Art. 21 
 
     Modifiche all'articolo 49-quinquies del decreto legislativo 
                       18 luglio 2005, n. 171 
 
  1. L'articolo 49-quinquies del decreto legislativo 18 luglio  2005,
n. 171, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 49-quinquies (Istruttore  professionale  di  vela).  - 1.  E'
istruttore  professionale  di  vela  colui  che,  in  cambio  di   un
corrispettivo o una retribuzione, insegna le diverse  tecniche  della
navigazione a vela  e  istruisce  alla  pratica  velica  nelle  acque
marittime e in quelle interne anche per la preparazione dei candidati
agli esami per il conseguimento delle patenti  nautiche.  L'attivita'
dell'istruttore professionale di vela puo' essere esercitata anche in
modo non esclusivo e non  continuativo  purche'  abitualmente  e  non
occasionalmente. 
  2.  L'iscrizione  e  la  permanenza  nell'elenco  nazionale   degli
istruttori professionali di vela di  cui  all'articolo  49-sexies  e'
condizione per l'esercizio della professione e per l'uso del  titolo.
Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,   chiunque   esercita   la
professione di istruttore di vela in mancanza di detta iscrizione  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro
6.000. 
  3.  Gli  istruttori  professionali  di  vela  sono  soggetti   alla
vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. 
  4. L'esercizio della professione  di  istruttore  professionale  di
vela in violazione degli  obblighi  di  comunicazione  stabiliti  dal
regolamento, di cui  al  comma  10,  lettera  c),  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500. 
  5. In caso di esercizio dell'attivita' di istruttore  professionale
di vela in violazione delle disposizioni del regolamento  di  cui  al
comma 10 o di mancanza dei requisiti di cui  all'articolo  49-sexies,
comma 2,  e'  adottato  un  provvedimento  disciplinare  motivato  di
avvertimento o di censura o di sospensione da un minimo di due mesi a
un massimo di dodici  mesi  o  di  radiazione,  nei  casi  e  con  le
modalita' previsti dal regolamento di cui al comma 10. 
  6.  La  sanzione  disciplinare  della  sospensione   dall'esercizio
dell'attivita' di istruttore professionale di vela e' irrogata, oltre
che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi: 
    a) carenza  della  copertura  assicurativa  di  cui  all'articolo
49-sexies, comma 2, lettera e); 
    b) emissione del decreto di fermo di  cui  all'articolo  384  del
codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia cautelare  di
cui all'articolo 285 del codice di procedura penale; 
    c) ricovero in un ospedale psichiatrico  giudiziario,  fuori  dei
casi previsti dal comma 8, lettera b); 
    d) assegnazione  a  una  casa  di  cura  e  di  custodia  di  cui
all'articolo 219 del codice penale; 
    e) applicazione di una delle misure di  sicurezza  non  detentive
previste dall'articolo 215, comma terzo,  numeri  1),  2)  e  3)  del
codice penale; 
    f) esercizio dell'azione penale per ipotesi di reato  inerenti  o
connessi alla professione. 
  7. La sospensione di cui al comma 6 cessa di avere effetto al venir
meno delle circostanze di cui alle lettere a), b), c), d) ed  e)  del
medesimo comma 6. La sospensione disposta ai sensi della  lettera  f)
del  comma  6  cessa  di  aver  effetto  a  seguito  di  sentenza  di
assoluzione intervenuta in qualsiasi grado di giudizio. 
  8. La sanzione disciplinare della  radiazione  dall'elenco  di  cui
all'articolo  49-sexies  dell'istruttore  professionale  di  vela  e'
disposta nei seguenti casi: 
    a) perdita dei requisiti morali di  cui  all'articolo  49-sexies,
comma 2, lettera c); 
    b) ricovero in un  ospedale  psichiatrico  giudiziario  nei  casi
indicati dall'articolo 222, comma 2, del codice penale; 
    c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa  di  lavoro
ai sensi dell'articolo 216 del codice penale. 
  9.  Le  sanzioni  amministrative  e  disciplinari  in  materia   di
esercizio della professione di istruttore professionale di vela  sono
irrogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  o  dalla
Capitaneria di porto competente per territorio del luogo  in  cui  e'
stata commessa la violazione, rispettivamente per le acque interne  e
per le acque marittime, ai sensi della legge  24  novembre  1981,  n.
689,  e  sono  annotate  nell'elenco   nazionale   degli   istruttori
professionali di vela. 
  10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
adottato di concerto con i Ministri dell'economia  e  delle  finanze,
della difesa, dell'istruzione, dello  sviluppo  economico,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa
intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del  parere
del  Garante  per  la  protezione  dei  dati   personali   ai   sensi
dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento  (UE)  2016/679,  sono
disciplinate le seguenti materie in conformita' alle disposizioni del
presente articolo e dell'articolo 49-sexies nonche' i  tipi  di  dati
trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di  interesse  pubblico
rilevante e le misure di tutela degli interessati: 
    a) individuazione dei brevetti e delle  qualifiche  professionali
rilasciati, nel rispetto del  sistema  nazionale  di  qualifiche  dei
tecnici sportivi (SNAQ) del Comitato olimpico  nazionale  italiano  e
del  quadro  europeo  delle  qualifiche  -   European   Qualification
Framework (EQF) dell'Unione europea,  dalla  Marina  militare,  dalla
Federazione italiana vela e dalla Lega navale  italiana,  validi  per
l'accesso alla professione di istruttore di vela; 
    b)   disciplina   dell'elenco    nazionale    degli    istruttori
professionali di vela, ivi compresi la  struttura,  l'organizzazione,
la tenuta, l'aggiornamento, l'accesso e la vigilanza, le informazioni
da pubblicare, i tempi e le modalita' di  diffusione  dell'elenco,  i
tipi di  dati  trattati,  le  operazioni  eseguibili,  il  motivo  di
interesse  pubblico  rilevante  e  le  misure  di  tutela   per   gli
interessati,   nel   rispetto   delle   disposizioni    del    codice
dell'amministrazione digitale e, in particolare, delle linee guida di
cui all'articolo 71 del medesimo codice, nonche' nel  rispetto  delle
regole e delle garanzie previste in materia di  protezione  dei  dati
personali, con particolare riferimento  ai  principi  di  necessita',
pertinenza e non eccedenza dei  dati  trattati  e  del  rispetto  del
principio di minimizzazione dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo
1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679; 
    c)  modalita'  di  comunicazione  degli  estremi  della   polizza
assicurativa degli istruttori professionali di vela  e  di  ogni  sua
variazione agli allievi e al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti per la registrazione nell'elenco nazionale; 
    d)  modalita'  di  riconoscimento  della  qualifica  di   esperto
velista, rilasciata in data antecedente  all'entrata  in  vigore  del
decreto,  ai  fini  dell'iscrizione   nell'elenco   nazionale   degli
istruttori professionali di vela; 
    e)  condizioni  e  modalita'  per  il  rilascio,   in   fase   di
acquisizione di uno dei brevetti o delle qualifiche professionali  di
cui alla lettera a), del certificato di idoneita' psichica  e  fisica
da parte dei medici della Federazione medico-sportiva italiana o  dal
personale e dalle strutture  pubbliche  e  private  convenzionate  ai
sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30  dicembre  1979,  n.  663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e
delle relative disposizioni di attuazione; 
    f)  procedimento  disciplinare,  ivi  comprese  le  procedure  di
impugnazione in via amministrativa e  di  esecuzione  delle  sanzioni
disciplinari nel rispetto del  principio  del  contradditorio  e  dei
principi generali dell'attivita' amministrativa; 
    g) procedure di accesso, impugnazione e rettifica da parte  degli
interessati dei dati personali trascritti nell'elenco nazionale degli
istruttori professionali di vela.». 
 
          Note all'art. 21: 
              - L'art. 49-quinquies del citato decreto legislativo 18
          luglio  2005,  n.  171,  sostituito  dal  presente  decreto
          legislativo, recava: 
              «Art. 49-quinquies (Istruttore di vela)». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  285  e  384  del
          codice di procedura penale: 
              «Art. 285 (Custodia cautelare in carcere). - 1. Con  il
          provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice
          ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia  giudiziaria
          che l'imputato sia catturato e immediatamente  condotto  in
          un  istituto  di  custodia  per  rimanervi  a  disposizione
          dell'autorita' giudiziaria. 
              2. Prima del  trasferimento  nell'istituto  la  persona
          sottoposta a custodia cautelare non puo' subire limitazione
          della liberta', se non per il  tempo  e  con  le  modalita'
          strettamente necessarie alla sua traduzione. 
              3. Per determinare la pena  da  eseguire,  la  custodia
          cautelare subita si computa a norma  dell'art.  657,  anche
          quando si tratti di custodia cautelare subita all'estero in
          conseguenza di una domanda di estradizione ovvero nel  caso
          di rinnovamento del  giudizio  a  norma  dell'art.  11  del
          codice penale.» 
              «Art. 384 (Fermo di indiziato di delitto). -  1.  Anche
          fuori dei casi di flagranza,  quando  sussistono  specifici
          elementi che, anche in  relazione  alla  impossibilita'  di
          identificare l'indiziato fanno ritenere fondato il pericolo
          di fuga, il  pubblico  ministero  dispone  il  fermo  della
          persona gravemente indiziata di un delitto per il quale  la
          legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della  reclusione
          non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo
          a sei anni ovvero di un  delitto  concernente  le  armi  da
          guerra e  gli  esplosivi  o  di  un  delitto  commesso  per
          finalita'  di  terrorismo,  anche  internazionale,   o   di
          eversione dell'ordine democratico. 
              2. Nei casi  previsti  dal  comma  1  e  prima  che  il
          pubblico  ministero  abbia  assunto  la   direzione   delle
          indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
          procedono al fermo di propria iniziativa. 
              3. La polizia giudiziaria procede inoltre al  fermo  di
          propria iniziativa qualora sia successivamente  individuato
          l'indiziato ovvero sopravvengano specifici elementi,  quali
          il possesso di documenti  falsi,  che  rendano  fondato  il
          pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga e non  sia
          possibile, per  la  situazione  di  urgenza,  attendere  il
          provvedimento del pubblico ministero.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 215,  216,  219  e
          222 del codice penale: 
              «Art. 215 (Specie). 
              Le misure di  sicurezza  personali  si  distinguono  in
          detentive e non detentive. 
              Sono misure di sicurezza detentive: 
                1° l'assegnazione a una colonia  agricola  o  ad  una
          casa di lavoro; 
                2° il ricovero in una casa di cura e di custodia; 
                3° il ricovero in un manicomio giudiziario; 
                4° il ricovero in un riformatorio giudiziario. 
              Sono misure di sicurezza non detentive: 
                1° la liberta' vigilata; 
                2° il divieto di soggiorno in uno o piu' Comuni, o in
          una o piu' Provincie; 
                3° il  divieto  di  frequentare  osterie  e  pubblici
          spacci di bevande alcooliche; 
                4° l'espulsione dello straniero dallo Stato. 
              Quando la legge  stabilisce  una  misura  di  sicurezza
          senza indicarne  la  specie,  il  giudice  dispone  che  si
          applichi la liberta' vigilata, a meno che,  trattandosi  di
          un   condannato   per   delitto,   ritenga   di    disporre
          l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una  casa
          di lavoro.». 
              «Art. 216 (Assegnazione a una colonia agricola o ad una
          casa di lavoro). 
              Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa  di
          lavoro: 
                1°  coloro  che  sono  stati  dichiarati  delinquenti
          abituali, professionali o per tendenza; 
              2° coloro che,  essendo  stati  dichiarati  delinquenti
          abituali, professionali o per tendenza, e non essendo  piu'
          sottoposti a  misura  di  sicurezza,  commettono  un  nuovo
          delitto, non colposo, che sia  nuova  manifestazione  della
          abitualita', della  professionalita'  o  della  tendenza  a
          delinquere; 
                3° le persone condannate o  prosciolte,  negli  altri
          casi indicati espressamente nella legge.» 
              «Art. 219  (Assegnazione  a  una  casa  di  cura  e  di
          custodia). 
              Il condannato, per delitto  non  colposo,  a  una  pena
          diminuita per cagione di infermita' psichica o  di  cronica
          intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero
          per cagione di sordomutismo, e' ricoverato in una  casa  di
          cura e di custodia per un tempo non inferiore  a  un  anno,
          quando la pena stabilita dalla legge non e'  inferiore  nel
          minimo a cinque anni di reclusione. 
              Se per il delitto commesso e' stabilita dalla legge  la
          pena  di  morte  o  la  pena  dell'ergastolo,   ovvero   la
          reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura
          di sicurezza e' ordinata per un tempo non inferiore  a  tre
          anni. 
              Se si tratta di un altro reato, per il quale  la  legge
          stabilisce la pena detentiva, e risulta che  il  condannato
          e' persona socialmente pericolosa, il ricovero in una  casa
          di cura  e  di  custodia  e'  ordinato  per  un  tempo  non
          inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice  puo'  sostituire
          alla misura del ricovero quella della liberta' vigilata. 
              Tale sostituzione non ha luogo, qualora  si  tratti  di
          condannati a pena diminuita per intossicazione  cronica  da
          alcool o da sostanze stupefacenti. 
              Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa  di
          cura  e  di  custodia,  non  si  applica  altra  misura  di
          sicurezza detentiva.» 
              «Art. 222 (Ricovero in un manicomio giudiziario). 
              Nel caso di proscioglimento  per  infermita'  psichica,
          ovvero per intossicazione cronica da alcool o  da  sostanze
          stupefacenti, ovvero per sordomutismo, e'  sempre  ordinato
          il ricovero dell'imputato in un manicomio  giudiziario  per
          un tempo non inferiore a due anni; salvo che si  tratti  di
          contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per
          i quali  la  legge  stabilisce  la  pena  pecuniaria  o  la
          reclusione per un tempo non superiore  nel  massimo  a  due
          anni, nei quali casi  la  sentenza  di  proscioglimento  e'
          comunicata all'Autorita' di pubblica sicurezza. 
              La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario
          e' di dieci  anni,  se  per  il  fatto  commesso  la  legge
          stabilisce la  pena  di  morte  o  l'ergastolo,  ovvero  di
          cinque, se per il fatto commesso  la  legge  stabilisce  la
          pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo
          a dieci anni. 
              Nel caso in cui la persona ricoverata in  un  manicomio
          giudiziario  debba  scontare  una  pena  restrittiva  della
          liberta' personale, l'esecuzione  di  questa  e'  differita
          fino a che perduri il ricovero nel manicomio. 
              Le disposizioni di questo articolo si  applicano  anche
          ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici
          e minori dei diciotto,  prosciolti  per  ragione  di  eta',
          quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come
          reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella
          prima parte dell'articolo stesso.». 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O. 
              - Per il testo dell'art. 17, comma  3  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          si vedano le note all'art. 16. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.   8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni,  con  la  Conferenza  Stato  -
          citta' ed autonomie locali): 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Per i riferimenti  del  regolamento  (UE)  27  aprile
          2016, n. 2016/679 (Regolamento del Parlamento europeo e del
          Consiglio relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
          con riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'
          alla libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la
          direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla  protezione
          dei dati), si veda nelle note alle premesse. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  71   del   decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
              «Art.  71  (Regole  tecniche).  -  1.  L'AgID,   previa
          consultazione pubblica da svolgersi  entro  il  termine  di
          trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti  e  il
          Garante per la protezione dei dati personali nelle  materie
          di competenza, nonche' acquisito il parere della Conferenza
          unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche
          e di indirizzo per l'attuazione  del  presente  Codice.  Le
          Linee guida divengono efficaci dopo la  loro  pubblicazione
          nell'apposita  area   del   sito   Internet   istituzionale
          dell'AgID e di essa  ne  e'  data  notizia  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana. Le  Linee  guida  sono
          aggiornate o modificate con la procedura di  cui  al  primo
          periodo. 
              1-bis. 
              1-ter. Le regole tecniche di  cui  al  presente  codice
          sono  dettate  in  conformita'  ai  requisiti  tecnici   di
          accessibilita' di cui all'art. 11  della  legge  9  gennaio
          2004, n. 4, alle  discipline  risultanti  dal  processo  di
          standardizzazione tecnologica a livello  internazionale  ed
          alle normative dell'Unione europea. 
              2.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge  30
          dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario
          nazionale nonche' proroga  dei  contratti  stipulati  dalle
          pubbliche amministrazioni in base alla L. 1°  giugno  1977,
          n.  285,  sulla  occupazione  giovanile)  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33: 
              «Art. 5. 
              In  attesa  dell'approvazione   del   piano   sanitario
          nazionale a  decorrere  dal  1°  gennaio  1980  a  tutti  i
          cittadini  presenti   nel   territorio   della   Repubblica
          l'assistenza  sanitaria  e'  erogata,  in   condizioni   di
          uniformita' e di uguaglianza, nelle seguenti forme: 
                a)   assistenza   medico-generica,   pediatrica    ed
          ostetrico-generica  con   le   modalita'   previste   dalle
          convenzioni vigenti; 
                b) assistenza  farmaceutica  con  le  modalita'  e  i
          limiti   previsti   nella   convenzione,   nel   prontuario
          terapeutico e nella legge 5 agosto 1978, n. 484; 
                c) assistenza  ospedaliera  nei  presidi  pubblici  e
          convenzionati; 
              d) assistenza specialistica nei presidi  ed  ambulatori
          pubblici o convenzionati; 
                e)   assistenza   integrativa   nei   limiti    delle
          prestazioni ordinarie erogate agli assistiti dal  disciolto
          INAM nonche' dalle casse mutue delle province  autonome  di
          Trento e Bolzano, fatte salve quelle autorizzate prima  del
          31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo di cura. 
              E'  consentito  inoltre   il   ricorso   all'assistenza
          ospedaliera in forma indiretta, secondo le modalita'  ed  i
          limiti stabiliti dalle vigenti leggi regionali. Le  regioni
          prevedono  eventuali  forme  di  assistenza   specialistica
          indiretta. 
              Per l'assistenza specialistica convenzionata, in attesa
          dell'adozione della convenzione unica ai sensi  dell'art.48
          della legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta alle Regioni e
          alle province autonome di Trento e Bolzano stabilire  norme
          finalizzate all'erogazione  delle  prestazioni  nei  limiti
          previsti dall'accordo nazionale del 14 luglio 1973 tra  gli
          enti mutualistici e la Federazione nazionale  degli  ordini
          dei medici e con le tariffe ivi stabilite,  con  esclusione
          di qualsiasi  forma  di  indicizzazione,  fatti  salvi  gli
          eventuali conguagli  derivanti  dalla  futura  convenzione.
          Fino all'emanazione delle  anzidette  disposizioni  restano
          ferme le modalita' di erogazione previste dalle convenzioni
          vigenti. 
              Resta fermo  quanto  disposto  dall'art.  57,  terzo  e
          quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
              Con provvedimento  regionale  saranno  disciplinate  le
          modalita'  di  erogazione,  fino  alla  costituzione  delle
          unita' sanitarie locali, delle prestazioni di cui ai  commi
          precedenti a favore dei cittadini  non  tenuti  secondo  la
          legislazione in vigore al 31 dicembre 1979,  all'iscrizione
          a  casse  mutue  eroganti   prestazioni   obbligatorie   di
          malattia. 
              Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto  dalla
          disciplina legislativa prevista rispettivamente dagli artt.
          23 e 37 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, e del decreto di
          cui al primo comma dell'art. 70 della  stessa  legge,  sono
          prorogati  tutti  i  poteri  dei   commissari   liquidatori
          nominati ai sensi dell'art.72 della citata L.  23  dicembre
          1978, n. 833, dei commissari liquidatori delle  gestioni  e
          servizi  di  assistenza  sanitaria  delle  Casse  marittime
          adriatica, tirrena e  meridionale,  nonche'  per  la  parte
          riguardante le suddette materie, dei commissari di  cui  al
          successivo comma e degli organi  di  amministrazione  della
          Croce rossa italiana. Detti commissari devono  operare  nel
          rispetto  di  direttive  emanate  dalle  regioni  e   dalle
          province autonome di Trento  e  Bolzano  nell'ambito  delle
          finalita' richiamate al comma successivo. Il  finanziamento
          dell'attivita' degli enti e' assicurato nelle forme  e  con
          le modalita' gia' seguite nel 1979, salvo l'adeguamento dei
          contributi di cui all'art.4 della L. 2 maggio 1969, n. 302,
          in base a decreti del Ministro del tesoro, di concerto  con
          i Ministri del lavoro e della previdenza  sociale  e  della
          sanita'. 
              Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto  dalla
          disciplina legislativa di cui  al  richiamato  art.  37  le
          regioni continuano ad assicurare  l'assistenza  ospedaliera
          fuori del territorio nazionale  sulla  base  delle  vigenti
          disposizioni. 
              Fino all'effettivo trasferimento alle unita'  sanitarie
          locali delle funzioni di cui alla legge 23  dicembre  1978,
          n. 833, i commissari  liquidatori  di  cui  alla  legge  29
          giugno  1977,  n.   349,   limitatamente   alle   attivita'
          sanitarie, anche  in  deroga  ai  vigenti  ordinamenti  dei
          rispettivi enti, e con  provvedimenti  autorizzativi  o  di
          delega    generali,    devono    assicurare    l'attuazione
          territoriale delle direttive dei  competenti  organi  delle
          Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano volte
          a realizzare le finalita'  e  gli  obiettivi  del  Servizio
          sanitario nazionale. 
              Restano fermi i compiti degli ispettorati del lavoro di
          cui all'art.21 della legge 23 dicembre 1978, n.  833,  fino
          all'istituzione dell'Istituto superiore per la  prevenzione
          e la sicurezza del  lavoro  e  all'affettivo  trasferimento
          delle  attribuzioni  alle  unita'  sanitarie  locali.   Gli
          ispettorati  del  lavoro   nell'espletamento   delle   loro
          funzioni  dovranno  altresi'  assicurare  il  rispetto   di
          direttive emanate dalle Regioni e dalle  province  autonome
          di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalita'  richiamate
          al comma precedente. 
              L'assistenza sanitaria di cui al primo comma  comprende
          anche la tutela sanitaria delle attivita'  sportive.  Fermo
          restando quanto disposto dall'art. 61, quarto comma,  della
          legge 23 dicembre 1978, n. 833, i controlli  sanitari  sono
          effettuati,  oltre  che  dai   medici   della   Federazione
          medico-sportiva italiana, dal personale e  dalle  strutture
          pubbliche e private convenzionate, con le modalita' fissate
          dalle regioni d'intesa con il CONI e sulla base di  criteri
          tecnici generali  che  saranno  adottati  con  decreto  del
          Ministro della sanita'.».