Art. 18 Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 1. All'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole «del noleggiatore» sono inserite le seguenti: «o dei noleggiatori a cabina».
Note all'art. 18: - Si riporta il testo dell'art. 48 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 48 (Obblighi del noleggiante). - 1. Il noleggiante e' obbligato a mettere a disposizione l'unita' da diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei prescritti documenti e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, estesa in favore del noleggiatore o dei noleggiatori a cabina e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, in conformita' alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilita' civile.».