Art. 17 Noleggio di unita' da diporto 1. L'articolo 47 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' sostituito dal seguente: «Art. 47 (Noleggio di unita' da diporto). - 1. Il noleggio di unita' da diporto e' il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte, noleggiatore oppure piu' noleggiatori a cabina, rispettivamente, l'unita' da diporto o parte di essa per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unita' noleggiata rimane nella disponibilita' del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio. 2. Il contratto di noleggio non puo' avere ad oggetto l'attivita' di collegamento di linea ad orari prestabiliti tra due o piu' localita' predefinite. 3. Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto e' redatto per iscritto a pena di nullita' e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme. 4. Nel caso di noleggio a cabina, salva diversa volonta' delle parti, sono stipulati piu' contratti di noleggio per quanti sono i noleggiatori di ogni cabina o gruppo di cabine oggetto dei contratti stessi. In ogni caso, nei contratti e' riportata l'indicazione del numero delle persone da imbarcare.».
Note all'art. 17: - L'art. 47 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sostituito dal presente decreto legislativo, recava: «Art. 47 (Noleggio di unita' da diporto)».