Art. 19 
 
          Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 
                       18 luglio 2005, n. 171 
 
  1. All'articolo 49 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
dopo il comma 1,  e'  aggiunto  il  seguente:  «1-bis.  Nel  caso  di
noleggio a cabina, salvo  che  sia  stato  diversamente  pattuito,  i
noleggiatori provvedono a quanto previsto  nel  comma  1  secondo  le
quote stabilite nel contratto.». 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta il testo dell'art. 49 del  citato  decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n.  171,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art. 49 (Obblighi del noleggiatore). - 1. Nel noleggio
          di unita' da diporto,  salvo  che  sia  stato  diversamente
          pattuito,  il  noleggiatore   provvede   al   combustibile,
          all'acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento
          dell'apparato motore e degli impianti ausiliari  di  bordo,
          per la durata del contratto. 
              1-bis. Nel caso di noleggio a  cabina,  salvo  che  sia
          stato diversamente pattuito, i  noleggiatori  provvedono  a
          quanto previsto nel comma 1 secondo le quote stabilite  nel
          contratto.».