivo  di  interesse
pubblico rilevante  e  le  misure  di  tutela  per  gli  interessati,
assicurando la protezione dei dati  personali  per  i  diritti  e  le
liberta' degli interessati attraverso misure di garanzia  appropriate
e specifiche  e  prevedendo  idonee  misure  tecniche  di  sicurezza,
nonche' le modalita' di accesso e le  modalita'  e  i  tempi  per  la
trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui al comma 3.». 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  39-bis  del  citato
          decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato
          dal presente decreto legislativo: 
              «Art.  39-bis   (Anagrafe   nazionale   delle   patenti
          nautiche).  -  1.  Per   finalita'   di   sicurezza   della
          navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare,  di
          prevenzione e repressione dei reati compiuti tramite  l'uso
          di  unita'  da  diporto,  di   ottimizzazione   dell'azione
          amministrativa e per disporre di dati completi e aggiornati
          sull'utenza  diportistica,  anche   a   favore   di   altre
          Amministrazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e
          dei  trasporti  e'  istituita  l'anagrafe  nazionale  delle
          patenti  nautiche  nel  rispetto  delle  disposizioni   del
          decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  e  delle  regole
          tecniche adottate ai sensi dell'articolo  71  dello  stesso
          codice. 
              2. Nell'anagrafe nazionale di cui  al  comma  1  devono
          essere indicati per ogni intestatario di patente nautica: 
                a)  i  dati  anagrafici  e  le  loro  variazioni  dei
          titolari di patente nautica; 
                b) i dati relativi al procedimento di rilascio  delle
          patenti nautiche e, per ognuna di esse, quelli relativi  ai
          procedimenti  amministrativi  successivi,  come  quelli  di
          rinnovo, di sospensione e di revoca; 
                b-bis)  le  limitazioni  e  le  prescrizioni  di  cui
          all'articolo 39, comma 6-bis; 
                c) i dati relativi alle violazioni di norme  previste
          dal presente codice, dal relativo regolamento di attuazione
          o da altri leggi o regolamenti applicabili in materia,  che
          comportano   l'irrogazione   di   sanzioni   amministrative
          accessorie, anche per effetto di recidive; 
              d) i dati relativi a  sinistri  marittimi,  in  cui  il
          titolare   e'   stato    coinvolto    con    addebito    di
          responsabilita',  che  hanno  comportato  l'irrogazione  di
          sanzioni  amministrative  accessorie  o   l'emanazione   di
          sentenza penale di condanna passata in giudicato, parimenti
          annotate in anagrafe. 
              3. L'anagrafe  di  cui  al  comma  1  e'  completamente
          informatizzata ed e'  popolata  e  aggiornata  con  i  dati
          raccolti dal Dipartimento per i trasporti, la  navigazione,
          gli  affari  generali  e  il   personale,   forniti   dalle
          Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali  marittimi
          e dagli Uffici della motorizzazione  civile,  dagli  organi
          accertatori di cui al comma  4,  lettera  b)  e  c),  dalle
          compagnie di assicurazione con riferimento  ai  certificati
          di assicurazione rilasciati, che sono tenuti a  trasmettere
          i dati al Centro elaborazione dati della Direzione generale
          per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti,  la
          navigazione,  gli  affari  generali  e  il  personale   del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
              3-bis. L'annotazione del  cambiamento  della  residenza
          del titolare della patente nautica e' effettuata dal Centro
          elaborazione dati (CED) del Ministero delle  infrastrutture
          e  dei  trasporti,  che  aggiorna  il  dato   nell'anagrafe
          nazionale delle patenti nautiche. A tal fine, il  Ministero
          dell'interno rende disponibili, secondo le modalita' di cui
          al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
          previsto dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo
          7 marzo 2005, n. 82, i dati dell'Anagrafe  nazionale  della
          popolazione residente (ANPR), istituita presso il  medesimo
          Ministero ai sensi del citato articolo 62. 
              4. L'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe  nazionale
          delle patenti nautiche e' consentito: 
                a)  alle  autorita'   pubbliche   individuate   dagli
          articoli 1 e 3,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  28  settembre  1994,  n.  634,
          secondo i criteri e le modalita' dallo stesso disciplinate; 
                b) agli ufficiali e  agenti  di  polizia  giudiziaria
          appartenenti alle Forze di polizia di cui  all'articolo  16
          della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche' agli  ufficiali
          di  pubblica  sicurezza,  per   il   tramite   del   Centro
          elaborazione dati di  cui  all'articolo  8  della  medesima
          legge; 
                c) agli ufficiali e  agenti  di  polizia  giudiziaria
          appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto. 
              5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, di concerto con  i  Ministri  dell'interno,  per
          l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione  e  per  la
          pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 17,  comma
          3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa  acquisizione
          del parere del Garante per la protezione dei dati personali
          ai sensi dell'articolo 36,  paragrafo  4,  del  regolamento
          (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          27 aprile 2016, da emanare entro dodici mesi dalla data  di
          entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,   sono
          stabiliti l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe
          nazionale delle patenti nautiche, i tipi di dati  trattati,
          le operazioni eseguibili, il motivo di  interesse  pubblico
          rilevante e  le  misure  di  tutela  per  gli  interessati,
          assicurando la protezione dei dati personali per i  diritti
          e  le  liberta'  degli  interessati  attraverso  misure  di
          garanzia  appropriate  e  specifiche  e  prevedendo  idonee
          misure tecniche  di  sicurezza,  nonche'  le  modalita'  di
          accesso e le modalita' e i tempi per  la  trasmissione  dei
          dati da parte dei soggetti di cui al comma 3.». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  62  e  71  del
          decreto  legislativo  7   marzo   2005,   n.   82   (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
              «Art.  62   (Anagrafe   nazionale   della   popolazione
          residente - ANPR). - 1. E' istituita  presso  il  Ministero
          dell'interno  l'ANPR,  quale  base  di  dati  di  interesse
          nazionale,  ai  sensi  dell'articolo   60,   che   subentra
          all'Indice nazionale delle  anagrafi  (INA),  istituito  ai
          sensi del quinto  comma  dell'articolo  1  della  legge  24
          dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi
          della   popolazione   residente»   e   all'Anagrafe   della
          popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita
          ai sensi della legge  27  ottobre  1988,  n.  470,  recante
          «Anagrafe e censimento  degli  italiani  all'estero».  Tale
          base di dati e' sottoposta ad un  audit  di  sicurezza  con
          cadenza annuale in conformita' alle regole tecniche di  cui
          all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella
          relazione annuale del Garante per la  protezione  dei  dati
          personali. 
              2. Ferme restando le attribuzioni del  sindaco  di  cui
          all' articolo 54, comma 3,  del  testo  unico  delle  leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con   il
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra
          altresi' alle anagrafi della popolazione  residente  e  dei
          cittadini italiani residenti all'estero tenute dai  comuni.
          Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un  piano  per
          il graduale subentro dell'ANPR  alle  citate  anagrafi,  da
          completare entro il 31 dicembre 2014.  Fino  alla  completa
          attuazione    di    detto    piano,    l'ANPR    acquisisce
          automaticamente in via telematica i  dati  contenuti  nelle
          anagrafi tenute dai  comuni  per  i  quali  non  e'  ancora
          avvenuto  il  subentro.  L'ANPR  e'   organizzata   secondo
          modalita'  funzionali  e  operative  che  garantiscono   la
          univocita' dei dati stessi. 
              2-bis. L'ANPR contiene  altresi'  l'archivio  nazionale
          informatizzato dei registri  di  stato  civile  tenuti  dai
          comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta  delle  liste
          di  cui  all'articolo  1931  del  codice   dell'ordinamento
          militare di cui al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.
          66, secondo le modalita' definite con uno  dei  decreti  di
          cui al comma 6, in cui e' stabilito anche un  programma  di
          integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018. 
              3. L'ANPR assicura  ai  comuni  la  disponibilita'  dei
          dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle
          funzioni di competenza statale  attribuite  al  sindaco  ai
          sensi dell'articolo 54, comma  3,  del  testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a  disposizione
          dei  comuni   un   sistema   di   controllo,   gestione   e
          interscambio,  puntuale  e  massivo,  di  dati,  servizi  e
          transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento
          delle funzioni istituzionali  di  competenza  comunale.  Al
          fine dello svolgimento delle proprie  funzioni,  il  Comune
          puo' utilizzare i dati  anagrafici  eventualmente  detenuti
          localmente e  costantemente  allineati  con  ANPR  al  fine
          esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalita'
          non  fornite  da  ANPR.  L'ANPR  consente  ai   comuni   la
          certificazione dei dati anagrafici nel rispetto  di  quanto
          previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 30 maggio  1989,  n.  223,  anche  in  modalita'
          telematica.  La  certificazione  dei  dati  anagrafici   in
          modalita'   telematica   e'   assicurata   dal    Ministero
          dell'Interno  tramite  l'ANPR   mediante   l'emissione   di
          documenti   digitali   muniti   di   sigillo    elettronico
          qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio  2014.  I
          comuni inoltre possono consentire, anche mediante  apposite
          convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte  dei
          soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura ai soggetti di cui
          all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), l'accesso ai dati
          contenuti nell'ANPR. L'ANPR attribuisce a ciascun cittadino
          un  codice  identificativo   univoco   per   garantire   la
          circolarita' dei dati anagrafici e l'interoperabilita'  con
          le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e  dei
          gestori di servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2,
          lettere a) e b). 
              4. Con il decreto di cui al comma 6  sono  disciplinate
          le  modalita'  di  integrazione  nell'ANPR  dei  dati   dei
          cittadini  attualmente  registrati  in  anagrafi  istituite
          presso altre amministrazioni nonche' dei dati  relativi  al
          numero e alla data di emissione e di scadenza  della  carta
          di identita' della popolazione residente. 
              5.  Ai   fini   della   gestione   e   della   raccolta
          informatizzata di dati dei cittadini,  i  soggetti  di  cui
          all'articolo 2, comma 2, lettere  a)  e  b),  si  avvalgono
          esclusivamente  dell'ANPR,  che  viene  integrata  con  gli
          ulteriori dati a tal fine necessari. 
              6. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, su proposta del  Ministro  dell'interno,  del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione e  del  Ministro  delegato  all'innovazione
          tecnologica, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  d'intesa  con   l'Agenzia   per   l'Italia
          digitale, la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano nonche' con la Conferenza Stato -  citta',  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281,  per  gli  aspetti  d'interesse  dei  comuni,  sentita
          l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione
          dei dati personali, sono stabiliti i tempi e  le  modalita'
          di attuazione delle  disposizioni  del  presente  articolo,
          anche con riferimento: 
                a) alle  garanzie  e  alle  misure  di  sicurezza  da
          adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalita'
          e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai  dati
          da parte delle pubbliche  amministrazioni  per  le  proprie
          finalita'  istituzionali  secondo  le  modalita'   di   cui
          all'articolo 50; 
                b) ai criteri per l'interoperabilita'  dell'ANPR  con
          le altre banche dati di rilevanza  nazionale  e  regionale,
          secondo  le  regole  tecniche  del  sistema   pubblico   di
          connettivita' di cui al capo VIII del presente  Codice,  in
          modo che le informazioni di anagrafe, una  volta  rese  dai
          cittadini,   si   intendano   acquisite   dalle   pubbliche
          amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o
          duplicazioni da parte degli stessi; 
                c) all'erogazione di altri servizi  resi  disponibili
          dall'ANPR, tra i quali  il  servizio  di  invio  telematico
          delle attestazioni e  delle  dichiarazioni  di  nascita  ai
          sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  3  novembre  2000,  n.  396,   e   della
          dichiarazione di morte ai sensi  degli  articoli  72  e  74
          dello  stesso  decreto  nonche'  della  denuncia  di  morte
          prevista  dall'articolo  1  del  regolamento   di   polizia
          mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          10 settembre 1990, n. 285, compatibile con  il  sistema  di
          trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in
          data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 65 del 19 marzo 2010. 
              6-bis.  In  relazione  ai  servizi   resi   disponibili
          dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni e  agli  organismi
          che erogano pubblici servizi in base  alle  previsioni  del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
          novembre 2014, n. 194, con uno o piu' decreti del  Ministro
          dell'interno, d'intesa con il  Ministro  per  l'innovazione
          tecnologica e la digitalizzazione  e  il  Ministro  per  la
          pubblica  amministrazione,  sentiti  il  Garante   per   la
          protezione dei dati personali, la  Conferenza  Stato-citta'
          ed autonomie locali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono
          assicurati    l'adeguamento    e     l'evoluzione     delle
          caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento
          dell'ANPR.» 
              «Art.  71  (Regole  tecniche).  -  1.  L'AgID,   previa
          consultazione pubblica da svolgersi  entro  il  termine  di
          trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti  e  il
          Garante per la protezione dei dati personali nelle  materie
          di competenza, nonche' acquisito il parere della Conferenza
          unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche
          e di indirizzo per l'attuazione  del  presente  Codice.  Le
          Linee guida divengono efficaci dopo la  loro  pubblicazione
          nell'apposita  area   del   sito   Internet   istituzionale
          dell'AgID e di essa  ne  e'  data  notizia  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana. Le  Linee  guida  sono
          aggiornate o modificate con la procedura di  cui  al  primo
          periodo. 
              1-bis. 
              1-ter. Le regole tecniche di  cui  al  presente  codice
          sono  dettate  in  conformita'  ai  requisiti  tecnici   di
          accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio
          2004, n. 4, alle  discipline  risultanti  dal  processo  di
          standardizzazione tecnologica a livello  internazionale  ed
          alle normative dell'Unione europea. 
              2.». 
              - Per  il  testo  dell'art.  39  del   citato   decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n.  171,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo, si vedano  le  note  all'art.
          15. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              - Per i riferimenti al regolamento (UE) 27 aprile 2016,
          n. 2016/679  (Regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
          con riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'
          alla libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la
          direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla  protezione
          dei dati), si veda nelle note alle premesse.